Sentenza 23 aprile 2001
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- 1. Appalto di servizi o servizio pubblico?Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 marzo 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5996 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
15 96 / 0 1 Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Z Composta dai magistrati: R.G.N. 13464/1998 Dott. Antonio Saggio - Presidente 66 Donato Figurelli - Consigliere $6 Rep. 66 Attilio Celentano Rel. 66 Cron. 12916 66 Antonio Lamorgese 66 Pasquale -Picone Estensore Ud. 14.2.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI ME, MA RA, COMUNE DI FARRA DI SOLIGO, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Eritrea, n. 759 9, presso l'avv. Gerardo Picichè, che li rappresenta e difende con procure speciali per notaio Ferretti di Treviso in data 8.7.1998, rep. 44735 e 44736, e per atto 7.7.1998 autenticato dal segretario comunale;
-ricorrenti-
contro
CONTRO GLI ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso gli avv. Saverio IO e Pasquale Rossi, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- nonché
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Rina Sarto e Fabrizio Correra, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito con deposito della procura- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso n. 634 in data 24 aprile 1998 (R.G. 2756/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.2.2001 dal Consigliere dott. Attilio Celentano;
uditi gli avv. IC e IO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Secondo le risultanze di un verbale di accertamento, redatto da ispettori dell'Inps in data 21 settembre 1991, il Comune di Farra di Soligo aveva instaurato con sei persone, negli anni fra il 1983 e il 1991, rapporti di lavoro subordinato, formalmente qualificati come rapporti di opera. Sulla base del citato verbale, l'Inps otteneva dal Pretore di Treviso decreto che ingiungeva al Comune il pagamento dei contributi omessi e delle relative somme aggiuntive;
lo stesso Istituto emetteva, inoltre, ordinanze-ingiunzioni ex 1. 689/1981 nei confronti dei due sindaci all'epoca dei fatti, ME CI e RA AN, per le conseguenti sanzioni amministrative. Anche l'Inail emetteva ordinanza-ingiunzione nei confronti del Comune per i premi assicurativi non versati. Z Le opposizioni, proposte avverso il decreto e le ordinanze da ME CI, RA AN ed il Comune di Farra di Soligo, sono state accolte dal Pretore di Treviso, con sentenza del 25 settembre 1996, limitatamente ad una delle posizioni contestate e rigettate per il resto;
il Pretore ha qualificato come rapporti di lavoro subordinato quelli instaurati dal Comune con gli altri cinque soggetti. L'appello dei soccombenti e stato rigettato dal Tribunale di Treviso. Il Tribunale ha giudicato infondata la tesi secondo cui, qualora i rapporti in questione fossero da qualificare come subordinati, sarebbero assoggettati a contribuzione presso altre forme di previdenza, gestite da altri istituti, e non dall'Inps e dall'Inail, sulla considerazione che si doveva escludere l'operatività di altre coperture previdenziali;
ha affermato che nessun motivo specifico di impugnazione aveva investito l'accertamento del Pretore circa la sussistenza degli elementi propri della subordinazione nei rapporti di lavoro intercorsi con il Comune. Per la cassazione della sentenza ricorrono, formulando tre articolati motivi di censura, ME CI, RA AN ed il Comune di Farra di Soligo. 3 L'Inail resiste con controricorso, mentre l'Inps ha depositato procura ai difensori. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
1.1. Deducono che la loro difesa si era basata sulla natura autonoma dei rapporti di lavoro e, comunque, sul fatto che, ove ritenuti i rapporti di lavoro subordinato, gli stessi avrebbero avuto natura di pubblico impiego, con obbligo contributivo verso altro Istituto (Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali -Cpdel- ed ente succedutogli a seguito della soppressione), dovendosi escludere altresì l'obbligo di assicurazione all'Inail, non essendo stata dimostrata l'occupazione presso macchine;
che avevano censurato, in appello, l'affermazione del Pretore h circa il carattere privatistico dei rapporti, deriva dal fatto che il Comune aveva costituito gli stessi non nella veste di pubblica amministrazione, ma quale datore di lavoro privato;
che avevano sottolineato che tale affermazione è contraddetta dalla giurisprudenza di legittimità, che ravvisa un rapporto di pubblico impiego anche quando l'ente pubblico lo abbia costituito contrattualmente, essendo decisiva la natura dell'attività svolta;
che i lavoratori interessati avevano svolto compiti inerenti agli scopi istituzionali dell'ente; che su questi punti decisivi il Tribunale non aveva espresso alcuna motivazione.
