Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
La costruzione di vasche per la raccolta di acque piovane, da destinarsi all'approvvigionamento idrico di un consorzio, costituisce opera idraulica di interesse pubblico. Ne consegue che le controversie nascenti dall'occupazione (legittima o illegittima) di fondi necessari per la realizzazione dell'opera rientrano, a norma dell'art. 140 lett. d) del R.D. n. 1775 del 1933, nella competenza del Tribunale regionale delle acque.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9921 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. SE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
ASSESSORATO INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IC SE, CONSORZIO A.S.I. ENNA;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di NICOSIA, depositata il 20/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO con le quali si chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Palermo, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23.12.1997 SE AR esponeva che con decreto n 1091 del 19.7.1995 l'Assessore all'Industria della Regione Sicilia (aveva pronunziato l'esproprio in favore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Enna di un terreno di sua proprietà, esteso mq. 5133, e disposto altresi l'asservimento di altri mq. 1038 dello stesso terreno, per la realizzazione del terzo lotto della rete idrica a servizio della zona industriale valle del Dittanio.
Precisava il AR che il decreto con il quale era stato disposto l'esproprio e imposta la servitù era stato pronunziato dopo la scadenza del quinquennio di occupazione temporanea e d'urgenza e dopo che erano state costruite le vasche per l'accumulo dell'acqua e la relativa strada di accesso, talché il terreno era ormai irreversibilmente destinato all'opera pubblica.
Chiedeva quindi al locale Tribunale la condanna del Consorzio per l'Area di Sviluppo di Enna al risarcimento dei danni conseguenti all'accessione invertita del terreno.
Ai sensi dell'art. 107 c.p.c. veniva disposta la chiamata in causa dell'Assessore all'Industria della Regione Sicilia e l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale regionale delle acque di Palermo e, in via subordinata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Caltanissetta, sede dell'Avvocatura distrettuale.
Con ordinanza in data 20.1.2000 il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, respingeva 11 eccezione di incompetenza per materia ed ometteva di pronunziare in ordine all'incompetenza per territorio.
Per la cassazione dell'ordinanza propone ricorso fondato su due motivi l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia. Non svolgono attività difensiva il Consorzio per l'Area di Sviluppo di Enna e SE AR.
Il P.G. deposita conclusioni scritte.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 140 lett. d) R.D. 11.12.1933 n 1775.
Assume che il contenuto dell'art. 140 lett. d) R.D. n 1775/1933 non consente di distinguere fra occupazioni legittime ed occupazioni sine titulo. rientrando nella competenza del tribunale delle acque le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione, le controversie relative alla richiesta di risarcimento danni per occupazione sine titulo, e le controversie attinenti alla determinazione dell'indennità di cui all'art. 46 della L. 2359/1865, cosi come del resto stabilito da diverse sentenze della Corte suprema pronunziate sia da sezioni semplici che dalle sezioni unite.
Con il secondo motivo censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 1 del D.lgs.
2.3.48 n 142in relazione all'art. 6 R.D. n. 1611/1933 e all'art. 25 c.p.c.
Rileva che il giudice di merito non ha esaminato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, sollevata in base al principio secondo cui la competenza per territorio, quando è in causa l'Avvocatura dello Stato, si radica presso il Tribunale del luogo ove ha sede l'Avvocatura stessa, principio applicabile nella specie essendo la Regione Sicilia difesa obbligatoriamente dall'Avvocatura dello Stato.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero l'art. 140 lett. d) del R.D. 11.12.1933 n 1775, testualmente dispone che appartengono alla competenza dei tribunali delle acque pubbliche "le controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione totale o parziale temporanea o permanente di fondi e le indennità di cui all'art. 46 L. 25.6.1865 n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzioni di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione e utilizzo delle acque."
Questa Corte Suprema a Sezioni Unite ha poi precisato, con la sentenza in data 27.4.1993 n 4911, che si configura come opera idraulica la costruzione di un invaso per la raccolta di acque piovane da destinare all'irrigazione di fondi limitrofi. Pertanto posto che la costruzione di vasche per la raccolta di acque piovane, da destinarsi all'approvvigionamento idrico di un consorzio, costituisce opera idraulica di interesse pubblico, consegue senza possibilità di dubbio che le controversie nascenti dall'occupazione, legittima o illegittima ) di fondi necessari per la realizzazione dell'opera rientrino nella competenza del tribunale regionale delle acque, considerata l'ampia dizione della norma su riportata che non consente tra l'altro di distinguere fra occupazioni legittime e illegittime.
Il primo motivo va quindi accolto, mentre va dichiarato assorbito il secondo motivo dovendo la causa essere necessariamente rimessa al Tribunale regionale delle acque di Palermo. L'impugnata ordinanza va pertanto cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale regionale delle acque di Palermo. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza, dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle Acque di Palermo, spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001