Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2002, n. 9293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9293 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
i 02 LA CORTE S0929 3 REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Fideiussione. SEZ C E TERZA CIVILE Prova della medesima. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18348/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.-25078 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 1866 CALABRESE Consigliere Dott. Donato Ud.25/01/02 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: BE FE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO GIORDANO, difesa dall'avvocato DONATO A MUSSIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZI UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BAFILE 5, presso 10 studio dell'avvocato ENZO STELLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 880/98 della Corte d'Appello di 221 1 FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 26/5/98, depositata il 10/07/98; REG. 733/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Alberto 3 TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per rigetto del ricorso. - t 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione avanti al Tribunale di Grosseto, ZI AN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad in favore di EI FE dal Presidente del tribunale per l'importo di L.10.430.996 (oltre accessori e spese) in forza di obbligazione assunta a garanzia delle obbligazioni del fratello IO nell'ambito del contratto di locazione intercorso con la locatrice EI. Sosteneva il ZI, con riferimento al contratto di locazione stipulato insieme al fratello, che ogni rapporto tra la ricorrente e lui stesso era cessato dall'1 gennaio 1978 (ciò in relazione al fatto - parimenti esposto nell'opposizione - che i canoni in questione si riferivano al periodo da novembre 1982 al maggio 1984), allorché IO ZI aveva abbandonato l'appartamento oggetto della precedente locazione dal 1974 e stipulato un nuovo contratto per altro appartamento (prevedendo come conduttore il solo IO ZI); osservava ancora che la dichiarazione da lui rilasciata (sentito come teste nel giudizio proposto contro il fratello) non era idonea a costituire un riconoscimento di una obbligazione;
e quindi chiedeva la revoca del decreto. Si costituiva la EI osservando che la predetta dichiarazione era stata una confessione e che egli era rimasto garante anche dopo la sostituzione del primo appartamento con il secondo. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Con sentenza 16.2 12.4.95 il Tribunale di Grosseto osservava che era onere della EI dimostrare la sussistenza del rapporto di fideiussione di AN ZI 2 ma che dalle risultanze non si deduceva la sussistenza di un tale rapporto, nemmeno apparendo sufficiente la dichiarazione resa dal ZI nell'ambito del processo svoltosi tra la EM ed il fratello ZI IO, per cui accoglieva l'opposizione revocando il decreto e compensava le spese. 3 Appellava la EI osservando tra l'altro che il Tribunale aveva deciso su eccezioni non proposte dal ZI.. Il ZI si costituiva chiedendo la conferma della sentenza, salva S l'attribuzione delle spese alla EI, richiesta che proponeva in via di appello incidentale. -Con sentenza 26.5 10.7.98, la Corte d'Appello di Firenze respingeva l'appello proposto da EI FE avverso la sentenza emessa dal tribunale di Grosseto in data 16.2.95 ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto avversa la predetta sentenza da ZI AN, condannava la EI al pagamento delle spese di primo grado, liquidate in L.
4.320.000 di cui L.
3.400.000 di onorari e L. 120.000 di spese, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali di legge. Condannava altresì la EI al pagamento delle spese del grado liquidate in L.