1.2 Denunciano, poi, una scorretta interpretazione dell'art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, sul quale l'Inps fondava la sua pretesa. Premesso che la norma prevede che "non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria” i dipendenti delle varie amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni, “purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza", la difesa dei ricorrenti sostiene che la disposizione non si preoccupa della copertura di corrispondenti ed omogenee forme assicurative per ciascun evento, ma pone l'alternativa tra il sistema assicurativo che fa capo all'Inps ed altro sistema assicurativo che garantisca un “trattamento di quiescenza o di previdenza”.
1.3. Deducono ancora che il Tribunale ha altresì trascurato di considerare l'art. 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, che ha accentrato tutte le posizioni assicurative dei dipendenti comunali presso la Cpdel ed ente successore, qualunque sia la natura ed il carattere del rapporto impiegatizio. Assumono che è irrilevante la irretroattività della legge, mentre è importante rilevare che la norma riguarda anche i rapporti per attività non istituzionali, confermando implicitamente che per i dipendenti occupati in attività istituzionali l'iscrizione doveva essere effettuata alla predetta Cassa.
1.4. Assumono, infine, che il Tribunale ha affermato erroneamente che nessun motivo di impugnativa era stato proposto sull'accertamento relativo all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Ribadiscono che il carattere subordinato del rapporto è, da solo, irrilevante, dovendosi accertare, nel caso che si riscontri subordinazione, se si tratti di pubblico impiego.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dell'art. 633, primo comma, c.p.c., e dell'art. 5 della legge n. 3 del 1979, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
2.1. Ricordano che, in attesa della riforma del pubblico impiego, sopraggiunta nel 1993, l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha dettato una norma con la 5 quale si escludeva l'assoggettabilità dei Comuni (tra gli altri enti) agli obblighi previdenziali, relativamente a contratti d'opera o per prestazioni professionali, “non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione”. Rilevano che la norma, sottoposta all'esame della Corte costituzionale per il periodo di vigenza, è stata interpretata dalla giudice delle leggi nel senso che essa non preclude al giudice l'accertamento dell'effettiva natura del rapporto. Da ciò ricavano l'impossibilità per gli istituti previdenziali di emettere ordinanze o di ottenere decreti ingiuntivi sulla base di accertamenti ispettivi, restando percorribile soltanto la via della comune azione giudiziaria ordinaria.
2.2. Sostengono che l'art. 5 del d.l. 10 novembre 1978, n.702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, vietava, nel periodo nel quale erano intervenuti i rapporti per cui è causa, l'assunzione di personale dipendente;
di conseguenza la sentenza impugnata ha violato norme di diritto, ponendo a fondamento della decisione l'esistenza del rapporto di subordinazione, che invece è colpito, ove posto in essere dal Comune, da radicale nullità.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 90 del Trattato CE e dei principi generali in materia di applicazione delle norme comunitarie.
