Sentenza 22 novembre 2017
Massime • 1
Il delitto di cui all'art. 9-ter, comma 2, cod. strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone, costituisce un reato plurisoggettivo necessario in quanto richiede l'intervento di una pluralità di soggetti; pertanto il fatto doloso della vittima costituito dalla partecipazione alla gara è elemento costitutivo del reato e non può rilevare come circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62 numero 5 cod. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2017, n. 9128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9128 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2017 |
Testo completo
09 128-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 22/11/2017 Presidente - FAUSTO IZZO Sent. n. sez. 2048/2017 - Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO REGISTRO GENERALE MAURA NARDIN N.46725/2016 MARIAROSARIA BRUNO FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP SC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat FELICETTA MARINELLI che ha concluso per Il Proc. Gen. Marinelli Felicetta conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore E' presente l'avvocato AMATO GIUSEPPE del foro di PALERMO in difesa di AP SC, che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.NZ AN ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 9 ter cod. strada.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata riconosce la mancanza di nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento-morte, poiché il danno subito dal CA, egli stesso partecipe e promotore della gara, non è riconducibile ad un comportamento del NZ, atteso che il ribaltamento dell'autovettura è avvenuto quando il ricorrente si trovava lontano e non era ancora sopraggiunto.
2.1. Dalle considerazioni di cui sopra deriva la mancanza di legittimazione all'azione civile dei prossimi congiunti del CA, i quali comunque non possono considerarsi, né in proprio né quali eredi, persone offese dal reato contestato, che tutela esclusivamente un interesse pubblico. Essi andavano dunque esclusi dal processo per mancanza di legittimazione, con conseguente revoca delle statuizioni civili a loro favore.
2.2.Erroneamente non è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod.pen., che avrebbe anche ridotto la pena entro limiti tali da consentire la concessione del beneficio della sospensione condizionale, anche perché la sentenza ha riconosciuto il ruolo determinante del CA nell'indurre il NZ alla competizione. Senza quest'ultima l'evento-morte non si sarebbe verificato e alla competizione la vittima ha dato un contributo doloso certamente superiore a quello dato dall'imputato. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è infondato. La morte del CA è infatti derivata dallo svolgimento della competizione, secondo quanto specificamente contemplato dall'art. 9 ter, comma 2, cod. strada, risultando dalla motivazione della pronuncia impugnata che il CA perse il controllo del veicolo proprio a causa dell'elevatissima velocità ("folle corsa", secondo quanto puntualmente evidenziato il giudice a quo) a cui l'auto era stata lanciata, nel contesto della gara a cui il NZ partecipò. Non ha dunque rilievo che, nel determinismo della sequenza causale che ha condotto all'exitus, la condotta del NZ non abbia esplicato alcun ruolo. L'imputazione non inerisce, infatti, a un omicidio colposo, ex art. 589 cod.pen., reato per la cui sussistenza è necessaria la 1 ravvisabilità di una violazione di regole cautelari da parte dell'agente e di un nesso eziologico fra quest'ultima e l'exitus. La norma incriminatrice di cui all'art. 9 ter, comma 2, cod. strada, che contempla un reato autonomo e non una circostanza aggravante del delitto previsto dal comma 1 (Cass., Sez. 4, n. 43832 del 16-5-2014, Rv. 260600), prescinde da tali requisiti e si limita a richiedere un nesso di derivazione causale fra l'evento-morte e lo svolgimento della gara: nesso che risulta incontrovertibilmente da quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata e che non è posto in dubbio nemmeno dal ricorrente, il quale anzi correttamente evidenzia che, senza la competizione, l'evento-morte non si sarebbe verificato.
2. Le considerazioni appena formulate inducono a ritenere priva di fondamento la censura concernente la legittimazione delle parti civili, nell'ottica della quale non ha nemmeno rilievo la problematica inerente al bene protetto dalla norma incriminatrice. E', infatti, pacifico che la legittimazione a costituirsi parte civile spetti non soltanto alla persona offesa e cioè al titolare del bene o interesse - protetto dalla norma incriminatrice ma a qualunque soggetto al quale il reato - abbia cagionato un danno, nell'ottica delineata dall'art. 185 cod.pen. E non appare potersi dubitare che a carico dei prossimi congiunti della vittima sia prefigurabile un danno in conseguenza della morte del CA, per effetto del reato di cui all'art. 9 ter cod. strada, salva ovviamente prova della sussistenza in concreto di tale danno, anche ai fini della quantificazione del risarcimento: questione estranea ai motivi di ricorso.
3. Neanche l'ultimo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Il reato in esame si configura,infatti, come un reato plurisoggettivo necessario, in quanto, per la sua integrazione, la norma incriminatrice richiede il necessario intervento di una pluralità di soggetti ovvero i partecipanti alla competizione, i quali sono tutti chiamati a rispondere per aver partecipato alla gara. Ne deriva che il fatto doloso della vittima, e cioè la partecipazione alla gara, è già contemplato dalla norma incriminatrice come elemento costitutivo del reato e non può dunque rilevare nell'ottica della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod.pen. Come è noto, infatti, le circostanze sono elementi accidentali, accessori, del reato e quindi non necessari per la sua esistenza ma incidenti esclusivamente sulla sua gravità. Viceversa, il comportamento doloso del partecipante alla gara, consistente, per l'appunto, nell'intraprendere la competizione, è elemento strutturale della fattispecie criminosa, senza il quale il reato non sussisterebbe. Dunque correttamente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod.pen. non è stata concessa dal giudice di merito. 2 85 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22-11-2017. Il Consigliere estensore Il Presid Depositata in Cancelleria Oggi 28 FEB. 2013 al Funzonero Giudiziari