4.200.000 di cui L 3.000.0000 di onorari e L.200.000 di spese sempre oltre IVA, CAP e rimborso spese generali di legge. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la EI con due motivi. Ha resistito con controricorso ZI AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente EI denuncia “VIOLAZIONE DELL'ART. 112 IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N° 5 C.P.C. NULLITA' DELLA SENTENZA" esponendo tra l'altro le seguenti doglianze. Nel chiedere, il 27/1/93, al Presidente del Tribunale di Grosseto che ingiungesse a AN ZI il pagamento della somma di £10.430.996, già dovutele (per canoni, rimborsi, interessi e spese giudiziali e d'esecuzione) dal fratello di lui IO ZI e dalla moglie di costui, la signora FE EI aveva dedotto che nell'agosto 1974 IO ZI le aveva chiesto di concedergli in locazione uno dei suoi appartamenti, compresi nell'edificio "Il Granaio" di Castiglione della Pescaia, per destinarlo ad abitazione sua e della moglie EL PE e che essa (poichè le condizioni economiche di IO - ZI non la garantivano), aveva condizionato il suo consenso alla sottoscrizione del contratto di locazione anche da parte del fratello del ZI, AN ZI, che non avrebbe poi abitato l'appartamento (anche perché a capo d'una famiglia propria, già sistemata in un altro,appartamento) ma che la avrebbe così, garantita, sicché il contratto, che fu stipulato il 27/8/74, fu sottoscritto anche AN ZI al solo fine immediato di prestarle la garanzia cui essa aveva condizionato la concessione della locazione al fratello. Quanto a AN ZI, sia nell'opporsi al decreto ingiuntivo, concesso dal Presidente del Tribunale alla signora EI il 13 gennaio 1994, sia durante tutto il giudizio di primo grado, non aveva mai negato che quello era stato lo scopo pratico (del resto di per sé evidente, data la pacifica, totale sua estraneità al godimento dell'appartamento) voluto da tutte le parti con la sua sottoscrizione di quel contratto. Egli aveva, invece, eccepito che, contrariamente a quanto aveva dedotto la signora EI, "ogni suo rapporto era cessato" (cioè la garanzia prestata era cessata) "dal momento in cui" (nel gennaio '78) "IO ZI abbandonò l'appartamento oggetto del contratto del 1974" in quanto allora si sarebbe "necessariamente stipulato un nuovo contratto avente per oggetto altro appartamento e come conduttore il solo IO ZI". Perciò, quando il Tribunale aveva definito la causa accogliendo l'opposizione in quanto, sostituendosi a AN ZI e diversamente da lui, aveva "eccepito" che egli non aveva in realtà mai prestato la sua garanzia alla signora EI semplicemente perché "nel contratto di locazione in data 27/8/84 figura come conduttore e non come garante" sicché meno che mai poteva averla prestata in relazione alla "nuova" locazione, quella (che sarebbe) sorta nel '78, 5 la signora EI aveva impugnato quella sentenza rilevando che il Tribunale era andato ultra petitum. La Corte d'Appello le ha replicato che "il Tribunale non è affatto andato ultra petitum". Ma poi si è rifatta anche essa al contratto di locazione per "eccepire" anch'essa che, "come emerge dal contratto di locazione intervenuto il 27/8/74, parti dello stesso erano entrambi fratelli ZI", e per concludere che "non appare possibile sostenere che nel primo contratto il AN ZI era solo garante quando dal contenuto dello stesso si evince che egli era conduttore vero e proprio", sicché, "non essendo fidejussore, ma conduttore nel primo contratto, non poteva certo rimanere fidejussore nel secondo". Così, anche la Corte fiorentina è dunque andata ultra petita. Il primo motivo non può essere accolto. Prima di procedere all'esame del medesimo occorre peraltro la seguente precisazione in ordine all'oggetto della controversia (precisazione essenziale anche per l'esame del secondo motivo): entrambi i Giudici di merito hanno (chiaramente) dato per scontato che alla base dell'assunto difensivo della EI vi fosse (esclusivamente) l'asserita qualità di fideiussore di AN ZI e che quindi l'unico oggetto della decisione dovesse essere costituito dalla sussistenza o meno del rapporto fideiussorio con riferimento ai crediti sopra citati (di cui al decreto ingiuntivo). Coerentemente, entrambi tali Giudici, una volta ritenuto (in sostanza) che AN ZI non solo non aveva assunto la veste di fideiussore con riferimento a detti crediti, ma addirittura non l'aveva assunta mai, hanno respinto la tesi difensiva della EI senza prospettarsi la possibilità che il ZI potesse essere tenuto al pagamento in questione in altra veste. Di fronte a tale impostazione delle due sentenze di merito la EI, nel ricorso, non ha