Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
DIRITT DIR DIRITTI DIRITTI 1:199 DIRITTI 4 95 2/0 1 RE 3BLICA ITALIAN IN NO LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Co 20 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9410/98 Dott. Rafaele CORONA 10647 Consigliere Cron. Dott. Ugo RIGGIO Rep. 1748 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere wwwConsigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Ud. 21/12/00 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. dal Sig. MAIR JOSEF, 300- per diritti L. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI [4 APR. 2001 IL CANCELLIERE LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato MOSER LIRE 3000 HERMANN, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
PERATHONER MARKUS SAS;
G508323 - intimato CONTE CASSAZIONE avverso la sentenza n. 50/97 della Sezione distaccata Rilasciata copia legale di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 07/05/97; al Sig. ANZI 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti +3412000+3 76 of il 2134 udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Enrico IL CANCELLIERE -1- SPAGNA MUSSO;
udito 1'Avvocato Carlo ALBINI, per delega dell'Avv. L.MANZI, depositate in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. -2- Svolgimento del processo Con ricorso monitorio del 17 giugno 1992 JO IR - premesso che con scrittura privata del 4 maggio 1990 FR AT, gli aveva commesso, anche in nome e per conto della AT RK s.a.s, la realizzazione di un muro di contenimento con ripartizione dell'obbligazione del corrispettivo in misura del 40% a carico del AT medesimo e, del 60%, a carico della società; eseguita l'opera, costei gli aveva negato il pagamento della somma di £.4.925.534 - chiese, ottenendola, al presidente del tribunale di Bolzano ingiunzione di pagamento della somma indicata nei confronti della AT RK s.a.s. Al decreto si oppose la società eccependo, in linea principale, la propria e- r straneità al rapporto negoziale dedotto “ex adverso" per essere stato il contratto d'opera stipulato da FR AT privo del potere di rappresentanza, e, in su- bordine, l'inadempimento del IR che riconvenne perché fosse condannato al ri- sarcimento del danno nella misura di £.5.075.040, pari all'esborso necessario all'acquisito di materiale che costui si era obbligato a fornire. Nel giudizio si costituì il IR che chiese il rigetto dell'opposizione e del- la domanda riconvenzionale. Chiamato in giudizio FR AT, costui rimase contumace. Con sentenza del 29 aprile 1995 il tribunale rigettò l'opposizione e la do- manda riconvenzionale. Adita con il gravame della società nei confronti del solo IR, che resistet- te all'impugnazione, la corte d'appello di Trento sezione distaccata di Bolzano con sentenza del 7 maggio 1997 in parziale riforma della sentenza impugnata, revocato 3 il decreto ingiuntivo, ha accolto per quanto di ragione la domanda riconvenzionale della società ed ha condannato il IR al pagamento della minor somma di £.1.260.000, oltre agli interessi legali. Per la cassazione di questa pronunzia ha proposto ricorso il IR sulla base di quattro motivi di doglianza;
non ha resistito la società intimata. Con ordinanza del 10 maggio 2000 la Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio non pervenuto sebbene il ricorren- te ne avesse chiesto la trasmissione. All'incombente ha utilmente provveduto la cancelleria. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione al n° 4 dell'art. 360 c.p.c., il IR denun- zia la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza dell' art. 331 c.p.c.. Nel giudizio di appello sostiene il ricorrente aveva eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per non essere stata questa proposta anche nei confronti di FR ER, litisconsorte necessario perché, in prime cure, chiamato in giudizio "jussu iudicis" con ordinanza del 15 dicembre 1992. Il giudice dell'appello ha pretermesso la questione ed ha così omesso di ordinare, con il provvedimento predisposto dall'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del AT. La censura è corretta. Rammenta in proposito la Corte che nel giudizio di impugnazione la no- zione di causa inscindibile con pluralità di parti, che come le cause dipendenti im- 4 pongono al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di parti pretermesse con lo strumento processuale apprestato dal I comma dell'art. 331 c.p.c., può riferirsi sia ad ipotesi di litisconsorzio necessario di diritto sostan- ziale (art. 102 c.p.c., o altre espresse disposizioni di legge ed in genere le ipotesi in cui la pronunzia richiesta al giudice incida su di una situazione plurisoggettiva