CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14970 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di Campobasso Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Letta la memoria dell’avv. Massimo Mosca, difensore di fiducia dell’imputato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 26.6.2025, la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di SA IC, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 489 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14970 Anno 2026 Presidente: AT LL Relatore: ES TA Data Udienza: 26/02/2026 2 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 489 c.p., 336 e 129 del codice di rito Si assume che la riqualificazione giuridica del fatto costituisce l'elemento nuovo idoneo a consentire la deduzione dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla nuova qualificazione del reato. La disciplina della procedibilità del delitto previsto dall'articolo 489 c.p. è pacifica in quanto l'uso di un atto falso è perseguibile d'ufficio soltanto quando concerne un testamento olografo mentre in tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela di parte, e nel caso di specie non è presente in atti alcun documento che abbia il contenuto di una querela, ovvero che esprima una volontà di procedere penalmente nei confronti dell'odierno imputato. Del tutto inconferente deve ritenersi la risposta offerta al riguardo nella sentenza impugnata a pagina tre ed invero l'autorizzazione a procedere a cui fa riferimento la Corte di appello non ha i contenuti della querela e pertanto nemmeno un'espressa manifestazione della volontà di punizione dell'imputato. 2.2.Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione, in subordine il travisamento della prova e l’insussistenza della doppia conforme. Con riferimento al difetto di procedibilità deve evidenziarsi che la Corte di appello ha commesso un ulteriore vizio di legge consistente nel difetto assoluto di motivazione, non avendo resa una motivazione idonea a giustificare il mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità. 2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione per omessa e/o apparente motivazione in ordine al disconoscimento della firma sull'autodichiarazione. In sede di appello la difesa aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato sostenendo che lo stesso non avesse né firmato né consegnato l'autodichiarazione contestata. Aveva altresì evidenziato l'assenza di prova in merito alla irregolarità dei documenti allegati e la difformità tra la firma apposta e quelle autentiche dell'imputato ribadendo il disconoscimento della firma e sollecitando l'ammissione di una perizia grafica per accertarne la paternità. La Corte di appello non offre una risposta esaustiva sul punto non avendo fornito alcuna spiegazione logica o giuridicamente apprezzabile circa la questione decisiva del disconoscimento della firma anche in riferimento all'esclusione dell'uso dello stesso documento da parte dell'imputato. La Corte territoriale si limita infatti a richiamare la dichiarazione e documenti estranei al punto controverso, omettendo del tutto di valutare la veridicità della sottoscrizione e di giustificare il mancato accoglimento della richiesta di perizia 3 grafica, che costituiva il mezzo istruttorio necessario per accertare la genuinità del documento e se la firma fosse apocrifa. 2.4.Col quarto motivo deduce l’errore materiale nell'indicazione del capo di imputazione. Si deduce violazione di legge per essersi riportato erroneamente nella parte descrittiva del provvedimento un capo di imputazione diverso da quello effettivamente contestato e per il quale l'imputato è stato condannato. Tale erronea indicazione non incide sulla motivazione della sentenza ma costituisce un evidente errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 del codice di rito. Quindi si chiede a questa Corte di rilevare l'errore materiale o, in subordine, di annullare la sentenza con rinvio limitatamente a tale punto affinché alla correzione proceda la Corte di merito. