Sentenza 4 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/2004, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI (Delegazione Romana della Regione Puglia), rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, LEONILDE FRANCESCONI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CC TE, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO GOFFREDO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 659/00 del Giudice di pace di Bari, depositata il 21/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2003 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA MA, con atto di citazione notificato il 21 gennaio 1999, conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendone la condanna a pagare il contributo per calamità atmosferiche relative all'anno 1987, previsto dalle leggi della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38, in riferimento alle avversità atmosferiche che avevano colpito i propri terreni, per le quali il Comune di Toritto e la Provincia di Bari gli avevano riconosciuto detto contributo.
La Regione Puglia si costituiva in giudizio eccependo, in linea preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario instauratosi il contraddittorio, il Giudice di pace di Bari, con sentenza del 26 settembre 2000, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e, ritenuta la Regione il solo ed esclusivo ente obbligato al pagamento del contributo, la condannava a pagare all'attore la somma di L. 1.332.000, oltre interessi legali dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza proponeva ricorso la Regione Puglia, affidato a quattro motivi;
resisteva con controricorso MA MA.
Il ricorso era assegnato alle Sezioni unite civili che, con sentenza n. 801 del 2002, rigettavano il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. La causa era, quindi, assegnata a questa sezione;
il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378, cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In linea preliminare, è opportuno premettere che, come accennato nella narrativa, il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono stati già decisi dalle Sezioni unite civili di questa Corte che, con sentenza n. 801 del 2002, li hanno rigettati, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, cosicché deve essere deciso esclusivamente il terzo motivo di censura. 2. - La ricorrente, con il terzo motivo, denuncia "violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. Difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione con l'art. 360 n. 5 c.p.c", deducendo che l'attore, con la citazione, ha chiesto al giudice adito "di dichiarare tenuta la Regione Puglia (...) ad accreditare al Comune" l'importo occorrente per il pagamento. La decisione chiesta dall'attore avrebbe, quindi, ad oggetto l'accertamento di una situazione unica per più soggetti (Regione e Comune), sicché la sentenza sarebbe inutiliter data, se non emessa nei confronti di entrambi. Per questa considerazione essa aveva eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, litisconsorte necessario ex art. 102, cod. proc. civ.. L'eccezione non è stata, invece, esaminata dal giudice del merito e ciò avrebbe determinato la violazione degli art. 102 e 112, cod. proc. civ.. 2.1. - Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
La censura è ammissibile, in quanto, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, che il Collegio condivide e ritiene di dovere ribadire, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di pace, quando, come nella specie, decide controversie di valore non superiore a detto importo non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie e non è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma è tenuto esclusivamente all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, ex art. 311, cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio. In queste controversie egli deve infatti giudicare facendo immediata applicazione di un'equità c.d. formativa o sostitutiva e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Pertanto, le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di detto valore, anche se il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità, sono ricorribili in Cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, concernendo un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza - per l'impossibilità di comprenderne la ratio decidendi -, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione. La censura di violazione della norma sostanziale (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), è ammissibile esclusivamente nel caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie (Cass., SS. UU., n. 716 del 1999; in questo senso, successivamente, tra le molte, Cass., n. 10486 del 2001; n. 10574 del 2002). La censura in esame prospetta, quindi, una questione processuale, in quanto tale riconducibile nel novero di quelle che possono essere fatte valere innanzi alla Corte di Cassazione che, nel merito, non è tuttavia meritevole di accoglimento. In primo luogo, va osservato che la sentenza impugnata, affermando che le leggi regionali richiamate nella narrativa non valgono "certamente a costituire in capo a questi ultimi enti (ossia, Provincia e Comune) la posizione di soggetti direttamente obbligati verso il privato beneficiario della indennità" e che il soggetto delegante è "il legittimato passivo all'adempimento del proprio diritto di credito", ha evidentemente escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario, cosicché si sottrae alle censure svolte. Inoltre, al riguardo ritiene il Collegio di dovere ribadire il principio di recente affermato da questa Corte che, nel decidere una fattispecie, in parte qua, assolutamente identica a quella qui in esame -concernente appunto una controversia avente ad oggetto la liquidazione del contributo previsto dalle leggi regionali indicate in narrativa-ha escluso la sussistenza delle condizioni e dei presupposti del litisconsorzio necessario nei termini indicati dalla ricorrente (Cass., n. 4561 del 2003). Il litisconsorzio necessario è infatti configurabile nel caso in cui esiste un'espressa previsione normativa in tal senso, ovvero in quello di legittimazione straordinaria a dedurre in giudizio un rapporto, oppure di rapporto plurisoggettivo inscindibilmente connesso a più persone. Questa ipotesi non può invece configurarsi qualora, come è accaduto nella fattispecie in esame, la parte, con l'atto introduttivo, proponga una domanda diretta ad ottenere l'adempimento di una obbligazione, neppure se, in linea gradata, prospetti quale destinatario dell'accredito che deve essere effettuato dall'obbligato un altro soggetto, che deve poi provvedere alla corresponsione della somma all'avente diritto. Infatti, come ha precisato questa Corte, "una tale prospettazione, che fa riferimento sostanzialmente ad una modalità di pagamento attraverso la partecipazione di un terzo, non è idonea a qualificare tale terzo come litisconsorte necessario, sia perché si è pur sempre in materia di obbligazioni e sia perché, dovendosi in tale eventualità considerare tale terzo come semplice mandatario, egli non potrebbe ritenersi direttamente e personalmente obbligato" (Cass., n. 4561 del 2003). Il ricorso va quindi rigettato;
le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo e ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Leonardo Goffredo, anticipatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro trecentocinquanta per onorario, oltre euro cento per spese, spese generali e accessori come per legge, e ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Leonardo Goffredo, anticipatario.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004