Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8918 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
I A A D C S , I S O L A L Z B L O B A B S I E R P D S I A T N S G E O O D P I A PO LO ALIANO M S I D N E A S D O TE SUPREMA DI CASSAZIONE E R Oggetto T T T S N I O L E G T Affitto, ricostruzione S T E SEZIONE TERZA CIVILE A I E R L dell'immobile, misura del R I L D E canone e legislazione di D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: O emergenza zone terremotate R.G.N. 2859/99 Dott. Angelo Presidente GIULIANO Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron.26308 TRIFONE - Rel. Consigliere Dott. Francesco Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 17/01/02 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO FA, LI NE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 17/B/18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MAZZITELLI, difesi dall'avvocato ANTONIO BARRA, giusta delega in atti;
- ricorrenti ·-
contro
OA AC, DI TE GI, CO IP, TR IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL BOSCHETTO 27, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LA BRUNA, difesi dall'avvocato REMIGIO LA BRUNA, giusta 2002 delega in atti;
65 controricorrenti for avverso la sentenza n. 2118/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 07/10/98 e depositata il 19/10/98 (R.G. 1943/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Raffaele DE RUGGIERO (per delega Avv. Antonio BARRA); udito l'Avvocato Remigio LABRUNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del marzo 1992 ST CO e MI PO, coltivatori diretti affittuari di parte del fondo e di parte del relativo fabbricato ru- rale di proprietà di CH RO, IO Di Stefa- no, FI CO e PA BU, convenivano in giudizio innanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Avellino i proprietari del fondo medesimo per ottenerne la condanna alla restituzione di quanto corrisposto in eccedenza a titolo di corrispettivo dell'affitto e per sentire dichiarare l'obbligo dei concedenti di astenersi dal frapporre impedimenti al ripristino della casa colonica, rimasta danneggiata dal per 2 sisma del 1980 e la cui istanza di ricostruzione con le provvidenze ammesse dalla legislazione dell'emergenza per le zone disastrata, legittimamente avanzata da essi istanti, i proprietari avevano vietato, all'uopo otte- nendo dal giudice provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c.. Chiedevano, altresì, verificato l'inadempimento dei concedenti, il ristoro del pregiudizio derivatone, da commisurare anche con riferimento al danno alla salute. Il tribunale adito, con sentenza depositata il 30.6.1997, rigettava la domanda principale;
dichiarava improponibile la domanda riconvenzionale;
compensava per un terzo le spese del giudizio, che per il resto poneva a carico degli attori. Sulla impugnazione di ST CO e MI PO, la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 19.10.1998, rigettava l'appello e compen- sava interamente tra le parti le spese del grado. I giudici di secondo grado consideravano che i pro- prietari del fondo concesso in affitto non avevano con- testato il diritto degli affittuari di ottenere i bene- fici di legge per la ricostruzione della porzione del fabbricato rurale legittimamente detenuto, ma si erano opposti all'approvazione ed alla ammissione a contribu- zione dei lavori dell'intero fabbricato, facoltà che 3 ри gli stessi affittuari non erano ammessi ad esercitare;
precisavano che solo nel giudizio di appello ST CO e MI PO avevano prodotto la loro istanza diretta ad ottenere il finanziamento della ri- costruzione della sola parte del fabbricato condotta in affitto, istanza in ordine alla quale non sussisteva alcuna opposizione di proprietari concedenti;
respinge- vano la domanda di ripetizione di quanto corrisposto dagli affittuari, in più rispetto alla misura minore del canone dovuto per il periodo di inagibilità del fabbricato, non avendo gli interessati fornito prova alcuna di quanto effettivamente da essi versato e non potendo la circostanza ricavarsi con certezza dalla do- cumentazione prodotta in grado di appello;
