Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
0 3431 /03 P U S E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Condoms . Contributo Lapse. Scale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Antonio VELLA R.G.N. 9203/00 - Cron. 7833 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 976 Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: ER AN, NI RE, NI IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'AMATO, che li difende unitamente all'avvocato GIACOMO SEPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
COND EDIFICIO VIA FLORIMO 3 FABBRICATO in persona dell'Amm.re p.t.; intimato- 2002 avverso la sentenza n. 721/99 della Corte d'Appello di 1549 NAPOLI, depositata il 22/03/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica O R udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Umberto му GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. - -2- Svolgimento del processo Le condomine RI e ND UM impugnarono per annullamento, con atti 29.12.95, la delibera 6.12.1995 del convenuto Condominio dell'edificio in Napoli alla via Florimo 3, secondo fabbricato, ad oggetto il riparto, mediante la tab. generale A, in asserita violazione dell'art. 1124 c.c. e del regolamento, della spesa per lavori alle scale. In contumacia del convenuto, il Tribunale di Napoli, con sentenza 14.11.1997 rigettava la domanda per mancata produzione di parte che, a dire del giudice, risultava ritirata ma non ridepositata al momento della decisione. Ne ha chiesto la riforma, con atto di appello 17.9.1998, ND e, per RI UM, i successori. му Con sentenza in data 2/22.3.1999, la Corte di appello di Napoli rigettava l'appello, regolando le spese. Osservava la Corte partenopea, in contumacia della parte appellata, che appariva non corrispondere all'effettiva situazione l'anzidetta assertiva del primo giudice in quanto la parte attrice, pur avendo attestato il ritiro della propria produzione, all'udienza di conclusioni addì 1.7.1997, ebbe poi a ridepositarla, come fa fede il timbro della cancelleria in data 30.7.1997, cioè prima che il giudice emettesse la sentenza, sicchè, trattandosi di causa contumaciale, sarebbe stato più opportuno da parte del magistrato disporre con ordinanza le opportune acquisizioni. Ad ogni modo, la suddetta certificazione comprovava la diligenza della parte attrice alla quale, quindi, non poteva farsi carico della mancata produzione documentale, sicchè si doveva ritenere ammissibile, nel grado, a norma dell'art.345 u.c. cpc, come prova originaria, la produzione documentale della parte attrice. Nel merito, peraltro, l'appello doveva essere respinto, in quanto la delibera era conforme agli artt. 7 e 8 del Regolamento, norme speciali e quindi prevalenti sulla norma dispositiva dell'art. 1124 c.c. che gli attori vorrebbero applicata nella specie. La detta normativa regolamentare prevede, espressamente, che la spesa per alcuno dei beni comuni ai condomini, indicati nell'art. 1, fra cui le scale, va ripartita in conformità ai valori della tabella A, a nulla, perciò, valendo opporre la determinabilità automatica per derivazione dalla tabella generale A, mediante semplice operazione aritmetica, di una tabella ad hoc per le scale, secondo il criterio di legge dell'art. 1124 c.c. (per metà secondo l'altezza del piano e per metà secondo il valore dell'unità immobiliare). La tesi in esame andrebbe condivisa nel caso diverso in cui le scale non fossero state inserite, agli effetti della contribuzione, nell'elenco previsto dall'art. 1 (cui l'art.8 rinvia) dei beni comuni all'intero ceto condominiale. Non essendo ciò avvenuto vale la disciplina speciale prescelta dal regolamento all'art.8 da cui sono esclusi (a conferma di tale interpretazione) i soli му condomini proprietari di terranei esterni. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, ND UM e NA e GI NI quali successori di RI UM;
l'intimato Condominio non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione che la CorteI ricorrenti, con il loro ricorso sostengono- partenopea avrebbe errato nel ritenere che gli artt. 7 ed 8 del regolamento del Condominio contenessero una normativa speciale rispetto a quanto previsto dall'art. 1124 c.c. in quanto l'art.8 predetto non andrebbe letto se non in armonia con il precedente art.7 e significherebbe soltanto che i valori della Tabella A andavano presi in considerazione per giungere alla formula della ripartizione delle spese per una metà con la Tabella A e, per l'altra metà in 2 funzione dell'altezza. A riprova di tanto, si evidenzia che tale interpretazione era stata applicata già in precedenza, nel 1970. Trattasi, come è evidente di una critica all'interpretazione che il giudice del merito ha dato al regolamento condominiale;
premesso che non è sollevata questione circa la derogabilità dell'art. 1124 c.c. in forza del Regolamento, ci si deve limitare a valutare se la interpretazione, peraltro ampiamente motivata della Corte di appello di Napoli violi o meno norme ermeneutiche o sia comunque illogica o contraddittoria. Ha argomentato la Corte nel senso che il combinato disposto degli artt. 7 e 8 del Regolamento prevede espressamente che le spese per alcuno dei beni comuni ai condomini indicati nell'art.1, fra cui le scale, va ripartita in conformità dei valori della Tabella A, a nulla perciò valendo opporre la determinabilità automatica per derivazione della Tabella generale A, му mediante semplice operazione aritmetica. Va ricordato che in tema di interpretazione (nella specie di un Regolamento condominiale) la parte che denunci in cassazione l'erronea determinazione in sede di merito, dell'effettiva portata di clausole, è tenuta ad indicare quali canoni e criteri interpretativi siano stati violati;
in mancanza, l'accertamento della valenza delle stesse, che ha ad oggetto una realtà obiettiva, si risolve in un accertamento di fatto che è istituzionalmente riservato al giudice del merito. Esso è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle auspicate dalla parte, bensì allorchè esse siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (cfr. Cass.2.2.1996, n.914). Su tale base decisionale, va dunque rilevato che la motivazione, largamente riportata, è certamente sufficiente, non presenta profili di contraddittorietà ed è senza dubbio esaustiva. 3 I ricorrenti non indicano, pur avendo invocato l'art. 1362 c.c., quali norme ermeneutiche risulterebbero violate nella specie e certo non può essere considerato significativo in tal senso il riferimento ad un comportamento anteatto, che non possiede di per sé il crisma della valenza dell'interpretazione ermeneutica. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso Così deciso in Roma, il 28.11.2002 II Presidente Il Consigliere estensore IL CANCELLIERECT Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 MAR 2003 J CANCELLIERE C1 Frappesuv ald 4