in- scindibile) sia ad ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano allorché la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba persistere in sede di impugnazione al fine di evitare giudicati contrastanti in ordine alla stessa mate- ria e nei confronti di quei soggetti che abbiano assunto la veste di parti. Questo litisconsorzio è riconducibile alla presenza nel giudizio, oltre alle parti originarie, di altri soggetti ad iniziativa dei medesimi (art. 105 c.p.c.) o di una parte (art. 106 c.p.c.) oppure "jussu judicis"( art. 107 c.p.c.); tuttavia la disci- plina differisce in queste evenienze. In particolare, per quel che in questa sede rileva, se l'intervento del terzo è stato ordinato dal giudice nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 107 c.p.c., questo operato non può formare oggetto del sindacato negli ul- teriori gradi del giudizio: così che la situazione di litisconsorzio processuale, con- seguente a quell'ordine, non può essere esclusa all'esito di un diverso apprezza- mento del giudice dell'impugnazione. Quando invece il litisconsorzio di sia verificato in primo grado a seguito di intervento volontario o ad istanza di parte il giudice dell'impugnazione potrà accer- tare se trattasi di cause inscindibili o dipendenti oppure di cause scindibili e dispor- 1 05 re l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconosorte pretermesso solo nelle prime ipotesi. Le esposte considerazioni hanno indotto la Corte all'acquisizione del fasci- colo d'ufficio del primo grado del giudizio, necessaria - quando, come nella specie, sia stato denunziato un “error in procedendo” del giudice del merito determinato dalla pretermissione delle vicende litisconsortili del procedimento in prime cure -- alla verifica della correttezza del motivo di doglianza. La disamina degli atti del giudizio svoltosi dinnanzi al tribunale rivela al suo esito che effettivamente con ordinanza "riservata" del 15 dicembre 1992 il giu- dice istruttore ordinò l'intervento in causa di FR AT ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c. avendone ritenuta opportuna la partecipazione al giudizio ed in proposito fissò l'udienza dell'11 febbraio 1993, nella quale, avendo inutilmente i IR provveduto alla chiamata in causa del AT, quel giudice ne dichiarò la contumacia e pronunziò anche nei confronti del medesimo. Avendo FR AT assunto la veste di parte necessaria nel primo grado del giudizio per ordine di quel giudice, non sindacabile ulteriormente, il giudice dell'appello, investito della controversia con l'impugnazione della AT RK s.a.s. nei soli confronti del IR, avrebbe dovuto, essendo stato anche sollecitato da costui ( pag. 4 della la comparsa conclusiva) ordinare, con lo strumento apprestato dall'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quel litisconsorte necessario pretermesso. L'inosservanza della norma ha viziato di nullità la sentenza impugnata. 6 All'accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione della sen- tenza impugnata con rinvio della causa ad altro giudice nonchè l'assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo con i quali, in relazione ai nn 4, 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il IR denunzia: l'inosservanza dell'art. 112 c.p.c., per aver il giudice del merito pronunziato solamente sulla domanda risarcitoria da inadempi- mento, sebbene riproposta in linea subordinata all'accertamento del credito di esso ricorrente;
il vizio di motivazione concernente l' accertamento di essere tenuto ad una certa obbligazione, inadempiuta, ( di fornire un certo materiale) nei confronti della società; la violazione dell'art. 2697 c.c. in punto di imputazione dell'onere probatorio del preteso inadempimento. Il giudice di rinvio, che si indica nella Corte d'appello di Trento, ordina- ta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di FR AT, si pronun- zierà, se eseguita, sull'appello della AT RK s.a.s. e, all'esito, provvede- rà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, II cpv., c.p.c.).
p. q. m.
la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto, e, in relazione alla censura accolta, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trento. Roma, il 21 dicembre 2000. Il Presidente 7 (dr Rafaele Corona) лепти Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso)Speña IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico lezio CANCELLERIA DEPOSAT 4GPP 2001 Roma IL CANCELLIEREC hooos 2900063 2 RATE ROMA Registrato in dai MAG: 200prie 4. UFFICIO DELLE 21.813. versate S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servizi APPO) (D.ssa Maria Grazia (fire ziari Responsabile Servito ) (Dr. M. PACCI 8