Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ALIANO1 857 LA CORTE UP E DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SOSTENSIONE DEL 11.08) . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: • REGOLAMENTO DICOMETENZA - Presidente Dott. AR SPADONE R.G.N. 4747/00 Cron.3960 Dott. RE MENSITIERI Consigliere- Consigliere Rep. 593 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI 1 Ud. 12/10/00 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTE NZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti 6000 MA FU, MA IA, elettivamente 9 FEB. 2001 IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA LUCRINO 25, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI STEFANO, che li difende unitamente all'avvocato GIOVANNI VALCAVI, giusta LIRE 3000 CANCELLERI delega in atti;
B ricorrenti CG069392
contro
CG069393FONDAZIONE NA & ED AIROLDI, elettivamente domiciliat in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio ENRICO CICCOTTI, che 1A difendedell'avvocato 2000 unitamente all'avvocato CLAUDIO LORENZANI, giusta 1646 delega in atti;
-1- controricorrente CORTE SUPREMA DI CAS SAZIONE nonchè
contro
UFFICIO COP E Richiesta copia studio elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMA GIOVANNI, dal Sig. COTT VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO 6020 per diritti 12 APR. 2001 all'avvocato CICCOTTI, che lo difende unitamente IL CANCELIERE ERNESTO LANNI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MA OS, MA ED, FREQUELLI CANCELIERIA FRANCO;
intimati provvedimento n. 984/99 del Tribunale di avverso il COMO, emesso il 03/02/00; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo PASSACANTANDO con le quali chiede che codesta Corte Suprema voglia annullare il also Di STEFAND provvedimento del giudizio civile emesso dal G.I. del 14020th. Tribunale di Como in data 3/2/2000, con ogni 11 11 L as conseguente statuizione di legge. LIRE 2000 CANCELLERIA LIRE 2000 LIRE 10000 CANCELLERIA CANCELLERIA TM BB100764 BB178141 AS610256 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 5.5.1999 FU AT, ZI AT, NN AT, FR RE e RE AT, premesso che MA AT, cittadina italiana deceduta il 30.7.1994 a Lugano, aveva lasciato quali eredi "ex lege" per una metà gli esponenti quali discendenti PREMORTO del presunto fratello Antonio AT e per l'altra metà le sorelle LV e IU AT quali discendenti dall'altro fratello Giuseppe AT, assumevano: con testamento pubblico del 3.11.1989 MA AT aveva disposto di una ingente somma in franchi svizzeri a favore della ND MA e RE AI nominando esecutore testamentario l'avvocato GI OM;
premesso di aver instaurato quali eredi legittimi una impugnativa del suddetto testamento nullità in subordine, chiedendone la per captazione, gli esponenti l'annullamento rilevavano che, indipendentemente dall'esito di tale giudizio, intendevano comunque far valere la caducazione della disposizione testamentaria effettuata da MA AI in favore della suddetta ND svizzera non essendo stata 3 presentata istanza per ottenerne il riconoscimento entro un anno dal giorno della eseguibilità del testamento ai sensi dell'art. 600 c.c.. Gli attori convenivano quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di Como la ND MA ed RE AI e l'avvocato GI OM esecutore testamentario chiedendo darsi atto della insussistenza nella suddetta ND della capacità di ricevere in relazione al testamento del 3.11.1989 di MA AT per avvenuta decorrenza del termine previsto dall'art. 600 c.c. e condannarsi i convenuti in solido al pagamento in favore degli istanti della somma di franchi svizzeri 5.000.000 con gli interessi dal 30.7.1994. Si costituivano in giudizio entrambi i contestando sotto diversi profili, sia convenuti processuali che di merito, la domanda attrice;
per quanto poi interessa più specificamente in tale sede, essi chiedevano la sospensione del processo fino all'esito della causa instaurata dai beneficiari svizzeri del menzionato testamento del 3.11.1989 (ovvero AR AI, LU AI e la ND MA ed RE AI) dinanzi alla Pretura di Lugano per asserita falsità del testamento del 18.11.1936 di RE AI, cittadino svizzero e primo marito della defunta MA AT, con il quale l'AI, nel lasciare un ingente patrimonio alla moglie, aveva disposto una sostituzione fedecomminaria a norma dell'art.489 C.C. svizzero, in caso di morte di MA AT, in favore di FU AT e ZI AT. Il Giudice Istruttore del Tribunale adito con ordinanza del 3.2.2000 "ritenuta la pregiudizialità e comunque, la rilevanza rispetto al thema decidendum della presente vertenza dei numerosi procedimenti pendenti inter partes dinanzi ai giudici italiani ed elvetici", sospendeva il processo. Avverso tale provvedimento FU AT e ZI AT hanno proposto istanza di regolamento di competenza;
