Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, l'obbligo del giudice di nominare un curatore speciale è previsto per garantire la necessaria tutela al soggetto incapace. Ne consegue che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma terzo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2006, n. 23850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23850 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 27/06/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1171
Dott. MONASTERO ES - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 10378/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Gullotta Vincenzo, difensore di LO ES;
avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania in data 23 febbraio 2006;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio del 27 giugno 2006, la relazione del Consigliere, Dott. MONASTERO ES;
lette le requisitorie scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'omessa nomina del curatore speciale e, per il resto, la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza pronunciata in data 23 febbraio 2006, il G.I.P. di Catania aveva disposto la sospensione del procedimento penale recante il numero 11775 del registro generale del 2004, a norma dell'articolo 71 c.p.p., per l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, senza provvedere a disporre contestualmente la nomina di un curatore speciale, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
La sospensione del procedimento, ad avviso del giudicante, era giustificata dal fatto che la perizia psichiatrica aveva affermato che l'imputato era affetto da condizioni psichiche difficilmente controllabili, condizioni che comportavano il rischio di commissione di gesti inconsulti verso sè e nei confronti di terzi, e che il livello di pericolosità doveva ritenersi alto.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 71 c.p.p., e art. 125 c.p.p., comma 3: ritiene il difensore dell'imputato che il giudice per le indagini preliminari non avrebbe valutato tutti gli accertamenti medici presenti in atti al fine di stabilire la capacità dell'imputato di stare in giudizio, accertamenti che, invece, dimostrerebbero, ad avviso del difensore, la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo. In mancanza di tale accertamento, l'ordinanza di sospensione ex art. 71 c.p.p. non avrebbe potuto essere emessa e, conseguentemente,
andava annullata;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 71 c.p.p., comma 2, art. 178 c.p.p., comma 3 e art. 180 c.p.p.: afferma il difensore dell'imputato che la mancanza nell'ordinanza di sospensione ex art. 71 c.p.p., della nomina di un curatore, espressamente prevista dal comma 2, dello stesso articolo, comporta la nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., comma 3, e art. 180 c.p.p., essendo tale nomina volta ad assicurare la tutela processuale del soggetto la cui partecipazione al processo è impedita dal compromesse condizioni di salute.
Con riferimento a tale ricorso, il Procuratore generale presso questa Corte depositava requisitorie scritte, affermando, in estrema sintesi l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo con annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla mancata nomina al ricorrente di un curatore speciale. Quanto al primo motivo, sostiene il procuratore generale, e contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che la decisione impugnata ha formulato una diffusa e argomentata esposizione delle ragioni che avevano giustificato il provvedimento di sospensione, e, inoltre, sotto altro profilo, che il ricorso si limitava a chiedere alla Corte un intervento sostitutivo della impugnata decisione, secondo un modulo decisionale del tutto estraneo al giudizio di legittimità.
In particolare, sottolinea il Procuratore generale, è insegnamento della Suprema Corte che per al giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito di ufficio sia sufficiente dimostrare di aver comunque valutato le conclusioni del perito stesso senza ignorare le argomentazioni del consulente, non essendo necessaria una analisi scientifica della esattezza o meno delle stesse, potendosi ravvisare dunque un vizio di motivazione e solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali (ex pluribus, Sez. 1^, sentenza n. 6528 del 3.6.1998, Sileno e Sez. 4^, sentenza n 34379 del 12.7.2004, Spapperi).
Il secondo motivo di ricorso, ad avviso del Procuratore Generale, è, invece, fondato limitatamente alla mancata nomina al ricorrente di un curatore speciale;
la norma di cui all'art. 71 c.p.p., comma 2, afferma il Procuratore generale, tende ad assicurare la necessaria tutela penale del soggetto incapace per cui la mancata osservanza di tale disposizione integra una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., comma 3, e art. 180 c.p.p., e si risolve in una violazione dell'integrità e della pienezza del contraddittorio (argomento che lo stesso procuratore trae da Sez. 1^, sentenza n. 1643 del 21/04/1993, Ferro). Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che la decisione impugnata ha diffusamente argomentato in merito alle ragioni che hanno giustificato il provvedimento di sospensione, sia con riferimento all'esistenza di condizioni psichiche del tutto deficitarie e difficilmente controllabili, sia con riferimento al grado di pericolosità sociale dell'imputato: e questa Corte ha costantemente affermato sul punto che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito di ufficio, deve solo dimostrare di aver comunque valutato le conclusioni del perito stesso senza ignorare le argomentazioni del consulente, non essendo necessaria una analisi scientifica della esattezza o meno delle stesse, potendosi ravvisare dunque un vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali (ex pluribus, Sez. 1^, sentenza n. 6528 del 3.6.1998, Sileno e Sez. 4^, sentenza n. 34379 del 12.7.2004, Spapperi). Peraltro, come osservato anche dal Procuratore generale presso questa Corte, il ricorrente chiede alla Corte un intervento sostitutivo della impugnata ordinanza, secondo un modulo decisionale del tutto estraneo al giudizio di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato atteso che la disposizione di cui all'art. 71 c.p.p., comma 2, tende ad assicurare la necessaria tutela penale del soggetto incapace per cui la mancata osservanza di tale norma integra una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., comma 3, e art. 180 c.p.p., e si risolve in una violazione dell'integrità e della pienezza del contraddittorio: non v'è dubbio, infatti, a tacer d'altro, che verrebbe ad essere preclusa la stessa possibilità di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di sospensione, facoltà che l'art. 71 c.p.p., comma 3, espressamente prevede a favore del Pubblico Ministero, dell'imputato, del suo difensore e del curatore speciale nominato all'imputato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente all'omessa nomina del curatore speciale del ricorrente, con rinvio al Tribunale ordinario di Catania, per nuovo esame;
Dichiara inammissibile, per il resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2006