3.1. Assumono che con sentenza 11 ottobre 1997, nella causa n. 55/96, la Corte di giustizia della Comunità Europea ha cancellato dall'ordinamento giuridico italiano, fin dall'entrata in vigore del Trattato, la legge n. 1369 del 23 ottobre 1960, che vieta l'interposizione e la mediazione nei rapporti di lavoro. Deducono che è venuta meno, di conseguenza, la presunzione di dipendenza dal Comune di alcuni dei lavoratori (Agostinelli e Bellania), ritenuti fittiziamente soci di una cooperativa appaltatrice di lavori comunali;
il rapporto di dipendenza dal Comune, infatti, era stato affermato sulla base dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960. 4. La Corte, esaminate congiuntamente le argomentazioni comprese nei descritti tre motivi, giudica fondato il ricorso, nei limiti e per le ragioni che appresso saranno specificate, proposto nei confronti dell'Inps. Privo di fondamento, invece, va giudicato il ricorso proposto dal (solo) Comune nei confronti dell'Inail.
5. Preliminarmente, va negata la sussistenza in astratto della pretesa creditoria azionata nei confronti dei responsabili legali del Comune (i sindaci in carica all'epoca dei fatti) a titolo di sanzioni amministrative, nonché della pretesa alle sanzioni civili azionata nei confronti dell'ente locale. Ciò, in applicazione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, al comma 36, ha aggiunto il seguente comma all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689: “I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997”. La disposizione è sicuramente applicabile alla fattispecie, in quanto i rapporti oggetto di contestazione sono stati posti in essere dal Comune di Farra di Soligo ht nella forma del contratto d'opera e si sono esauriti entro l'anno 1991. Né può dubitarsi nella sua conformità al principio costituzionale di uguaglianza e 7 ragionevolezza, considerata la ratio di porre rimedio alle incertezze cagionate dall'intervento dello stesso legislatore con l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, norma che sarà esaminata in seguito, in relazione al ricorso proposto contro l'Inail (n. 7.4).
6. Quanto al ricorso proposto dal Comune nei confronti dell'Inps e relativo all'obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione generale obbligatoria, l'accoglimento deriva dall'essere l'Inps privo di legittimazione ad agire ed a contraddire in materia di obbligazioni contributive nascenti dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con enti locali, in quanto i dipendenti devono essere iscritti ad una forma di previdenza esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria. Resta assorbito in tale ratio decidendi l'esame degli altri motivi del ricorso proposto contro l'Inps.
6.1. Il dato normativo che viene in rilievo nella fattispecie (dato, peraltro, già verificato nell'ampiezza sopra affermata dalla giurisprudenza della Corte: Cass. n. 3042/86, 3011/1989, in particolare, e 2661/1994) è rappresentato dall'ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (R.D.L. 3.3.1938, n. 680, convertito in L. 9.1.1939, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni), che, al terzo comma dell'art. 5 (capo II, titolo I), impone l'iscrizione obbligatoria alla C.P.D.E.L. (alla quale è successivamente subentrato l'Istituto Nazionale di Previdenza per il Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica – I.N.P.D.A.P. - -ai sensi del d.lgs. n. 479 del 1994) degli impiegati, comunque assunti, che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche (norma da leggere in relazione all'art. 1, in ordine alle funzioni della Cassa, 8 nonché agli art. 23, 24, 27, 32, 33, 46, 47, i quali confermano l'obbligo di iscrizione alla Cassa degli impiegati non di ruolo).
6.2. L'ampiezza della previsione - tra l'altro, pienamente confermata, e persino estesa nella parte in cui l'iscrizione alla Cassa è stata prevista anche per i lavoratori impiegati per finalità estranee a quelle istituzionali dell'ente pubblico, dall'art. 4 della legge n. 274 del 1991 - non consente dubbi sul fatto che tutti i rapporti suscettibili di essere qualificati di impiego pubblico determinano l'obbligo contributivo disciplinato dalle richiamate norme, considerato altresì che è divenuta indiscussa in giurisprudenza una nozione di rapporto di pubblico impiego tale da comportarne la coincidenza con il lavoro subordinato prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico e con inserimento nella sua لله organizzazione pubblicistica (adibito, quindi, in questo senso, ad un servizio di carattere permanente, cioè rientrante, in definitiva, nei fini istituzionali dell'ente pubblico), indipendentemente dalla forma dell'assunzione, dall'esistenza di termini di durata del rapporto, dallo stato giuridico ed economico (cfr., tra le più recenti, Cass., sez. un., n. 844/1998, 4823/1998).
