Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
La sospensione del processo contemplata dall'art. 295 cod. proc. civ. per l'ipotesi in cui al decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa implicando la collocazione del processo in uno stato di quiescenza fino al momento della conclusione di tale altra causa, postula che quest'ultima sia effettivamente pendente ed in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale. Tale presupposto difetta quando la causa, in tesi "pregiudicante", sia stata già sospesa, perché a sua volta reputata "pregiudicata" dalla definizione dell'altra. Il divieto di sospensione in attesa della definizione di controversia non caratterizzata da effettiva pendenza perché in precedenza sospesa, trova conferma nel rilievo che il giudice dell'unica causa concretamente pendente non può revocare ne altrimenti sindacare, l'ordine di sospensione impartito nell'altra controversia, removibile soltanto con l'impugnazione accordata alle parti dall'art. 42, nuovo testo, cod. proc. civ., sicché l'ammissibilità di una nuova sospensione si tradurrebbe in una ineliminabile paralisi del rapporto processuale, dato che non potrebbe mai realizzarsi la condizione risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione di ciascun procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Giulio Graziadei. rel. presidente f.f.
Giuseppe Maria Berruti consigliere
Luigi Macioce "
Salvatore Di Palma "
Angelo Spirito "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
S.p.a. CBI Factor, in persona del presidente prof. Mario Cattaneo, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 117, presso l'avv. Lucio Ghia, che, con l'avv. Giovanni M. Piras, la difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente contro
S.p.a. EL Elettronica San Giorgio, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 86, presso l'avv. Franco Salvucci, difesa dall'avv. Massimo Zerilli per procura in atti;
resistente avverso l'ordinanza di sospensione resa dalla Corte d'appello di Milano il 25 marzo/23 aprile 1997;
sentito il relatore;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Massimo Fedeli, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte, considerato:
- che la S.p.a. CBI Factor, adducendo la qualità di cessionaria dei crediti della S.r.l. Cite TA TI verso la S.p.a. EL Elettronica San Giorgio, nell'aprile 1989 ha domandato ed ottenuto contro detta debitrice decreti ingiuntivi per il complessivo importo di lire 298.911.479;
- che il Tribunale di Milano, su opposizione della EL, con sentenza del settembre 1992, ha annullato i decreti e condannato l'opponente al pagamento della minor somma di lire 59.833.890;
- che il procedimento di gravame, promosso dalla CBI davanti alla Corte d'appello di Milano, è stato da questa sospeso, su istanza della EL, con ordinanza resa il 25 marzo/23 aprile 1997 al sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sino alla definizione della causa instaurata nel maggio 1989 davanti al Tribunale di Chiavari dalla EL contro il Fallimento della Cite e la CBI, vertente sulla titolarità in capo all'una od all'altra delle parti convenute degli stessi crediti (oltre che sulla convalida del sequestro "liberatorio" della somma di lire 164.601.759 messa a disposizione di chi fosse risultato effettivo creditore);
- che la CBI, con ricorso per regolamento notificato il 5 giugno 1997, ha chiesto l'annullamento di detta ordinanza, sostenendo la carenza delle condizioni per l'applicazione del citato art. 295 cod. proc. civ., in ragione della pregressa sospensione anche del procedimento dinanzi al Tribunale di Chiavari, disposta il 10 gennaio 1991 per ritenuta pregiudizialità dell'opposizione ai decreti ingiuntivi, e comunque in ragione del difetto di dipendenza della pronuncia sull'opposizione medesima dall'esito di detto altro giudizio;
- che la EL ha replicato con memoria difensiva, prospettando anche la tardività del regolamento sotto il profilo che l'annotazione "dato avviso", apposta dal Cancelliere il 23 aprile 1997 in sede di deposito dell'ordinanza impugnata, farebbe supporre la comunicazione di essa più di trenta giorni prima della notificazione del ricorso;
- che il Procuratore generale ha condiviso la deduzione svolta dalla CBI in via principale;
- che la EL ha depositato note illustrative;
- che il ricorso è tempestivo, dato che il dubbio avanzato dalla resistente sull'osservanza del termine dell'art. 47 secondo comma cod. proc. civ. resta superato dalle risultanze del processo,
da cui emerge la comunicazione dell'ordinanza della Corte d'appello l'8 maggio 1997;
- che la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., essendo contemplata per l'ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa, ed implicando la collocazione del processo in uno stato di quiescenza fino al momento della conclusione di tale altra causa, postula che quest'ultima sia effettivamente pendente ed in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale;
- che tale presupposto difetta quando la causa in tesi "pregiudicante", sia stata già sospesa, perché a sua volta reputata "pregiudicata" dalla definizione dell'altra, come pacificamente si è verificato nella fattispecie a seguito del menzionato provvedimento preso dal Tribunale di Chiavari;
- che il divieto di sospensione, in attesa della definizione di controversia non caratterizzata da effettiva pendenza perché in precedenza sospesa, trova inequivoca conferma nel rilievo che il giudice dell'unica causa concretamente pendente non può revocare, nè altrimenti sindacare l'ordine di sospensione impartito in quella distinta contesa, rimuovibile soltanto con l'impugnazione accordata alle parti dall'art. 42,(nuovo testo) cod. proc. civ., e che, quindi, l'ammissibilità di una seconda sospensione si tradurrebbe in un'inemendabile paralisi del dibattito processuale, estranea alla ratio dell'art. 295 cod. proc. civ., dato che non potrebbe mai verificarsi la condizione risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione di ciascun procedimento (evento necessario affinché i contendenti abbiano la facoltà di riattivare la causa);
- che , in conclusione, con l'accoglimento del ricorso, si deve annullare l'ordinanza della Corte d'appello di Milano;
- che la natura della questione affrontata e le peculiarità della vicenda rendono opportuna la compensazione delle spese di questa fase processuale;
p. q. m.
- accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, dispone la prosecuzione della causa davanti alla Corte d'appello di Milano, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999