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Infondato è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso. La fattispecie di reato ravvisata dal giudice, nel caso di specie, è quella dell’uso di un atto destinato a confluire in ambito amministrativo - e non quella dell’uso di una scrittura privata peraltro non più prevista dalla legge come reato – di cui al combinato disposto degli artt. 76 d.p.r. 445/2000 e 489 cod. pen., procedibile di ufficio. Ed invero, al ricorrente è ascritto di avere, quale legale rappresentante della SA Costruzioni s.r.l., nel presentare alla DAP-SOA di Isernia la richiesta di rilascio dell’attestazione SOA, allegato dichiarazione sostitutive di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000 attestante falsamente l’inesistenza a carico della società di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento delle tasse e delle imposte e dei contributi previdenziali, circostanza questa risultata non corrispondente al vero, atteso che a carico della società sono emerse n. 14 cartelle dell’importo complessivo di euro 173.571,92, debitamente notificate, relative a violazioni direttamente accertate dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione oggetto di imputazione soddisfaceva l'esigenza probatoria richiesta dalla norma in questione (richiamata, peraltro, nell'editto accusatorio) ed era chiaramente finalizzate ad attestare un fatto di diretta conoscenza del 4 ricorrente: l’inesistenza a carico della società di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento delle tasse e delle imposte e dei contributi previdenziali;
ed era quindi funzionale al rilascio dell’attestazione SOA, in compresenza degli altri requisiti richiesti a tal fine. L’attestazione SOA è rilasciata dalla Società Organismo di Attestazione – SOA - che è un ente privato – s.p.a. - autorizzato e vigilato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e serve a certificare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'esecuzione di lavori pubblici per importi superiori a 150.000 euro (la relativa disciplina è contenuta nel Codice Appalti (d.lgs. 36/2023) ed è regolata principalmente dagli Allegati II.12 e II.18, che definiscono i requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici). L'attestazione costituisce l'unico documento che garantisce alle stazioni appaltanti la qualificazione dell'impresa, vincolandole nel processo di ammissione alle gare. Essa è obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero è un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori che raggiungono un determinato importo a base d’asta. Essa, in definitiva, attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni dei requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori. Le Società Organismo di Attestazione (SOA) svolgono di fatto una funzione tecnica di tipo pubblicistico (e la loro attività è sanzionabile con sanzioni amministrative). Pur essendo società private, sono società qualificate, sono autorizzate e controllate dall’ANAC, autorità pubblica, e rilasciano una certificazione (attestazione SOA) di qualità (conformità CE) - (come detto, obbligatoria per le imprese che vogliono partecipare a gare d'appalto pubblico di lavori, servizi e forniture con importo pari o superiore a 150.000 euro, garantendo il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici) – avente rilievo dinanzi alla Pubblica Amministrazione. L’attestazione che esse rilasciano è un documento ufficiale riconosciuto nell'ambito della conformità normativa. Di fatto, le SOA operano con funzioni di tipo accertativo-pubblicistico per accertare ed attestare la conformità dei requisiti delle imprese esecutrici di lavori pubblici, la loro attività di verifica è infatti propedeutica all'ammissione alle gare pubbliche, e l'attestazione da loro emessa è comunque destinata a confluire in un procedimento amministrativo che sfocia in atti aventi rilievo esterno. La dichiarazione sostitutiva di certificazione in argomento, resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000, si inserisce innanzitutto nell’ambito del procedimento che conduce al rilascio dell’attestazione SOA, e finisce quindi con l’avere funzione, a 5 sua volta, certificativa, attestando, essa, uno dei requisiti per il rilascio dell’attestazione SOA – nel caso di specie l’inesistenza, a carico della società richiedente il rilascio dell’attestazione SOA, di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi sopra indicati. Sicché non si può dubitare della procedibilità di ufficio nel caso in cui tale autocertificazione attesti – come nel caso di specie - circostanza risultata non veritiera (ex art. 50 cod. proc. pen.). In altri termini la falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione propedeutica al rilascio dell’attestazione SOA deputata ad accreditare la società richiedente a concorrere ad appalti pubblici, è destinata, per sua natura e funzione, ad essere inglobata - quale presupposto necessario – innanzitutto nell'attestazione SOA che, a sua volta, è in funzione della partecipazione alla procedura degli appalti pubblici. Del resto, questa Corte regolatrice ha già ribadito che il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021, Pizzuto, Rv. 281041, in una fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ad una selezione pubblica;