ritenevano che la suddetta carenza probatoria non poteva essere colmata con la richiesta consulenza tecnica di ufficio. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ri- corso ST CO e MI PO, i quali affidano la impugnazione a due mezzi di doglianza, il- lustrati anche da memoria. Resistono con controricorso gli intimati RO, Di NO, CO e BU. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui л 4 и з all'art. 1621 cod. civ. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del- -la controversia prospettato dalla parte i ricorrent lamentano che, pur non avendo i proprietari del fondo contestato che il canone di affitto non solo era rima- sto immutato nel periodo successivo al terremoto ma era stato anche maggiorato, il giudice di merito aveva, tuttavia, ritenuto non assolto, da parte di essi istan- ti, l'onere di dimostrazione dell'avvenuto pagamento di importi non dovuti ed aveva negato la restituzione dell'indebito nonché il richiesto risarcimento dei dan- ni, disattendendo, peraltro, la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio diretta a determinare la entità delle somme versate oltre il dovuto, con relativi aggiornamenti, ed a quantificare il danno su- bito dalla famiglia colonica. La censura nel suo complesso non è fondata. Circa la domanda di restituzione dell'indebito, la Corte di merito, secondo accertamento in fatto in que- sta sede non sindacabile in quanto sorretto da adeguata motivazione, ha precisato che i ricorrenti non avevano offerto alcuna prova sicura circa l'entità del canone, sia nel periodo immediatamente precedente il sisma del 1980 che in quello successivo;
aggiungendo, altresì, secondo valutazione altrettanto insindacabile in cassa- с и 5 з zione, che alla evidenziata carenza probatoria non po- teva rimediarsi con la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, la quale non poteva costituire un mezzo di prova. Circa la pretesa ammissione da parte dei resistenti della mancata riduzione del canone a causa della inagi- bilità del fabbricato rurale, osserva questa corte che la contestazione della domanda nel suo complesso da parte dei resistenti ha indotto il giudice di merito ad escludere che vi sia stata sul punto implicita ammis- sione, onde è superfluo richiamare, in aggiunta, il principio pacifico (da ultimo: Cass., n. 15686/2001) secondo cui in sede di valutazione della prova, il ri- tenere о meno che la mancata contestazione di determi- nati fatti costituisca implicita ammissione dei medesi- mi è questione riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento se non lacunoso o viziato sotto il pro- filo logico, siccome è avvenuto nella specie è incen- surabile in cassazione. La esclusa situazione di indebito esclude, di ri- flesso, un danno conseguente a detta situazione. Con il secondo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all'art. 5 della legge, 24 marzo 1987, n. 111, ed all'art. 1621 cod. civ. nonché il difetto di motivazio- и 6 з ne sul punto - i ricorrenti deducono che il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che i proprietari del fondo non solo non si erano attivati per il ripristino del fabbricato rurale, ma ne avrebbero addirittura ostacolato la riparazione da parte di essi istanti, ne- gando così il richiesto risarcimento dei danni. Anche la suddetta censura (che, peraltro, introduce il tema della necessità o meno del consenso di tutti i condomini alla richiesta di contribuzione degli affit- tuari per le riparazioni, del tutto estraneo al giudi- zio di appello e, comunque, ininfluente ai fini della controversia in oggetto) non è fondata. La Corte territoriale, infatti, ha accertato che i resistenti proprietari non avevano mai contestato il diritto degli affittuari di ottenere i benefici, con- cessi dalla legislazione dell'emergenza per le zone terremotate, per la riattazione del fabbricato rurale nella parte da essi detenuta. Ha, altresì, stabilito che legittima era la opposi- zione degli stessi alle pretese dei ricorrenti di ap- provazione del progetto di ricostruzione dell'intero fabbricato, comprensivo della parte non concessa in af- fitto dai proprietari, senza che a riguardo costoro avessero manifestato il loro assenso. Ha, infine, chiarito che solo nel corso del giudi- л и 7 з zio di secondo grado i ricorrenti avevano presentato, per l'ammissione al contributo, progetto di ricostru- zione del fabbricato per la parte da essi soltanto de- tenuta in affitto. Resta, pertanto, escluso a carico dei resistenti ogni ipotesi di fatto omissivo o commissivo colpevole, fonte di danni per i ricorrenti. Il ricorso, perciò, deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi di totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 17 gennaio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE зили IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello . D A , 0 S 1 S O L . A L T T O , R . B A A S ' I E L D L P 3 S E A I 7 - D T N S I -4 G S O 19.06.07 1 O P N 1 E A M S I E D I A E A , D O O E R T T L T T I N S I E R A I G S L E E D L R E O D 8