la ND MA e RE AI e l'avvocato GI OM hanno depositato scrittura difensiva ai sensi dell'art. 47 ultimo comma c.p.c. e successivamente delle memorie;
il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento emesso il 3.2.2000 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Como. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve dichiararsi memorie depositate dai l'inammissibilità delle al procedimento per resistenti, atteso che regolamento di competenza, retto da autonoma e specifica disciplina in base agli articoli 47 e 49 applicabile l'art.375 c.p.c.; c.p.c., non è le conclusioni del Procuratore conseguentemente Generale non devono essere notificate alle parti, e pertanto non è ammessa la produzione di memorie difensive (Cass. 15.1.1998 n.308; Cass. 27.11.1998 n.12033; Cass. 17.3.1999 n.2399). Con l'unico articolato motivo FU AT e ZI AT deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 42 -295 e 360 c.p.c. e dell'art. 7 L. 31.5.1995 n.218, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rilevata l'assoluta genericità dell'ordinanza impugnata, essi negano la sussistenza di un qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra altri procedimenti e quello sospeso. In particolare FU AT e ZI AT assumono che la causa di petizione di eredità, di nullità del testamento del 3.11.1989 di MA AT ed in subordine di annullamento per captazione da essi instaurata quali eredi 6 legittimi dinanzi al Tribunale di Como nei confronti dei legatari svizzeri, era stata dichiarata estinta in data 8.5.1998, e la pronuncia era stata confermata dal giudice di appello il 30.4.1999 per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della menzionata ND;
aggiungono che la successiva causa promossa dai ricorrenti dinanzi al Tribunale di Como nei confronti di AR AI, di LU AI, di GI OM, della ND MA e RE AI, nonché di MM AT e di VA AT aveva dato luogo ad un provvedimento di sospensione del processo da parte del giudice istruttore in data 19.1.1999; pertanto si trattava di un procedimento che non poteva essere considerato pendente, come tale inidoneo a configurare un rapporto di pregiudizialità con il procedimento la cui sospensione è oggetto di impugnazione in questa sede. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi, secondo l'assunto dei ricorrenti, riguardo alla controversia pendente dinanzi al Pretore di Lugano avente ad oggetto l'impugnazione del testamento del 18.11.1936 di RE AI, attesa la diversità 7 di parti, di "cause petendi" e di "petitum", tra le due cause. La censura è fondata. Preliminarmente si Osserva che, attesa l'assenza nell'ordinanza impugnata della indicazione specifica degli altri procedimenti pendenti rispetto ai quali è stato rilevato il rapporto di pregiudizialità con il procedimento sospeso, occorre fare riferimento, così come dedotto in proposito da tutte le parti, alla controversia avente ad oggetto le domande di petizione di eredità, di nullità o in subordine di annullamento del testamento del 3.11.1989 di MA AT introdotta dinanzi al Tribunale di Como e sospesa dal giudice istruttore con ordinanza del 19.1.1999, ed a quella relativa alla impugnazione per falsità del testamento del 18.11.1936 di RE AI. Orbene il provvedimento di sospensione del dell'istanza di regolamento di processo oggetto competenza con riferimento alla prima delle suddette cause non può essere condiviso, perché la sospensione di cui all'art. 295 c.p.c., per l'ipotesi in cui la decisione della causa dipenda controversia, dalla definizione di una diversa 8 postula che quest'ultima sia effettivamente 15.2.1999 n.1237), pendente e non sospesa (Cass. come appunto nella fattispecie, e dunque in quanto tale inidonea ad approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale;