nonché Sez. 5, n. 32414 del 8/4/2019, Ciaccio, Rv. 276998 e Sez. 5, n. 9358 del 24/4/1998, Tisato, Rv. 211440). Occorre prendere le mosse dal testo dell’art. 76 T. U. n. 445 del 2000, citato nel capo di imputazione, norma che prevede che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Al comma 3 dello stesso articolo è anche stabilito che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 … sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (discende dalla lettera della legge che il rinvio, contenuto nel detto articolo del T. U. in materia di documentazione amministrativa, alle norme del codice penale non prevede una espressa delimitazione al solo trattamento sanzionatorio codicistico ma deve ritenersi formulato in maniera tale da richiedere all’interprete l’adattamento della fattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dalle 6 norme del cod. pen.; diversamente, il rinvio risulterebbe di difficilissima se non impossibile applicazione posto che le norme sulle falsità in atti sono numerose e non sarebbe chiaro ed oggettivo il criterio per la selezione del precetto contenente il trattamento sanzionatorio da applicare al caso concreto). 3. Il secondo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dedotta improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela è anch’esso infondato, militando a sostegno della procedibilità di ufficio le ragioni indicate al punto che precede nel valutare il primo motivo di ricorso. Ed invero, trattandosi di questione processuale non rilevano le ragioni errate poste nella sentenza impugnata a base del rigetto dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa già in sede di appello. Ciò che rileva è piuttosto la fondatezza o meno della questione processuale sollevata, che, come detto, è infondata. 4.Il terzo motivo di ricorso è proprio inammissibile riproponendo il tema della documentazione allegata e del disconoscimento della firma in calce all’autodichiarazione da parte dell’imputato, laddove la sentenza impugnata, nel procedere alla riqualificazione del fatto in uso di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ha posto in evidenza, in maniera del tutto logica e coerente con la fattispecie concreta accertata nel caso di specie, come non potesse mettersi in dubbio che l’unico ad avere interesse alla produzione dell’atto avente falso contenuto fosse il ricorrente, SA IC, quale legale rappresentante della società SA Costruzioni s.r.l., che peraltro, secondo quanto precisa il giudice di primo grado, non aveva mai disconosciuto la firma in sede di avvio del procedimento da parte dell’ente certificatore – ma solo in sede di esame dibattimentale - con la conseguenza che l’accertamento della paternità della firma, reclamato dal ricorrente, non potesse assumere quel rilievo dirimente che la difesa aveva inteso attribuirgli. Peraltro, le dichiarazioni sostitutive di certificazione da produrre agli organi della amministrazione pubblica, in genere, non necessariamente devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, potendo, in alternativa, essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore anche via fax o per via telematica (art. 38 d.P.R. n. 445 cit.), laddove nel caso di specie allegata all’autocertificazione, secondo quanto si precisa nella pronuncia di primo grado, vi era, invece, proprio la copia della carta d’identità del ricorrente e della sua tessera sanitaria. 7 In definitiva, la falsità della dichiarazione, nel caso di specie, è stata accertata dai giudici di merito in base a dati – di fatto - e considerazioni – probatorie - che non possono essere sindacati in questa sede di legittimità. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che nessun errore materiale risulta commesso dalla Corte territoriale nel riportare l’originario capo di imputazione che descrive il fatto addebitato all’imputato, oggetto di riqualificazione esclusivamente sul piano giuridico da parte del giudice. 6. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TA ES LL AT