6.3. Pertanto, allorché in sede amministrativa (anche con circolari del Ministero del tesoro) si è precisato che i dipendenti addetti a servizi eccezionali e contingenti, determinati da esigenze occasionali, sono esclusi dal regime speciale dell'iscrizione alla C.P.D.E.L. e ricadono nel regime generale dell'assicurazione all'INPS, il riferimento è da intendere al lavoro di carattere non subordinato. A tale conclusione si perviene considerando che gli art. 10, 11, e 12 della legge n. 520 del 1961, secondo i quali il personale che svolge prestazioni saltuarie, utilizzato per esigenze particolari e temporanee, non ha diritto a trattamenti di previdenza, di quiescenza e all'indennità di licenziamento, sono stati giudicati legittimi dalla Corte costituzionale solo nella parte in cui presuppongono l'autonomia dei rapporti di lavoro (sentenza n. 121 del 1993; cfr. anche Corte cost. n. 115 del 1994, di cui appresso al n. 7.4).
6.4. Nessuna rilevanza, infine, può essere attribuita all'eventuale nullità del rapporto di pubblico impiego perché instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze degli enti locali, perché, ai sensi dell'art. 2126 c.c., opera l'equiparazione del rapporto invalido a quello valido, con la conseguenza che restano fermi gli obblighi retributivi e quelli previdenziali discendenti da un rapporto che è suscettibile di essere qualificato ad ogni effetto di pubblico impiego, fino a quando vi è stata data esecuzione (giurisprudenza pacifica delle sezioni unite della Corte che affermano, alla stregua delle regole di riparto all'epoca vigenti, la sussistenza della giurisdizione amministrativa a conoscere delle controversie: cfr., tra le tante, n. 315/1997; n. 3465/1998; n. 8591/1998; 815/1999; altrettanto pacifica, sui profili sostanziali dell'equiparazione del rapporto invalido a quello valido, la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, a.p., n. 1/1992, sez. VI, n. 277/1998; sez. V, n. 314/1999).
6.5. Invero, proprio con riferimento all'iscrizione obbligatoria dei dipendenti di enti locali alla Cassa previdenza enti locali, la giurisprudenza della Corte aveva escluso il diritto all'iscrizione alla predetta cassa, nell'assunto che un rapporto riconducibile allo schema della prestazione di fatto di cui all'art. 2126 c.c. fosse di natura privatistica e rientrante, quindi, nell'ambito di operatività dell'assicurazione generale obbligatoria (Cass., n. 5080/1980), ma si tratta di un orientamento, come si è constatato, ormai definitivamente abbandonato nei presupposti che lo avevano determinato. Di ciò aveva preso atto, pronunciando più di recente sul tema specifico, la sentenza della Corte n. 1105 del 1999, 10 affermando il principio secondo il quale la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificato di pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126, con il conseguente diritto del dipendente non solo ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici.
6.6. Peraltro, il primitivo indirizzo è stato condiviso da una successiva sentenza della Corte (n. 5895 del 1999), secondo cui un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale instaurato senza concorso o prova selettiva, in violazione di specifica norma proibitiva (d.l. n. 702/1979, conv, in 1. n. 3/1979) non è configurabile come rapporto di pubblico impiego e, soggiacendo alla disciplina di cui all'art. 2126 c.c., impone di soddisfare il diritto alla tutela previdenziale mediante il versamento dei contributi all'Inps e non alla Cpdel.