ritualmente contestato tale tesi assumendo che aveva dedotto la 6 sussistenza dell'obbligazione del ZI ad altro titolo. Infatti il ricorso esordisce ( alla prima facciata, riga 14) ricordando che il ZI aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di £ 2 10.430.996 "...quale fideiussore del fratello...", ed anche nell'esporre i motivi di gravame, pur usando i generici termini di "garanzia” e “garante” sembra in realtà sempre voler ribadire la tesi della fideiussione. Una volta assodato che non sussiste da parte della EI una contestazione (e tanto meno una rituale contestazione) in ordine all'esatto contenuto di detta tesi difensiva della medesima, e che quindi l'interpretazione (suddetta) della tesi stessa da parte della Corte di merito deve ritenersi ormai coperta da giudicato, va rilevato quanto segue. Premesso che alla base del primo motivo di gravame vi è in realtà un error in procedendo in relazione al quale la S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996) si osserva che AN ZI, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (come si evince dall'esame dell'intero atto;
e come del resto emerge persino dal brano di tale atto citato dalla parte ricorrente), non aveva mai limitato le sue difese al periodo successivo all'1.1.78 (data in cui secondo il suo assunto solo suo fratello, dopo aver abbandonato l'immobile già in locazione, aveva stipulato un nuovo contratto avente ad oggetto un nuovo appartamento), in tal modo ammettendo di aver prestato una "fideiussione" in favore del fratello nel contratto del 1974; ma, affermando che "...ogni suo rapporto..." era cessato a far data dal 1/1/1978...", ha r chiaramente sostenuto (semplicemente) la tesi che era venuta a cessare la sua posizione di parte del rapporto locativo (e quindi di soggetto tenuto all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla veste di conduttore, anche in relazione al pagamento B del canone). Di fronte all'assunto della parte opposta secondo il quale l'opponente AN ZI sarebbe stato "garante" (nel senso di fideiussore) fin dalla stipulazione del contratto del 1974 conservando poi detta veste anche con riferimento ai canoni in questione (assunto al quale si contrapponeva quello della parte opponente secondo il quale quest'ultima aveva avuto la veste di conduttore insieme al fratello - fino - all'1/1/1978 e nessuna veste nel periodo successivo) i Giudici di merito avevano (necessariamente) dovuto esaminare il contenuto del rapporto giuridico sussistente tra le parti fin dal 1974, ed in particolare accertare se nel contratto del 1974 AN ZI era intervenuto come mero contraente (secondo la tesi del ZI medesimo) o come "fideiussore" (in relazione ad una "fideiussione" suscettibile di estendersi anche al periodo di tempo successivo al 1978). Dunque non vi è stato l'error in procedendo denunciato. Con il secondo motivo la EI denuncia "VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 I e II, 1230, 1235, 1268 I, 2730 e 2734 C.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 116 E ALL'ART 369 N° 3 e 5 C.P.C. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 I e II e 2735 IC.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N° 3 C.P.C." esponendo tra l'altro le seguenti argomentazioni: - 1) Sul contratto di locazione del 27/8/74>>. Nell'interpretare detto contratto la Corte si limita ad attenersi al significato letterale delle parole senza accertare la comune intenzione delle parti e così senza rilevare che il ZI non aveva mai negato che la ragione e lo scopo della sua partecipazione al contratto erano quelli di garantire le obbligazioni del fratello. -2) Sulla “nuova” locazione e sulla confessione resa il 31/5/85 da AN ZI>>. La sentenza ritiene che quando, nel gennaio del '78, IO FE, 8 } d'accordo con la signora EI, è passato dall'appartamento al secondo piano a destra all'appartamento al secondo piano a sinistra, posto a fianco del primo, e gemello del primo, si è avuta una novazione che ha investito l'intero rapporto, e dunque un き rapporto del tutto nuovo, di cui sarebbero stati "mutati tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi: parti, oggetto, entità del canone". Innanzi tutto la Corte fiorentina non spiega donde abbia ricavato che sarebbe stato mutato il canone, che in effetti non fu mutato d'una sola lira perché il nuovo appartamento era gemello del primo. Quanto al mutamento delle parti, se la Corte fiorentina ha inteso riferirsi proprio a AN ZI, nel senso che ha inteso affermare che sia stato escluso dal "nuovo" rapporto, allora l'affermazione poiché in proposito mancano del tutto prove, o