Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2011, n. 42150
CASS
Sentenza 15 luglio 2011

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Massime1

L'obbligo imposto al P.M., ex art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., di trasmettere al tribunale del riesame gli atti presentati al Gip, ex art. 291 cod. proc. pen. - pena la perdita di efficacia della ordinanza impositiva della misura coercitiva - può ritenersi adempiuto anche mediante l'integrale riproduzione del contenuto dei predetti atti nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, in quanto, in tal caso, la difesa viene messa nelle condizioni di avere piena cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva.

Commentario1

  • 1Il PM non deve trasmettere al riesame i supporti delle videoriprese se il loro contenuto è riportato negli atti di polizia giudiziaria (Cass. Pen. n. 6162/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 marzo 2026

    Massima In tema di riesame delle misure cautelari personali, il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere al tribunale del riesame i supporti informatici contenenti videoriprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando il contenuto delle stesse risulti integralmente riportato negli atti di polizia giudiziaria o nell'ordinanza genetica. In tal caso deve ritenersi adempiuto l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., poiché la ratio della norma riguarda la conoscibilità del contenuto degli atti e non la materiale trasmissione del documento. 1. Il problema processuale: quali atti devono essere trasmessi al tribunale del riesame La sentenza n. 6162 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2011, n. 42150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42150
Data del deposito : 15 luglio 2011

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