Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 34821
CASS
Sentenza 1 luglio 2009

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Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia è irrilevante la circostanza di avere agito nell'espletamento del mandato difensivo, quando la redazione di un atto giudiziario contenga la falsa incolpazione di un magistrato per uno o più reati, esorbitando dai limiti funzionali posti dalla legge al corretto esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa ad un atto di opposizione a precetto, depositato presso la cancelleria di un Tribunale e trasmesso in copia alla Procura della Repubblica, contenente accuse infondate di abuso ed omissione in atti d'ufficio riguardo all'adozione di provvedimenti in materia di separazione personale fra coniugi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 34821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34821
    Data del deposito : 1 luglio 2009

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