6.7. Ma la Corte deve confermare sul tema specifico il diverso orientamento espresso dalla sentenza n. 1105/1999, conforme non soltanto allo specifico precedente costituito dalla sentenza n. 3011/1989, ma, soprattutto, ai significati dell'orientamento divenuto assolutamente pacifico in seno alle sezioni unite. Infatti, da una parte, non risulta assolutamente condivisibile, per le ragioni già ampiamente esposte, l'affermazione che l'esecuzione di prestazioni lavorative in regime di subordinazione con inserimento nell'organizzazione pubblicistica di un ente locale, non origina un rapporto suscettibile di ricevere ad ogni effetto la qualificazione di impiego pubblico;
dall'altra, una volta stabilito che, fino a quando vi è stata data esecuzione, il rapporto è da considerare come di impiego pubblico a tutti gli effetti di tutela del lavoratore, l'esclusione dell'iscrizione alla Cpdel potrebbe derivare soltanto da una disposizione espressa che ponga 11 un'eccezione per i rapporti invalidi, ma una norma di questo genere, come si è constatato, certamente non si rinviene nell'ordinamento, il quale, anzi, nei successivi sviluppi determinati dalla l. n. 274 del 1991 (ancorché inapplicabili alla controversia ratione temporis), ha esteso l'obbligo di iscrizione alla Cassa persino ai rapporti di diritto privato (simile qualificazione ricevono le prestazioni estranee ai fini istituzionali, perché inserite in organizzazioni imprenditoriali, diverse da quella pubblicistica dell'ente). F7. Non merita accoglimento, invece, il ricorso proposto nei confronti dell'Inail.
7.1. Si legge nella sentenza impugnata, che "nessun specifico motivo d'impugnazione nel merito dell'accertamento relativo all'esistenza di rapporti di lavoro subordinato è stato svolto dagli appellanti, che non deducono una cattiva utilizzazione del materiale probatorio...". Z L'affermazione viene genericamente tacciata di erroneità da parte dei ricorrenti. Non viene però dedotto che fossero stati proposti specifici motivi di censura avverso la natura subordinata dei rapporti ritenuta in primo grado;
si ribadisce, anzi, che la natura dei rapporti è, di per sé sola, irrilevante, dovendosi accertare non solo la subordinazione ma, in caso affermativo, se si tratti di impiego pubblico. La genericità della censura, in ordine alla ritenuta carenza di impugnazione avverso la natura subordinata dei rapporti affermata in primo grado, rende la stessa inammissibile;
anzi, l'esame complessivo dei motivi di ricorso mostra con evidenza lo scopo di dimostrare che i rapporti in questione, quali rapporti di carattere subordinato con un ente pubblico, non sono soggetti a contribuzione all'Inail. 12 7.2. Prive di qualsiasi fondamento sono le tesi svolte nel terzo motivo di ricorso, con le quali si intende sostenere che la sentenza 11 dicembre 1997, emessa dalla Corte di giustizia della Comunità Europea nella causa n. 55/96, avrebbe cancellato dall'ordinamento giuridico italiano la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, con conseguente erroneità della presunzione di dipendenza dal Comune dei due soci di una cooperativa (Agostinelli e Belliana), presunzione fondata sull'art. 1 di detta legge. La sentenza della Corte giustizia, infatti, non ha affatto cancellato dal nostro ordinamento la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, essendosi limitata ad affermare che il giudice italiano deve disapplicare la normativa nazionale sul divieto di mediazione privata e sul correlato divieto di assunzione non "per il tramite" dell'ufficio di collocamento, qualora sia accertata la ricorrenza di determinati presupposti implicanti la violazione degli art. 90, n. 1, e 86 del Trattato (secondo la numerazione all'epoca vigente). Si tratta, dunque, di questione totalmente estranea al divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, funzionale esclusivamente a sancire la dipendenza del lavoratore dal soggetto che effettivamente ne utilizza l'opera, essendo titolare dell'organizzazione nella quale è inserito.
