Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5702 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 057 02 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 10496/00 Consigliere Dott. Alessand 11555/00 Cron. 12631 Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA Dott. Saverio Consigliere TOFFOLI Rep. Dott. Giovanni Consigliere AMOROSO Ud.06/12/02 ha pronunciato la seguente S ENT EN Z A sul ricorso proposto da: SC SE.RI.T SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SPA, GESTIONE COMMISSARIALE IN SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO EQUIZZI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SO.GE.SI. SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA 2002 pro tempore, DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO 5264 -1- : PALMIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato DIEGO ZIINO, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
OW IA ER;
- intimata e sul 2° ricorso n° 11555/00 proposto da: OW IA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO FRINCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SOGESI SPA IN LIQ, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PALMIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato DIEGO ZIINO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
SC SE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI S.p.A.; - intimato avversO la sentenza n. 2314/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 12/06/99 R.G. N. 527/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Maura LA -2- ⚫ TERZA;
udito l'Avvocato ZIINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 marzo 1989 passata in giudicato, il Pretore del lavoro di Palermo aveva dichiarato costituito a decorrere dal 30 aprile 1986 il rapporto di lavoro subordinato tra la ES spa e la signora KO AR ER come impiegata di seconda categoria di cui al CCNL Esattorie con anzianità convenzionale dal 25 giugno 1984 ed aveva condannato la medesima società al pagamento delle retribuzioni dal 30 aprile 1986 al 16 marzo 1989; in forza di altra sentenza del medesimo Giudice, anch'essa passata in giudicato, la società era stata condannata al pagamento delle ulteriori retribuzioni maturate dal 16 marzo 1989 al 31 luglio 1991. Successivamente, all'esito del giudizio di opposizione ad ingiunzione riguardante il pagamento delle successive retribuzioni dal gennaio 1991 al giugno 1993, il Pretore con sentenza del 3 giugno 1997, rigettava la pretesa nei confronti della ES la cui attività di h gestione esattoriale era cessata dal 31 dicembre 1990 e ritenuto che la NT SE, in quanto subentrata a questa, era tenuta a conservare il rapporto di lavoro di cui alla sentenza passata in giudicato e al pagamento delle retribuzioni maturate, condannava la NT a pagare alla lavoratrice la somma di lire 103.996.059. Sull'appello principale della società soccombente e di quello incidentale della lavoratrice che insisteva, tra l'altro, per la condanna anche della ES, il Tribunale di Palermo, con sentenza del 12 settembre 1999, modificava la statuizione di primo grado solo in punto accessori maturati dopo la sentenza, mentre la confermava nel resto, condannando la NT alla rifusione delle spese nei confronti della lavoratrice e compensando le spese tra quest'ultima e la ES. Il Tribunale affermava che, in caso di affidamento al commissario governativo della gestione di una esattoria ex art. 24 DPR n. 43 del 1988 - esclusa la configurabilità del trasferimento d'azienda ex art. 2112 cod. civ. perché il nuovo concessionario subentra a titolo originario si applicano le 1 stesse disposizioni che impongono al nuovo concessionario la conservazione dei rapporti di lavoro in essere e che nel medesimo senso dispone la normativa regionale;
per cui, dovendosi ritenere costituito il rapporto di lavoro dal 30 aprile 1986 in forza del giudicato del 1989, la lavoratrice doveva essere equiparata ai dipendenti in forza al momento del subentro del nuovo concessionario. Il Tribunale nel disattendere poi la eccezione della - NT che negava la ricorrenza dell'obbligo retributivo per mancanza della prestazione lavorativa - rilevava che la lavoratrice aveva fatto quanto era in suo potere per offrire concretamente la prestazione, avendo notificato alla NT le sentenze che avevano confermato quella di primo grado, nonché due atti stragiudiziali del 5 marzo 1991 e del 2 maggio 1993 con cui, previa indicazione del pregresso iter giudiziario, si dichiarava disposta a prestare la propria attività nei confronti della ES ovvero della società subentrante. Nel W rigettare l'appello incidentale della lavoratrice che insisteva per la condanna anche della ES, il Tribunale affermava che essendo la NT subentrata dal primo gennaio 1991 e non essendo applicabile l'art. 2112 cod. civ., e quindi neppure il connesso principio di solidarietà previsto dal secondo comma di detta disposizione, l'unico soggetto legittimato per il pagamento delle retribuzioni richieste dal 1991 era la NT;
andava altresì esclusa l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ. non essendo configurabile nessun tipo di successione, né a titolo originario, né a titolo particolare. Avverso detta sentenza la NTo SE propone ricorso affidato a due motivi. La lavoratrice resiste con controricorso, ricorso incidentale basato su due motivi e ricorso incidentale condizionato fondato su tre motivi. La ES ha risposto alle due impugnazioni con due controricorsi e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Va preliminarmente disposta la riunione di tutti i ricorsi. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 122 DPR n. 43 del 1988, dell'art. 38 della legge della Regione Sicilia n. 35 del 1990, dell'art. 9 D.A. Assessore regionale Bilancio e dell'art. 9 D.A.
