Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
Non costituisce causa di nullità del decreto penale di condanna la mancata indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico del difensore nominato di ufficio, trattandosi di indicazioni richieste esclusivamente dal secondo comma dell'art. 369-bis cod.proc.pen. in tema di informazione sul diritto di difesa, ma non previste dall'art. 460 cod. proc. pen. tra i requisiti del decreto penale di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2015, n. 29287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29287 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 11/06/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 1330
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 31647/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU NO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 14/05/2014 del G.i.p. del Tribunale di Ferrara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen. Dott. SPINACI Sante, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14/05/2014 il G.i.p. del Tribunale di Ferrara rigettava l'istanza proposta da TI NO, volta, in via principale, ad ottenere la declaratoria di non esecutività del decreto penale di condanna n. 297/13 del 4/3/2013 e, in via subordinata, la restituzione nel termine ex art. 175 per proporre opposizione avverso il decreto medesimo.
Rilevava il G.i.p. che il decreto penale in questione era stato regolarmente notificato, oltre che all'imputato, anche al difensore di ufficio, avv. Macai Patrizia.
Irrilevante doveva ritenersi la mancata indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico, prevista dall'art. 369 bis c.p.p., per l'informazione di garanzia, stante il principio di tassatività delle nullità.
L'art. 460 c.p.p., non prevede, invero, tra i requisiti del decreto penale tale indicazione;
e, peraltro, ai fini dell'emissione del decreto penale, non è prevista la previa notifica dell'informazione di garanzia.
Nè sussistevano i presupposti per disporre la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., avendo l'imputato ricevuto regolarmente la notifica del decreto penale (venendo a conoscenza dell'atto) e non essendo state neppure dedotte ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
2. Ricorre per cassazione TI NO, a mezzo di difensore, denunciando, con un unico motivo, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, art. 670 c.p.p., comma 3, art. 369 bis c.p.p., 460 c.p.p., art. 97 c.p.p. e art. 24 Cost..
Contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p., il decreto penale di condanna, essendo il primo atto notificato alla parte, deve necessariamente contenere il nominativo del difensore di ufficio, il suo indirizzo e recapito telefonico.
L'art. 460 c.p.p., nel prevedere la necessità della notifica al difensore, è mosso proprio dall'esigenza di rendere effettivo il diritto di difesa. Conseguentemente deve essere assicurata all'imputato la possibilità di mettersi in contatto con il difensore di ufficio, al fine di valutare se, eventualmente, opporre il decreto penale.
Ritenere superflua l'indicazione del recapito del difensore di ufficio determinerebbe una palese disparità di trattamento con chi abbia ricevuto informazione dì garanzia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.È pacifico che il decreto penale venne notificato sia all'imputato TI NO, sia il difensore di ufficio, avv. Micai Patrizia del foro di Ferrara.
Il ricorrente, invero, deduce soltanto che il diritto di difesa, garantito dalla nomina del difensore di ufficio al quale rivolgersi tempestivamente per proporre eventuale opposizione, sia stato vanificato dalla mancata indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico dello stesso.
3. Rileva il Collegio che siffatta mancata indicazione non costituisce certo causa di nullità.
L'art. 460 c.p.p., prevede, infatti, soltanto che il decreto penale debba contenere l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno la facoltà di nominare un difensore (comma 1, lett. g) e che il decreto debba essere notificato al difensore di ufficio (comma 3). Non è prevista, quindi, a differenza dell'art. 369 bis c.p.p., l'indicazione dell'indirizzo e del recapito del difensore di ufficio e tanto meno che da tale mancata indicazione derivi la nullità del decreto medesimo.
Ed opportunamente il Tribunale ha richiamato, in proposito, il principio di tassatività delle nullità previsto dall'art. 177 c.p.p., ("l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge").
Peraltro non si comprende quale pregiudizio al diritto di difesa sia derivato al ricorrente dalla mancata indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico del difensore di ufficio.
A parte il fatto che, attraverso una semplice ricerca (sulla rubrica telefonica o via internet) sarebbe stato possibile ottenere dette informazioni, risultando indicato il foro di appartenenza (Ferrara) del difensore di ufficio nominato (avv. Micai Patrizia), il ricorrente aveva un congruo termine (giorni quindici) per nominare un difensore di fiducia con il quale valutare l'opportunità o meno di proporre opposizione.
4. Altrettanto correttamente il G.i.p. ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per disporre la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., essendo stato il decreto penale notificato allo stesso TI, e non essendo stati neppure prospettati il caso fortuito o la forza maggiore che avrebbero Impedito la proposizione dell'opposizione (tale non potendosi certamente considerare la mancata indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico dei difensore di ufficio).
5.AI rigetto del ricorso segue la condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2015