Sentenza 17 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. Modo di notificazione della sentenzahttps://www.brocardi.it/
La sentenza da lei citata spiega chiaramente perchè, nel caso specifico, è legittima la notifica presso lo stesso dipendente. Citiamo il passo relativo. "La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità". Tale regola generale è accompagnata peraltro da ulteriori specificazioni. L'art. 2 dello stesso testo, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Vincenzo0 0655 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sanzioni amministrative SEZIONE PRIMA CIVILE Circolazione stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magiste ti R.G.N. 304/00 Dott. Antonio Consigliere Cron.1368 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 08/04/02 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TE NZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI CHIETI, in persona del legale elettivamente domiciliatorappresentante pro tempore in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURE GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 1
contro
DI CO NI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 9, presso l'avvocato ALESSANDRO RIMATO, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRANDA 2002 GENTILE, giusta mandato a margine del controricorso;
793 controricorrente 1 avversO la sentenza n. 1124/98 del Pretore di LANCIANO, depositata il 09/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10.07.96 Di RO AN proponeva opposizione avverso il decreto n. 93/R/95 2° Sett. Auto, notificato il 12.06.96, con il quale il Prefetto di Chieti aveva disposto nei suoi confronti la sospensione della patente di guida a tempo indeter- minato. A sostegno dell'opposizione eccepiva l'irri- tualità dell'impugnato decreto in quanto emesso da au- torità non competente ai sensi dell'art. 128 C.d.S. (e cioè il Prefetto invece dell'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C.) ed in quanto prov- vedimento sanzionatorio della mancata ottemperanza di altro provvedimento della medesima autorità, impugnato davanti al Ministero competente e quindi sospeso nella sua efficacia fino alla definizione del relativo pro- cedimento amministrativo. Infine rilevava come la san- zione applicata (sospensione a tempo indeterminato) 2 fosse illegittima in quanto prevista dall'art. 129 C.d.S. solo per l'ipotesi di perdita temporanea dei requisiti fisici e psichici alla guida. Chiedeva pertanto al giudice di annullare l'impu- gnato decreto e condannare parte convenuta al risarci- mento dei danni derivati dall'emissione dell'illegit- timo provvedimento impugnato. Costituitasi ritualmente in giudizio, la convenuta Prefettura chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere avendo già provveduto a revocare 1'im- pugnato decreto. Con sentenza del 3 - 9 dicembre 1998, il Pretore di Lanciano dichiarava cessata la materia del conten- ک ح م ر ه dere in ordine alla richiesta di annullamento dell'im- pugnato decreto e rigettava la domanda di risarcimento dei danni, condannando la parte convenuta al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza il Prefetto di Chieti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. AN Di RO ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Eccepisce il controricorrente l'inammissibilità del ricorso perché proposto dopo il passaggio in giu- 3 dicato della sentenza del Pretore di Lanciano, notifi- cata alla Prefettura di Chieti il 24 dicembre 1998. 2. L'eccezione è fondata. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministra- tiva ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, le previ- sioni del secondo e del quarto comma di tale norma ri- spettivamente stabiliscono che il decreto di fissazio- ne dell'udienza di comparizione delle parti debba es- sere notificato dalla cancelleria, unitamente al ri- corso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti pos- sono stare in giudizio personalmente, potendo l'auto- rità opposta avvalersi di funzionari appositamente de- legati, allorquando detta autorità sia un'amministra- zione dello Stato. Tali previsioni comportano una de- roga al primo comma dell'art. 11 comma primo del R.D. n. 1611 del 1933 sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all'Avvocatura dello Stato ed inoltre, quando l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al secondo comma del sud- detto art. 11, che prevede la notificazione degli al- tri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione 4 della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugna- zione, deve essere effettuata alla stessa autorità op- posta e non presso l'ufficio dell'Avvocatura Distret- tuale dello Stato, territorialmente competente, tro- vando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministra- zione dello Stato, in caso di inapplicabilità del pre- detto art. 11 (Cass. Sez. Un. 24 agosto 1999 n. 599). Nella specie, dall'intestazione della sentenza im- pugnata si ricava che la Prefettura di Chieti è stata rappresentata e difesa nel procedimento dinanzi al Pretore di Lanciano dal funzionario delegato dr. Lu- ciano Conti. Dalla documentazione in atti risulta inoltre che la sentenza del Pretore di Lanciano è stata notificata alla Prefettura di Chieti a mezzo posta il 23 dicembre 1998 e che è stata ricevuta dal destinatario il giorno successivo (vedi avviso di ricevimento). Alla luce dei suddetti principi, deve, pertanto, dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione del Prefetto di Chieti perché notificato il 18 dicem- bre 1999, oltre il termine breve per ricorrere previ- 5 sto dall'art. 326 c.p.c., in relazione all'articolo precedente. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co- nel dispositivo, vanno poste a carico della parte me ricorrente, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudi- zio di cassazione, liquidate in euro 61,37, oltre a eu- ro 600,00 per onorari. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2002 Il Presidente Il Cons. est. Dott. Antonio Saggio Dot Massimo Bonomoпостапи В ом Викни та COR Ots D 003 DA REGISTRAZIONE DELL'ART. 9 DELLA 5-6-1967 N. 317" 6