Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 1
In tema di trasferimento del lavoratore, poiché la finalità principale della norma di cui all'art 2103 cod. civ. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad es. nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale.
Commentari • 2
- 1. Unità produttivaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
- 2. Mobbing ed atti discriminatori: trasferimento di un informatore scientifico (Cass., n. 24189/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2013
1. Questione Il lavoratore, informatore scientifico del farmaco alle dipendenze di un'azienda, in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha presentato ricorso al Tribunale per chiedere l'illegittimità del trasferimento, considerandolo illegittimo perché determinato da intenti vessatori e discriminatori e comunque non supportato da effettive ragioni aziendali; inoltre, ha chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a fronte di condotte vessatorie e punitive, precedenti e successive alla intimazione del trasferimento. Il Tribunale adito ha respinto tutte le domande, ad eccezione di quelle relativa ai rimborsi delle spese per il trasferimento. La …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11660 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIAT AUTO PARTECIPAZIONI SPA (attuale denominazione della convenuta FIAT AUTO SPA) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché della FIAT AUTO S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II, 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N. 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA POLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
PROGETTO SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9081/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 18/01/00 - R.G.N. 2001/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.11.1996 al Pretore di Torino Giovanni ER, impiegato di sesto livello con mansioni di esperto tecnico, conveniva in giudizio la IA UT s.p.a. e la Progetto s.p.a. ed esponeva: che in data 11 marzo 1996 era stato trasferito dal Centro UTgestione di Corso Giulio Cesare al Centro Assistenza IA di via Tunisi, sempre in Torino, unità produttiva poi ceduta in data 1.10.1996 alla soc.
Progetto; che il trasferimento era da mettere in relazione con fatti avvenuti il 1 e 3 febbraio 1996 presso il Centro Dirette Vendite della IA, a lui addebitati con lettera di contestazione del 9.2.1996, di cui negava la veridicità e per i quali aveva subito la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione;
che nella unità produttiva di destinazione era stato adibito a mansioni inferiori a quelle in precedenza espletate. Tanto premesso chiedeva che venisse accertata la illegittimità del trasferimento e la permanenza del rapporto di lavoro con la soc. IA UT, con condanna della IA UT al risarcimento del danno biologico e del danno alla immagine conseguenti all'ingiusto trasferimento ed alla dequalificazione professionale subita.
La IA UT s.p.a. si costituiva e si opponeva alle domande. La Progetto s.p.a. si costituiva e chiedeva di essere estromessa dal giudizio poiché nei suoi confronti non erano state avanzate domande.
Espletata l'istruzione il Pretore, con sentenza resa il 14.10.1997, dichiarava illegittimo il trasferimento del ER, pur ritenendo legittima la sanzione disciplinare al predetto inflitta;
di conseguenza condannava la IA UT a ripristinare il rapporto di lavoro nonché ad adibire il lavoratore a mansioni equivalenti;
rigettava le altre domande.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano appello sia la IA UT (appello principale) che il ER (appello incidentale). Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 18 gennaio 2000, respingeva entrambi gli appelli.
In motivazione, per la parte che qui ancora interessa, il Tribunale osservava che il mutamento della sede di lavoro del ER, benché attuata nello stesso Comune, costituiva tuttavia un vero e proprio trasferimento, poiché il Centro Assistenza IA di via Tunisi costituiva una unità produttiva operante in condizioni di indipendenza tecnica ed amministrativa, nonché di autonomia circa il risultato economico perseguito. Riteneva comunque che nella specie non sussistessero le ragioni organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c. poste dall'azienda a fondamento del provvedimento, in quanto il trasferimento del ER aveva reso necessario lo spostamento di altro lavoratore nel posto in precedenza occupato dal lavoratore trasferito.