il convincimento ora espresso avvalorato dal rilievo che, non potendo ovviamente il giudice dell'unica causa effettivamente pendente revocare né altrimenti sindacare il provvedimento sospensione disposto nell'altra controversia,di l'ammissibilità di una nuova sospensione Ч determinerebbe una paralisi del rapporto processuale. Né appare fondato il rilievo della ND MA e RE AI secondo cui il principio ora esposto riguarderebbe l'ipotesi di due sole cause pendenti, e non si estenderebbe al ricorrente nella fattispecie, in cui unacaso, causa sia sospesa per la pendenza di un'altra causa pure sospesa in attesa didella definizione una terza controversia: resta invero incontestabile il delibazione richiesta al giudice fatto che la la sussistenza dei requisiti nell'accertare necessari per disporre la sospensione del processo presuppone un rapporto di pregiudizialità tra due controversie, e dunque l'efficacia della decisione 9 da assumere nell'una rispetto alla definizione dell'altra, evenienza non ricorrente fino a quando la prima controversia, in quanto sospesa, non può dar luogo ad alcuna pronuncia. Deve poi negarsi un rapporto di pregiudizialità tra la controversia pendente dinanzi al Pretore di Lugano relativa alla impugnazione del testamento di RE AI del 18.11.1936 e la controversia instaurata dagli attuali ricorrenti per ottenere la declaratoria di inefficacia della disposizione testamentaria effettuata da MA AT a favore della menzionata ND a seguito della mancata presentazione nei termini di legge dell'istanza per il suo riconoscimento. In proposito occorre infatti evidenziare che FU AT e ZI AT hanno promosso la suddetta causa, unitamente agli altri attori, nella loro non contestata qualità di eredi legittimi di MA AT, e che su tale veste nessuna incidenza può esercitare l'esito della causa pendente dinanzi al Pretore di Lugano: è quindi indiscutibile il loro interesse ad agire per chiedere l'inefficacia della disposizione testamentaria a favore della ND MA e RE AI, posto che il termine di decadenza 10 previsto dall'art. 600 C.C. è previsto proprio a tutela degli interessi degli eredi legittimi (Cass. S.U. 10.7.1984 n.4024); pertanto deve ritenersi infondata l'argomentazione della suddetta ND secondo cui la decisione della controversia relativa alla impugnazione del testamento del 18.11.1936 si rifletterebbe sulla individuazione dei soggetti beneficiari dell'eventuale inefficacia del legato a favore della ND medesima, e tale conclusione riguarda anche il profilo relativo alla FEDECOMMISSARIA sostituzione fedecomminaria, prevista in favore di FU AT e di ZI AT, posto che la caducazione di tale disposizione conseguente alla eventuale declaratoria di nullità del testamento del 18.11.1936 che la prevede non inciderebbe comunque sulla qualità di eredi 'ex " lege" degli attuali ricorrenti;
deve pertanto escludersi che la definizione della causa pendente dinanzi al Pretore di Lugano costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico della causa oggetto del provvedimento di sospensione impugnato in questa sede. In accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza proposta deve quindi disporsi la 11 prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Como. Deve poi essere esaminata la richiesta della ND MA e RE AI per la cancellazione di alcune espressioni riportate a dell'istanza per regolamento di pagina 3 competenza, secondo le quali in particolare la ND stessa sarebbe "inesistente" e MA AT avrebbe posseduto illegalmente all'estero molti miliardi. Tale richiesta non può essere accolta, considerato che le menzionate espressioni rientrano nell'ambito degli intenti difensivi perseguiti dai ricorrenti, e che sono contenute nei confini di una sia pure accesa dialettica processuale, essendo comunque prive di finalità offensive nei confronti delle controparti. Più specificatamente si Osserva che la qualifica di "inesistente" riferita alla ND allorchè con il testamento del 3.11.1989 MA AT dispose un legato in suo favore, appare sostanzialmente coerente con la circostanza che tale ND, secondo il tenore del testamento, avrebbe dovuto essere costituita alla morte della AT (vedi pag.2 dell'atto di citazione) e che 12 in effetti venne "formalizzata" dall'esecutore testamentario dopo tale evento (vedi pag.3 del ricorso); la deduzione dei ricorrenti in ordine al possesso illegale all'estero da parte della AT di molti miliardi è poi funzionale alla tesi della ritenuta illiceità e nullità del testamento del 3.11.1989. Ricorrono infine giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'istanza di regolamento di 30000 competenza e per l'effetto dispone la prosecuzione 37,0000 del processo dinanzi al Tribunale di Como;
compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Roma il 12.10.2000 Ши He Presidente Vien Maw were estemme Spandan IL CANCELLIERE C1 Paolo, TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 9FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Velorico UFFICIO DELLEENMAR: 2001 ATE2001MA2 Registrato in dic 4. alnloges 330.000 Trecents trenton Lex p. Dirigente Ava R 11 Resperi J (D.S 1 A 0 M 0 . 13