Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia è irrilevante la circostanza di avere agito nell'espletamento del mandato difensivo, quando la redazione di un atto giudiziario contenga la falsa incolpazione di un magistrato per uno o più reati, esorbitando dai limiti funzionali posti dalla legge al corretto esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa ad un atto di opposizione a precetto, depositato presso la cancelleria di un Tribunale e trasmesso in copia alla Procura della Repubblica, contenente accuse infondate di abuso ed omissione in atti d'ufficio riguardo all'adozione di provvedimenti in materia di separazione personale fra coniugi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2009, n. 34821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34821 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/07/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1386
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 025602/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA RA, N. IL 25/09/1938;
avverso SENTENZA del 19/02/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e per il rigetto nel resto;
udito il difensore Avv. PANSINI G., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in subordine, per l'accoglimento del motivo relativo alle attenuanti generiche.
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 19/2/2007, confermava la pronuncia di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione emessa il 21/2/2003 dal Tribunale della stessa città nei confronti di RA AB, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 368 c.p., perché, quale avvocato difensore di NI UM e in concorso col medesimo (condannato non ricorrente), con atto di opposizione a precetto presentato il 27/2/1995 presso il Tribunale civile di Reggio Calabria, aveva incolpato, sapendola innocente, la dr.ssa Concettina Epifanio, giudice istruttore della causa di separazione personale tra i coniugi NI UM e SA AN, di avere tenuto "una inoperosa condiscendenza alla tesi AN... per diniego di giustizia", di avere omesso di modificare, come richiesto, il provvedimento presidenziale relativo all'affidamento dei figli e alla misura dell'assegno di mantenimento, di non essersi adoprata "a fare giustizia", di avere agito con tacita compiacenza, accusandola sostanzialmente di omissione di atti d'ufficio e di abuso d'ufficio. Il Giudice distrettuale, dopo avere sottolineato che l'atto di opposizione incriminato era quello depositato presso la cancelleria civile per la relativa iscrizione a ruolo e che non v'era quindi la necessità di acquisire, come sollecitato, l'originale dello stesso atto, ravvisava nel contenuto di questo, che si concludeva con una espressa denunzia-querela contro il magistrato, gli estremi della calunnia, essendo risultate del tutto infondate e pretestuose le accuse formulate ed avendo avuto l'agente, con l'esorbitare dai limiti del mandato defensionale conferitogli, piena consapevolezza dell'innocenza della persona incolpata.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo: 1) mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'eccepita omessa acquisizione dell'originale dell'atto nel quale sarebbe stata contenuta l'accusa calunniosa;
2) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 368, 43 c.p. e art. 59 c.p., comma 4, mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della materialità e dell'elemento soggettivo della calunnia, che, invece, andava esclusa, dovendosi apprezzare il contenuto dell'atto incriminato come espressione dell'esercizio del diritto di difesa;
3) mancanza di motivazione ed erronea interpretazione della legge penale circa la ritenuta idoneità dell'atto di opposizione a precetto a determinare il pericolo dell'avvio di indagini a carico della persona incolpata, nei cui confronti era stata già sporta, in precedenza, denunzia per gli stessi fatti dallo UM;
4) mancanza e illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3- Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Non merita censure il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Rileva, al riguardo, la Corte che la sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato argomentativo che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
Deve, innanzi tutto, sottolinearsi che legittimamente si è posto a base dell'ipotesi accusatoria il contenuto dell'atto di opposizione a precetto, depositato pressa la cancelleria civile del Tribunale di Reggio Calabria e trasmesso in copia alla Procura della Repubblica, considerato che nulla induce a ritenere la non conformità del contenuto di tale atto a quello dell'originale contenuto nel fascicolo di parte, che l'opponente al precetto aveva provveduto a ritirare dal fascicolo d'ufficio. E in verità neppure il ricorrente sostiene, nell'atto d'impugnazione proposto, la tesi della non conformità, contrariamente a quanto aveva tentato di accreditare nel corso del dibattimento di primo grado, producendo un atto depurato delle espressioni calunniose e ritenuto dal Tribunale oggetto di manipolazione falsificatrice, tanto che venne trasmesso al P.M. per le iniziative conseguenti.
Priva di pregio è anche la doglianza con la quale si deduce l'inidoneità dell'atto incriminato ad integrare la fattispecie della calunnia, in quanto meramente ripropositivo della denunzia che lo UM avrebbe già sporto in ordine alla stessa falsa incolpazione. È agevole replicare che, a parte la genericità del motivo, dalla cui articolazione non si evincono la precisa successione cronologica dei due atti e la perfetta conformità del contenuto dei medesimi, è di intuitiva evidenza che comunque l'avv. AB agì di concerto con lo UM e, redigendo e sottoscrivendo l'atto di opposizione a precetto che viene qui in considerazione, se ne assunse la paternità, con l'effetto che l'iscrizione a ruolo di tale opposizione contribuì certamente a determinare i presupposti per l'avvio delle indagini sui fatti denunciati.
È di tutta evidenza la natura calunniosa degli addebiti mossi, con l'atto di opposizione a precetto, alla dr.ssa Epifanio, accusata di "inoperosa condiscendenza alla tesi AN", di "diniego di giustizia", di "tacita compiacenza" e, quindi, sostanzialmente di omissione di atti d'ufficio, per non avere considerato la richiesta di modifica del provvedimento presidenziale relativo all'affidamento dei figli e alla determinazione dell'assegno di mantenimento, e di abuso d'ufficio, per avere favorito la controparte. L'assoluta infondatezza di tali accuse risulta essere stata ben illustrata nel provvedimento di archiviazione adottato a favore della dr.ssa Epifanio e nella stessa sentenza di merito. Nè può dubitarsi della sussistenza dell'elemento soggettivo della calunnia, posto che l'intenzionalità dell'incolpazione e la precisa coscienza dell'innocenza della persona incolpata sono dati evincibili dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive della condotta dell'imputato, che non fu in grado di supportare le gravi accuse rivolte al magistrato con alcun elemento di prova o, quanto meno, con una qualche seria e specifica allegazione, accuse quindi che non possono che essere state percepite dall'agente come "gratuite", in considerazione anche della sua specifica competenza professionale in materia.
Non può, inoltre, l'imputato invocare a sua discolpa, sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, la circostanza di avere agito nell'espletamento di un mandato difensivo. Il difensore, infatti, può andare esente da responsabilità soltanto se la sua prestazione professionale a tutela dell'interesse del cliente non esorbiti dai limiti consentiti dalla legge e sia rigorosamente funzionale al corretto ed onesto espletamento del mandato conferitogli. L'AB, invece, nel redigere l'atto di opposizione al precetto intimato dalla AN allo UM per il pagamento dell'assegno di mantenimento, non si limitò ad illustrare le ragioni di tale opposizione, ma si lasciò volontariamente coinvolgere in una serie di gravi ed infondate accuse rivolte contro il giudice della separazione, iniziativa questa certamente non funzionale al corretto e legittimo espletamento della difesa tecnica. La sentenza impugnata, invece, è censurabile nella parte in cui non da adeguata risposta alla specifica richiesta, formulata dall'imputato in sede di appello, di concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'affermazione di stile che "la pena risulta irrogata in misura assolutamente adeguata" non adempie all'obbligo di motivazione e la generica affermazione che le invocate attenuanti sarebbero state già concesse in primo grado non corrisponde al vero per l'AB.
La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2009