6.2.1991 del medesimo Assessore regionale, nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che, a seguito del giudicato del 16 marzo 1989, ossia a seguito del riconoscimento del rapporto di lavoro alla data del 30 aprile 1986, la lavoratrice doveva considerarsi in servizio al momento del subentro di essa ricorrente nella gestione dell'esattoria. Premesso di essere subentrata nella gestione non a seguito di concessione, ma a seguito del provvedimento dell'assessore regionale che l'aveva nominata d'ufficio Commissario governativo, si assume che il mantenimento del posto di 忆 lavoro previsto dall'art. 122 del DPR n. 43 del 1988 è condizionato alla iscrizione alla data del 31.12.83 al Fondo di Previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958; il Tribunale avrebbe allora dovuto accertare se ricorresse il requisito dell'iscrizione a detto Fondo di Previdenza e non avendolo fatto era ravvisabile il difetto di motivazione. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1460 e 2697 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, per avere il Tribunale affermato che il giudicato di cui alla sentenza del 16 marzo 1989 tra la lavoratrice e la ES è opponibile ad essa ricorrente, e la statuizione era erronea stante la sua mancata partecipazione al giudizio. La sentenza sarebbe erronea anche per avere condannato essa ricorrente al pagamento delle retribuzioni nonostante la mancanza di prestazione lavorativa e della relativa offerta di messa a disposizione, perché la sentenza del 1989 del Pretore di Palermo era divenuta definitiva dopo la sentenza di legittimità n. 2868/93, mentre lavoratrice aveva notificato il successivo atto stragiudiziale solo il 5 luglio 1993 dichiarando di offrire le proprie prestazioni lavorative. 3 Il ricorso principale non merita accoglimento. Il primo motivo è inammissibile perché con esso si fa valere in questa sede una questione di fatto nuova perché mai trattata nelle fasi di merito, ossia se la lavoratrice fosse iscritta o meno nel Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958. Infatti la sentenza impugnata non ne fa cenno e la società ricorrente, pur lamentando che il Tribunale non abbia accertato detta circostanza, non precisa però in quale atto la relativa eccezione sarebbe stata sollevata. Il secondo motivo va rigettato. Quanto al primo profilo, il Tribunale ha affermato l'esistenza dell'obbligo di assunzione non già perché il giudicato intervenuto tra la lavoratrice e la ES facesse stato nei confronti della NT SE che non aveva partecipato al giudizio, ma perché una volta riconosciuta, con il giudicato del 1989, la W costituzione del rapporto di lavoro tra la KO e la ES, dovevano essere applicate al commissario governativo NT le medesime disposizioni che impongono la conservazione del rapporto al concessionario. E' infondato anche il secondo profilo, giacché, come risulta nella sentenza impugnata, la lavoratrice ha tempestivamente offerto la prestazione lavorativa con l'atto stragiudiziale del 5 luglio 1993, posto che la sentenza del Pretore di Palermo del 1989 era divenuta definitiva proprio nel 1993 a seguito della sentenza di legittimità n. 2868 del 1993. E' invero infondato anche il ricorso incidentale. Ed infatti con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 429 terzo comma cod. proc. civ., degli artt. 1292, 1218, 1223 e 1224 cod. civ., nonché difetto di motivazione, si lamenta che il Tribunale avrebbe violato l'art. 111 cod. proc. civ. per avere ritenuto non opponibile alla ES il giudicato formatosi sulla costituzione del rapporto di lavoro, di talché entrambe le società avrebbero dovuto essere condannate in solido al pagamento delle retribuzioni. Il motivo non è fondato perché il Tribunale ha ben ritenuto opponibile alla ES, che era stata parte in causa, il giudicato sulla costituzione del rapporto, ma ha poi escluso che la medesima fosse obbligata al pagamento delle retribuzioni maturate dal gennaio 1991 in poi perché da quella data era subentrata la NT;
inoltre, dovendosi escludere l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ.e quindi l'operatività del connesso principio di solidarietà di cui al secondo comma di detta disposizione, l'unico soggetto obbligato al pagamento delle retribuzioni era la NT. Dette argomentazioni del Tribunale non sono state censurate nel ricorso incidentale, onde la sentenza impugnata trova su di esse fondamento ormai irrevocabile. Altrettanto infondato è il secondo motivo con cui la lavoratrice, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. ,si duole della compensazione delle spese nei confronti della SE, giacché secondo giurisprudenza costante la valutazione dei giusti motivi di compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità. Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla lavoratrice. Conclusivamente vanno rigettati sia il ricorso principale sia quello incidentale e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2002. Guglichen I wault IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Moure la www % 5 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Queve ANGELLIERE 10 AFR.2003 rato in Cahcolleria) J CANCEL JERE um 3 elhe oggi, 8 3 p