Sentenza 22 aprile 2014
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di minaccia è necessario che il destinatario della stessa sia individuato o individuabile.
Commentario • 1
- 1. Minaccia di morte: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 46472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46472 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 22/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1248
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 45498/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE DO N. IL 23/12/1956;
avverso la sentenza n. 834/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 21/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. E. Scardaccione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 21/02/2013, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste del 11/10/2010, che aveva dichiarato EG AR colpevole dei reati di minaccia aggravata commessi in Trieste in data 11/02/2009 e 12/02/2009 e del reato di cui all'art. 697 cod. pen. commesso in Trieste il 12/02/2009. A EG veniva imputato di avere minacciato al presidente, agli associati e ai dipendenti delle Acli di Trieste, tra i quali IA CA, EG CA, AI GA e IA CA, un male ingiusto recapitando due missive con scritto "per il 10 febbraio foiba" e contenenti, ciascuna, un proiettile (in particolare, una comune munizione atta all'impiego inserita nella busta del 12/02/2009 e un proiettile non funzionante inserito nell'altra busta).
Rileva la Corte di merito che l'assenza di indicazione del destinatario delle due buste recapitate - evidentemente a mano - presso la sede provinciale delle ACLI di Trieste non comporta l'insussistenza del reato o la sua configurabilità in forma tentata, posto che esse vennero regolarmente ricevute dai responsabili delle ACLI che chiesero l'intervento della polizia e, in particolare, dal direttore del patronato IA CA: le minacce sono state commesse con scritti anonimi e mediante l'invio di munizioni, sicché è configurabile il reato di cui all'art. 612 c.p., comma 2, risultando altresì evidente che l'invio di un proiettile rappresenta un'esplicita minaccia di morte, tale da integrare la minaccia grave.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di EG AR, l'avv. Giovanni Di Lullo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 - inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia in assenza di un destinatario individuato o individuabile. Le missive minatorie sono risultate prive di destinatario sicché non è risultato confermato il capo di imputazione a tenore del quale i soggetti passivi del reato si sarebbero dovuti identificare in IA, EG, AI e IA, ne' rileva che quest'ultima abbia ricevuto e poi consegnato alla polizia una delle due lettere. Soggetto passivo del reato può essere soltanto una persona determinata o determinabile, sicché non può dirsi sussistente il reato di minacce, ma, al più, si sarebbe dovuto contestare il reato di cui all'art. 658. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Per la configurabilità del reato di minaccia, il destinatario della stessa deve essere individuato o comunque individuabile (cfr. Sez. 1, n. 960 del 17/10/1985 - dep. 25/01/1986, Onorato, Rv. 171669). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto la prospettazione delle minacce, veicolate attraverso missive recapitate presso la sede provinciale delle Acli, come ricollegata a persone identificabili (i responsabili delle Acli locali) e in parte identificate (il direttore del patronato Acli): il riferimento alle modalità delle condotte minacciose (missive recapitate ad un'associazione) e la connessa identificabilità dei destinatari, svolta dalla sentenza impugnata con motivazione immune da cadute di conseguenzialità logica, escludono il carattere indistinto dei destinatari e, quindi, la sussistenza del vizio denunciato.
A conclusioni diverse non può giungersi sulla base del precedente invocato dal ricorso e sopra richiamato: Sez. 1, n. 960 del 17/10/1985 - dep. 25/01/1986, Onorato, Rv. 171669, infatti, ha ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 612 cod. pen. in relazione ad una fattispecie in cui si è escluso che con la frase "se tale situazione politica continua, in Calciano scorrerà il sangue" l'imputato intendesse minacciare di morte il sindaco, fattispecie, questa, affatto diversa da quella in esame, caratterizzata non già da una condotta minacciosa risoltasi in una frase non riferibile a destinatari individuabili, ma in missive indirizzate ad un'associazione. Il precedente indicato conferma, al contrario, la configurabilità del delitto di minaccia in presenza di destinatari identificabili della condotta minacciosa. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014