Per la cassazione di tale sentenza la IA UT Partecipazioni s.p.a. (attuale denominazione della IA UT s.p.a.) ha proposto ricorso sostenuto da due motivi ed illustrato con memoria. L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società denuncia violazione degli artt. 2103 c.c. e 35 legge n. 300 del 1970 nonché carenza e contraddittorietà della motivazione e sostiene che il disposto dell'art. 2103 c.c. disciplina lo spostamento non provvisorio di un lavoratore in un diverso centro abitato, con la conseguente incidenza su rilevanti interessi personali, familiari e sociali del lavoratore medesimo;
detta norma invece non regola il trasferimento del lavoratore ad una diversa unità produttiva sita nello stesso Comune.
Pertanto erroneamente nella specie il Tribunale ha ritenuto applicabili allo spostamento del ER in altra unità produttiva sita nella stessa città, le garanzie previste dalla legge per il trasferimento del lavoratore ad altro centro abitato. Con il secondo motivo la società denuncia violazione dell'art. 2103 c.c. e degli articoli 2106, 1175 e 1375 c.c., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, e sostiene che il Tribunale doveva limitarsi a verificare l'esistenza di obbiettive esigenze tecniche e produttive per la copertura di un posto di accettatore presso il Centro Assistenza IA di via Tunisi, mentre non gli era consentito valutare le ragioni per cui l'azienda aveva ritenuto di dover spostare a quel posto il ER anziché un altro lavoratore.
Osserva altresì la società che comunque tra le ragioni organizzative previste dall'art. 2103 c.c. rientra certamente anche la ritenuta opportunità di allontanare il lavoratore da una unità produttiva dove il suo comportamento abbia creato una situazione di incompatibilità con il resto del personale. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Sostiene la ricorrente che il disposto dell'art. 2103 cod. civ. è diretto a disciplinare il trasferimento c.d. geografico, implicante lo spostamento non provvisorio del lavoratore da una ad altra località, con la conseguente incidenza su rilevanti interessi personali, familiari e sociali del lavoratore, sicché lo spostamento del lavoratore da una ad altra unità produttiva situata nella stessa località non costituisce "trasferimento". Il primo comma, ultimo periodo, dell'art. 2103 cod. civ. (come sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300) dispone che il lavoratore "non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive". La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha sempre interpretato tale norma in senso strettamente letterale ed ha ritenuto che le garanzie ivi previste competessero al lavoratore spostato dall'una ad altra unità produttiva, senza riguardo alla zona nella quale fosse ubicata l'unità di destinazione, ove per "unità produttiva" si intende una "articolazione autonoma dell'azienda avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale" (vedi Cass. N. 6413 del 1993, Cass. n. 5892 del 1999, Cass. n. 9636 del 2000). Il Collegio ritiene di dover tener ferma tale interpretazione. La tutela predisposta dall'art. 2103 cod. civ. al lavoratore nei confronti dello ius variandi del datore di lavoro, infatti, ha una portata che va al di là della considerazione dei soli interessi familiari e sociali legati ad un determinato territorio. È di tutta evidenza che lo spostamento del lavoratore da una zona all'altra della stessa grande città sotto quest'ultimo aspetto può comportare maggiori disagi del trasferimento ad unità produttiva ubicata in un Comune vicino. Come ha già rilevato questa Corte, il divieto di trasferire il lavoratore da una unità produttiva all'altra, in mancanza di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, rileva anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad es. nello stesso territorio comunale), e quindi in assenza di disagi personali o familiari, poiché lo scopo principale della norma è quello di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere il complesso di relazioni interpersonali e affettive che lo legano ad un determinato complesso produttivo (Cass. N. 5153 del 1999). Ciò non significa che le esigenze sociali e familiari legate ad un determinato territorio non vengano in rilievo quando il trasferimento comporti non solo uno spostamento ad altra unità produttiva, ma anche lo spostamento del luogo di lavoro in altro Comune. Anche di recente questa Corte ha avuto modo di precisare che il trasferimento del lavoratore, oltre che nel passaggio da una ad altra unità produttiva (nel senso di cui all'art. 35 dello Statuto dei lavoratori), è configurabile altresì nello spostamento territoriale delle sue prestazioni lavorative da una ad altra zona, a prescindere dall'unità produttiva dell'impresa alla quale dette prestazioni risultano imputate, quando comporti disagi personali e familiari dovuti al cambio del luogo di lavoro ed eventualmente di residenza (Cass. N. 15761 del 2002). Sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, pienamente condivisi dal Collegio, nessun addebito può essere fondatamente rivolto al Tribunale di Torino, per aver ravvisato un trasferimento soggetto alle garanzie dell'art. 2103 cod. civ. nello spostamento del lavoratore dal Centro UTgestione di Corso Giulio Cesare al Centro Assistenza di via Tunisi, non essendo contestata la natura di autonome unità produttive delle due strutture.
Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato.
La società addebita al Tribunale di aver sindacato le scelte imprenditoriali valutando nel merito le ragioni del trasferimento. La censura non è condivisibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il controllo giurisdizionale delle "comprovate" ragioni tecniche organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra le ragioni poste a base del provvedimento adottato e le esigenze produttive e tecniche che tale provvedimento è diretto a soddisfare e che devono essere dimostrate dal datore di lavoro, mentre non è consentito al giudice sindacare il merito della scelta operata dall'imprenditore fra più soluzioni organizzative possibili (cfr. da ultimo Cass. N. 11624 del 2002, Cass. n. 27 del 2001). Nel caso di specie risulta dal ricorso che la società ha posto a base del provvedimento di trasferimento due ragioni: a) la necessità di coprire un posto di accettatore presso il Centro Assistenza di via Tunisi;
b) la opportunità di allontanare il lavoratore dal Centro UTgestione per la situazione di incompatibilità venuta a determinarsi in quella struttura a seguito dei fatti che avevano dato luogo ad un procedimento disciplinare. Il Tribunale, valutando le prove raccolte, ha ritenuto non veritiere le due ragioni prospettate dal datore di lavoro.
Il Tribunale in primo luogo non ha ritenuto sussistente la prima ragione perché, se l'esigenza era quella di coprire un posto presso il Centro Assistenza, non era razionalmente giustificabile il trasferimento del lavoratore dal Centro UTgestione al Centro Assistenza ed il contemporaneo trasferimento di altro dipendente al Centro UTgestione per coprire il posto lasciato libero dal ER, essendo più razionale il trasferimento diretto del secondo dipendente al Centro Assistenza.
In secondo luogo non ha ritenuto sussistente la seconda ragione perché la situazione di incompatibilità del ER con i colleghi di lavoro del Centro UTgestione, non solo non era stata provata dalla società, ma non era neppure ragionevolmente credibile, posto che il ER aveva commesso l'illecito disciplinare presso una terza unità produttiva (il Centro Dirette Vendite) in concorso con dipendenti addetti a quella unità, sicché non era pensabile che quel fatto avesse avuto incidenza nei rapporti con i colleghi di lavoro del Centro UTgestione, tanto da creare una situazione di incompatibilità.
Così argomentando il Tribunale, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non ha valutato nel merito le scelte imprenditoriali, ma ha verificato la effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive invocate dall'azienda sulla base delle prove che lo stesso datore di lavoro aveva l'onere dì produrre. Negare al giudice il potere di accertare l'effettiva sussistenza delle ragioni organizzative e produttive allegate dal datore di lavoro equivale a rendere inoperante le garanzie poste dall'art. 2103 cod. civ. D'altro canto la valutazione delle concrete situazioni rappresentate e del materiale probatorio costituisce tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se congruamente motivato. Nella specie il Tribunale, mentre si è attenuto ai principi di diritto sopra enunciati, ha dato compiuta ragione della propria decisione con motivazione ampia e immune da contraddizioni e vizi logici. Di conseguenza tutte le censure mosse dalla società ricorrente devono essere disattese.
Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto e la società deve essere condannata al pagamento in favore dell'intimato delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 21,00 oltre ad Euro quattromila per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003