anche solo elementi indiziari, risulta solo una petizione di principio perché dà gratuitamente per certo ciò che invece deve essere per l'appunto dimostrato. E risulta una petizione di principio tanto più gratuita in quanto ignora che, in realtà, una novazione implica la imprescindibile necessità che all'accordo novativo intervengano tutti i soggetti del rapporto che si intende modificare (la parte ricorrente espone poi varie argomentazioni in tema di novazione); non solo AN ZI non ha fornito la prova di essere stato liberato dalla garanzia prestata, ma la Corte fiorentina disponeva della prova del contrario, fornita dalla confessione resa da AN ZI il 31/5/85, quando, deponendo come teste nella causa promossa dal fratello in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto contro di lui dalla signora EI, disse: "l'avvocato Mussio fece questa comunicazione a me, circa due anni fa, in quanto io ero garante delle obbligazioni di mio fratello relative al canone di locazione per l'appartamento occupato da quest'ultimo". La Corte fiorentina, anziché limitarsi a prendere atto di questa dichiarazione, la quale risultava manifestamente molto chiara, è passata ad "interpretarla", violando già così la norma dell'art. 1362 I c.c. E, nell'interpretarla, l'ha 9 "interpretata" non solo erroneamente ma anche gratuitamente, cioè l'ha "interpretata" nel senso che la garanzia non fosse stata prestata mai. Anche il secondo motivo non può essere accolto. Infatti l'impugnata decisione appare sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. In particolare appare giuridicamente errata la tesi (che sembra costituire. anche se talvolta solo implicitamente la base giuridica di quasi tutte le - argomentazioni della parte ricorrente) secondo cui ✓ la ragione e lo scopo 66 immediato..." (v. a pag 6 del ricorso) della partecipazione di AN ZI al contratto dovevano essere considerati dalla Corte come di per sé determinanti. Infatti ben può succedere che un soggetto partecipi, assumendo la qualità di conduttore, alla stipulazione di un contratto di locazione, pur non intendendo utilizzare in concreto l'immobile (che verrà invece abitato da altro conduttore) in quanto il locatore ha richiesto di avere di fronte un ulteriore soggetto obbligato in qualità di inquilino;
ma tale esigenza (o scopo), se è rimasta allo stadio di mero motivo invece di diventare causa (in particolare con la stipulazione di una fideiussione, come contratto dissimulato o come contratto ulteriore;
e cioè come contratto realmente voluto al posto della locazione;
ovvero come contratto voluto oltre alla locazione) è rimasta anche giuridicamente irrilevante (essendo giuridicamente irrilevanti i motivi salvo che nei casi -- non addotti nella specie - in cui eccezionalmente possono assumere rilevanza giuridica). Quanto poi alla questione consistente nello stabilire se nel 1978 sia o meno intervenuto un nuovo contratto (ed in particolare se vi sia stata o meno novazione), si osserva che trattasi di questione irrilevante con la conseguenza che le relative doglianze debbono ritenersi inammissibili (prima ancora che prive di pregio). Infatti la 10 vera ratio dell'impugnata decisione è che il LA non è mai stato fideiussore (neanche all'inizio del rapporto locativo, e cioè in seguito alla stipulazione del contratto del 1974); ovvero, in altri termini, che la fideiussione in questione non è mai stata stipulata;
con la conseguenza che non poteva certo ritenersi sussistente con riferimento al periodo successivo al 1978 (....il ZI che non era fideiussore ma conduttore nel primo contratto non poteva certo "rimanere fideiussore" nel secondo.....>>); le argomentazioni ulteriori in ordine al sorgere di un nuovo contratto nel 1978 debbono pertanto considerarsi ad abundantiam (con la conseguenza che le doglianze sul punto sono irrilevanti e quindi inammissibili). Con riferimento infine alla valutazione delle dichiarazioni rese da ZI AN come teste (che configurerebbero una “confessione" secondo la ricorrente) basta rilevare (anche sulla base di quanto sopra esposto) che la decisione sul punto si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi denunciati. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in €64,98/ sessantaquattro oltre € 900,00 (novecento euro) per onorario.98/sessantaquattro0/58) Così deciso a Roma il 25.1.2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Ather. The ILCANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Dottsen Maria Aiche Oggl. 26.06.02 2,00 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109712911 1 11 0 6 456T 20,91 ,1 0 8 7 TCT. 160,10 7 1