Sentenza 15 luglio 2011
Massime • 1
L'obbligo imposto al P.M., ex art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., di trasmettere al tribunale del riesame gli atti presentati al Gip, ex art. 291 cod. proc. pen. - pena la perdita di efficacia della ordinanza impositiva della misura coercitiva - può ritenersi adempiuto anche mediante l'integrale riproduzione del contenuto dei predetti atti nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, in quanto, in tal caso, la difesa viene messa nelle condizioni di avere piena cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva.
Commentario • 1
- 1. Il PM non deve trasmettere al riesame i supporti delle videoriprese se il loro contenuto è riportato negli atti di polizia giudiziaria (Cass. Pen. n. 6162/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 marzo 2026
Massima In tema di riesame delle misure cautelari personali, il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere al tribunale del riesame i supporti informatici contenenti videoriprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando il contenuto delle stesse risulti integralmente riportato negli atti di polizia giudiziaria o nell'ordinanza genetica. In tal caso deve ritenersi adempiuto l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., poiché la ratio della norma riguarda la conoscibilità del contenuto degli atti e non la materiale trasmissione del documento. 1. Il problema processuale: quali atti devono essere trasmessi al tribunale del riesame La sentenza n. 6162 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2011, n. 42150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42150 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 15/07/2011
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 1190
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 12667/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI IR N. IL 11/07/1971;
avverso l'ordinanza n. 10357/2010 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 11/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Cedrangolo Oscar che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1.- MI RO ricorre avverso l'ordinanza dell'11 gennaio 2011, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti da quel GIP il 13 dicembre 2010, per l'omicidio premeditato di US NI detto Juary, aggravato anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, secondo l'ipotesi di accusa da lui consumato in concorso con NO RE (deceduto), NO QU e NO CE quali mandanti;
De CA BO NI quale istigatore e con lui materiale esecutore del delitto;
SP CA quale "filatore" o "specchiettista", nonché per la detenzione ed il porto delle armi usate nella circostanza.
La misura cautelare era stata emessa nel corso di più vaste indagini in relazione ad una serie di omicidi consumati tra il 1995 ed il 2004, nell'ambito dell'aspra e sanguinosa contesa insorta tra i clan NO, EL e De CA BO per il controllo del territorio di Cercola e San Sebastiano al Vesuvio.
L'adozione della cautela detentiva era stata fondata sulle chiamate in correità effettuate da NO QU, LL CA, NO CE, nonché sulle dichiarazioni di MO ER, SP CA e D'OS CE, ritenute dal Tribunale convergenti e reciprocamente riscontrate. Deduce il ricorrente con tre motivi, dei quali i primi due possono riassumersi nel primo punto che segue, la nullità del provvedimento per:
1) erronea applicazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, avendo il Tribunale ritenuto che l'omessa trasmissione dei verbali di interrogatorio dei propalanti, sulle cui dichiarazioni la misura cautelare era stata fondata, non aveva rilievo, essendo stato il loro contenuto riportato integralmente nell'ordinanza del GIP. Sostiene il ricorrente che tale interpretazione della norma processuale comporterebbe l'elusione del suo espresso dettato, impedendo tra l'altro il raffronto tra quanto era stato trascritto nel provvedimento cautelare ed il contenuto originale dei verbali;
2) violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis in relazione all'art.192 c.p.p., comma 3, per la contraddittoria ed illogica motivazione con cui era stata giustificata la valutazione alla stregua di gravi indizi di colpevolezza, delle dichiarazioni di cui s'è detto, ad onta delle discrasie ed antinomie fra quanto ciascun collaboratore di giustizia aveva riferito.
2.- I motivi di cui al punto 1) sono destituiti di fondamento. È ben vero infatti che l'art. 309 c.p.p., comma 5 impone la trasmissione al tribunale del riesame degli atti presentati dal P.M. a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1, pena la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma la "ratio" della disposizione non attiene essenzialmente alla materialità dei documenti quanto piuttosto al loro contenuto;
sicché, quando questo risulti - è il caso di specie - "integralmente" inserito nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale, può ritenersi adempiuto l'obbligo di cui al citato art. 309 c.p.p., comma 5, essendo posta la difesa in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva, in considerazione dell'integrale discovery prevista dall'art. 293 c.p.p., comma 3, di cui non lamenta l'omissione (Sez. 1, n. 2047 del
7 aprile 1998 - Gulino - Rv. 210783; Sez. 1 n. 39144 del 25 settembre 2003 - Vasienti - Rv 225798; Sez. 2 n. 21333 del 25 maggio 2005 - Storace - Rv 231619). Del resto il ricorrente si è limitato semplicemente ad addurre l'inconveniente, mentre avrebbe avuto l'onere di indicare quale parte delle dichiarazioni non fosse stata trascritta nella domanda cautelare e quale rilievo la sua conoscenza avrebbe potuto avere sulla sua strategia difensiva, non avendo rilievo i vizi di carattere meramente formale che non abbiano in concreto arrecato pregiudizio di sorta alla parte.
La censura di cui al punto 2) è inammissibile in quanto prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione esaustiva. Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011