7.3. I rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, indipendentemente dalla validità (in forza dell'art. 2126 c.c.), comportano l'obbligo di assicurazione all'Inail, ai sensi dell'art. 9 del t.u. n. 1124/1965 (con la sola eccezione, estranea al caso di specie, della funzione di ente assicuratore conferita dalla legge allo stesso datore di lavoro), nella sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 dello stesso testo unico, non limitati al caso dell'adibizione a macchine, che rappresenta l'unica contestazione mossa dal Comune ricorrente. 13 7.4. Parimenti sfornite di qualsiasi fondamento giuridico sono le deduzioni intese a dimostrare che l'Inail poteva ottenere l'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato esclusivamente mediante l'instaurazione di un giudizio di cognizione nelle forme ordinarie. L'art. 13 legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dall'art.
6-bis d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 (norma poi abrogata dall'art. 74 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 38 d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 ), recava la previsione secondo cui i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni o altri enti pubblici sono sottratti agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere rapporti di subordinazione. Tale norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (sent. n. 115 del 1994) a condizione che venga letta nel senso che non è precluso l'accertamento giurisdizionale di una situazione reale di svolgimento del rapporto di lavoro in maniera conforme a quanto stabilito originariamente dai contraenti, sicché l'eventuale difetto di conformità tra il nomen iuris attribuito al rapporto e il reale svolgimento dello stesso può emergere indifferentemente sia dalla prova diretta dell'elemento della subordinazione, sia da quella indiziaria, ossia relativa alla presenza di indici rivelatori della predetta subordinazione, atteso che, in entrambi i casi, è raggiunto l'identico risultato - compatibile con la normativa speciale e con la lettura "costituzionale" della norma della dimostrata subordinazione del - lavoratore al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. (cfr. Cass. 25 maggio 1998, n. 5214). Si è così pervenuti, qualunque sia stato l'intento che ha mosso gli autori della legge (nel senso di persone fisiche titolari degli organi della funzione legislativa), 14 a svuotarla totalmente di effettivi significati normativi e ciò, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Se ne deve concludere, pertanto, che all'accertamento della natura dei rapporti di lavoro costituiti dagli enti locali con il nomen iuris di contratto d'opera o professionale, si può pervenire con tutte le modalità e gli strumenti utilizzabili in generale, dovendosi escludere l'introduzione di regimi derogatori ad opera della normativa sopra indicata.
8. Conclusivamente, in relazione alle statuizioni della sentenza impugnata concernenti la pretesa azionata dall'Inps, mediante ordinanze-ingiunzioni e ricorso 4 per decreto ingiuntivo, il ricorso del CI, dell'AN e del Comune di Farra di Soligo deve essere accolto per violazione di norme di diritto, secondo le ragioni esposte, rispettivamente, al n. 5 e al n.
6. A norma dell'art. 384, comma primo, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito nei termini di cui in dispositivo. Il ricorso dello stesso Comune contro le statuizioni del Tribunale concernenti il credito azionato dall'Inail va, invece, rigettato.
9. L'esito della lite e le altre sue peculiarità, inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese dei giudizi di merito e di cassazione in relazione alla controversia con l'Inps; sussistono giusti motivi anche per compensare le spese del giudizio di cassazione in relazione alla controversia con l'Inail.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto nei confronti dell'Inps; cassa in parte qua la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, accoglie le opposizioni proposte dai ricorrenti contro le ordinanze-ingiunzioni, che annulla, e contro il 15 decreto di ingiunzione, che revoca;
compensa fra i ricorrenti e l'Inps le spese dei giudizi di merito e del giudizio di cassazione;
rigetta il ricorso proposto dal Comune di Farra di Soligo nei confronti dell'Inail e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente такий пр sp Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 3 APR. 2001 oggi, I D A IL CANCELLIERI 0 , S 1 3 S O . 3 L A P 5 T L U T S T , R O . R A A B O S ' N I C L E D P L 3 S E 7 A I D - T N 8 I S - G S O 1 N O P 1 E A M S I E D I A G E A , D G O O E E T R L T T T I N S I R E A I G S L D E E L R E O D 16