Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11411 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA W IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NC CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 1665/00 - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA 3696/00 Consigliere Cron. 23019 Dott. NC COLARUSSO Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 3004 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- Ud. 23/04/02 ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: DU NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CICERCHIA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio COND VIA G. PEZZANA 50 ROMA;
dal Sig. IL SOLE 24 ORE 455per diritti € il 1 AGO. 2002 intimato IL CANCELLIERE оe sul 2° ricorso n 03696/00 proposto da: COND. VIA G PEZZANA 50 ROMA, elettivamente domiciliato ROMA PZZA RE DI ROMA 57, presso lo studio in CAPPUCCI, che lo difende, 2002 dell'avvocato DOMENICO 640 giusta delega in atti;
G923552 -1- G32355 controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DU NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CICERCHIA, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1148/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito 1'Avvocato Pietro CICERCHIA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito 1'Avvocato Domenico CAPPUCCI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale (deposita copia informe produzione di documenti ex art.372 2°co. cpc); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del -2- ricorso incidentale condizionato. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 27 maggio 1996 NC UC, proprietario di un appar= tamento con giardino, facenti parte dell'edificio sito in Roma, alla via Pezzana n.50, convenne, davanti al Tribunale, il Condominio per l'annullamento della deliberazione del 29 aprile 1996, con la quale l'assemblea aveva respinto la sua richiesta di apertura di un varco nel muro di cinta comune, che separava il giardino dalla strada pubblica, e di installazione di un cancello per poter accedere direttamente da quest'ultima alla sua proprietà esclusiva. Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestò il fondamento della domanda, eccepen- do l'illegittimità, per contrasto con gli art. 1102 e 1120 del codice civile, delle opere che il UC intendeva eseguire. Il Tribunale, con sentenza del 25 ottobre 1997, in accoglimento della domanda, annul- lò la deliberazione impugnata, avendo ritenuto che il UC, per la sua qualità di con' domino, avesse il diritto di aprire il varco nel muro di proprietà comune. Il soccombente propose impugnazione, alla quale resistette la controparte, e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 17 marzo 1999, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda, avendo ritenuto che, nella specie, l'apertura del varco nel muro comune non fosse consentita dalla norma dell'art. 11°2 del codice civi- le. Il UC ricorre per cassazione con quattro motivi. Il Condominio resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Ai sensi dell'art.335 del codice di procedura civile è stata disposta la riunione dei ri= corsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i quattro connessi motivi del ricorso principale, denunziandosi la violazione degli art. 24 comma 2 della Costituzione, 1102 e 1120 del codice civile, e 112, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 n 3, 4 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata, per avere la Corte d'appello ritenuta erroneamente illegittima la apertura del varco nel muro condominiale e l'installazione del cancello, pur essendo tali opere consentite dagli art. 1102 e 1120 del codice civile, non influendo negativa= mente sulle funzioni del muro, né costituendo "delle alterazioni vietate in quanto non pregiudicano i diritti degli altri condomini alla stabilità, alla sicurezza e al manteni= mento del decoro architettonico". Si soggiunge che la Corte d'appello è incorsa nei seguenti altri errori ed omissioni: a)- non ha considerato la relazione, redatta dal consulente tecnico d'ufficio nel processo possessorio, svoltosi anteriormente tra le stesse parti, il cui esame avrebbe determinato una sua diversa decisione, essendosi in essa affermato che le opere eseguite dal UC non avevano compromesso la statica e il decoro architettonico del fabbricato condo= miniale, né avevano influito negativamente sul suo utilizzo;
ed ha, pertanto, violato lo art. 115 cod. proc. civ., il quale obbliga il giudice a decidere iuxta alligata et probata, e l'art. 24 della Costituzione, non avendo rispettato il diritto delle parti a vedere esami= nate dal giudice le prove dedotte;
b)- ha escluso l'annullabilità della deliberazione as' sembleare impugnata, senza porsi il problema della sua nullità, che pur era stata ecce- pita. Il ricorso è infondato. E' vero che, per la giurisprudenza di questa Corte, l'apertura di varchi e l'installazione di cancelli nel muro comune, eseguite dal singolo condomino per creare nuovi ingres' si alla propria unità immobiliare, non costituiscono di massima abuso della cosa co= mune, ma un suo uso più intenso, consentito dalla norma dell'art. 1102 del codice civi- le, dettata in materia di comunione, e applicabile anche al condominio per il richiamo contenuto nell'art. 1139 dello stesso codice;
tuttavia perché tali opere siano conside= rate legittime, non devono pregiudicare, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, la statica e il decoro architettonico del fabbricato, né ledere i dirit- ti degli altri condomini. Nella specie, la Corte d'appello ha escluso che l'apertura del varco e l'installazione del cancello nel muro comune, rientrassero nell'ambito delle facoltà concesse al UC dal- la norma dell'art. 1102 del codice civile, avendo ritenuto che queste opere non costitui- vano un semplice più intenso uso del bene condominiale, perché dall'esecuzione di esse erano derivati l'alterazione del "profilo estetico" dell'edificio ( si legge in senten' za: '... detto cancello, pur rispondente nella struttura a quello condominiale, di fatto ha " interrotto e sconvolto la naturale continuità del preesistente muro di recinzione, non privo nella sua ricercata struttura di un pregio architettonico degno di rispetto"); e "lo agevole scavalcamento del cancello con immissione nell'adiacente giardino, a detri- mento del livello di sicurezza dell'intero stabile". Ora, questo giudizio, essendo sorretto da motivazione esauriente, logica ed esente da errori di diritto, è insindacabile in sede di legittimità. Né può ritenersi che la Corte ab- bia deliberato la sentenza, omettendo di valutare elementi probatori decisivi, in quan' to il suo giudizio risulta espresso sulla base della documentazione planimetrica e fo= tografica, ritualmente prodotta, ed è irrilevante la mancata utilizzazione della consu- lenza tecnica espletata nel procedimento possessorio, sia perché rientrava nei suoi po= teri individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo le risultanze istruttorie considerate più idonee, sia perché i giudici del merito possono, ma non devono tenere conto,ai fini della decisione, delle risultanze tecniche acquisite in un diverso processo. Pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale condi= zionato, (ammissibile, in quanto contrariamente a quel che ha eccepito il ricorrente nella sua memoria, risulta chiara la firma apposta dall'amministratore del Condomi= nio alla procura per ricorso incidentale), resta assorbito. Consegue, ai sensi dell'art. 385 del codice di procedura civile, la condanna del ricorrente a rimborsare le spese di questo giudizio alla controparte. P. T. M. La Corte dei due ricorsi rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale e con' danna il ricorrente al rimborso, a favore del controricorrente, delle spese del giudizio 16.8020 di cui millecinquecento didi legittimità e le liquida in euro.. 42670 onorari d'avvocato. .129.11 Roma 23 aprile 2002. 20,66 Il presidente. Il consigliere estensore. 149177 (dott. V.Calfapietra) (dott. A Vella) Bulutly IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Roma - 1 AGO. 2002 IL CANCELLIERE C