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Letta la memoria dell’avv. Massimo Mosca, difensore di fiducia dell’imputato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 26.6.2025, la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di SA IC, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 489 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14970 Anno 2026 Presidente: AT LL Relatore: ES TA Data Udienza: 26/02/2026 2 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 489 c.p., 336 e 129 del codice di rito Si assume che la riqualificazione giuridica del fatto costituisce l'elemento nuovo idoneo a consentire la deduzione dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla nuova qualificazione del reato. La disciplina della procedibilità del delitto previsto dall'articolo 489 c.p. è pacifica in quanto l'uso di un atto falso è perseguibile d'ufficio soltanto quando concerne un testamento olografo mentre in tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela di parte, e nel caso di specie non è presente in atti alcun documento che abbia il contenuto di una querela, ovvero che esprima una volontà di procedere penalmente nei confronti dell'odierno imputato. Del tutto inconferente deve ritenersi la risposta offerta al riguardo nella sentenza impugnata a pagina tre ed invero l'autorizzazione a procedere a cui fa riferimento la Corte di appello non ha i contenuti della querela e pertanto nemmeno un'espressa manifestazione della volontà di punizione dell'imputato. 2.2.Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione, in subordine il travisamento della prova e l’insussistenza della doppia conforme. Con riferimento al difetto di procedibilità deve evidenziarsi che la Corte di appello ha commesso un ulteriore vizio di legge consistente nel difetto assoluto di motivazione, non avendo resa una motivazione idonea a giustificare il mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità. 2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione per omessa e/o apparente motivazione in ordine al disconoscimento della firma sull'autodichiarazione. In sede di appello la difesa aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato sostenendo che lo stesso non avesse né firmato né consegnato l'autodichiarazione contestata. Aveva altresì evidenziato l'assenza di prova in merito alla irregolarità dei documenti allegati e la difformità tra la firma apposta e quelle autentiche dell'imputato ribadendo il disconoscimento della firma e sollecitando l'ammissione di una perizia grafica per accertarne la paternità. La Corte di appello non offre una risposta esaustiva sul punto non avendo fornito alcuna spiegazione logica o giuridicamente apprezzabile circa la questione decisiva del disconoscimento della firma anche in riferimento all'esclusione dell'uso dello stesso documento da parte dell'imputato. La Corte territoriale si limita infatti a richiamare la dichiarazione e documenti estranei al punto controverso, omettendo del tutto di valutare la veridicità della sottoscrizione e di giustificare il mancato accoglimento della richiesta di perizia 3 grafica, che costituiva il mezzo istruttorio necessario per accertare la genuinità del documento e se la firma fosse apocrifa. 2.4.Col quarto motivo deduce l’errore materiale nell'indicazione del capo di imputazione. Si deduce violazione di legge per essersi riportato erroneamente nella parte descrittiva del provvedimento un capo di imputazione diverso da quello effettivamente contestato e per il quale l'imputato è stato condannato. Tale erronea indicazione non incide sulla motivazione della sentenza ma costituisce un evidente errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 del codice di rito. Quindi si chiede a questa Corte di rilevare l'errore materiale o, in subordine, di annullare la sentenza con rinvio limitatamente a tale punto affinché alla correzione proceda la Corte di merito. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Infondato è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso. La fattispecie di reato ravvisata dal giudice, nel caso di specie, è quella dell’uso di un atto destinato a confluire in ambito amministrativo - e non quella dell’uso di una scrittura privata peraltro non più prevista dalla legge come reato – di cui al combinato disposto degli artt. 76 d.p.r. 445/2000 e 489 cod. pen., procedibile di ufficio. Ed invero, al ricorrente è ascritto di avere, quale legale rappresentante della SA Costruzioni s.r.l., nel presentare alla DAP-SOA di Isernia la richiesta di rilascio dell’attestazione SOA, allegato dichiarazione sostitutive di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000 attestante falsamente l’inesistenza a carico della società di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento delle tasse e delle imposte e dei contributi previdenziali, circostanza questa risultata non corrispondente al vero, atteso che a carico della società sono emerse n. 14 cartelle dell’importo complessivo di euro 173.571,92, debitamente notificate, relative a violazioni direttamente accertate dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione oggetto di imputazione soddisfaceva l'esigenza probatoria richiesta dalla norma in questione (richiamata, peraltro, nell'editto accusatorio) ed era chiaramente finalizzate ad attestare un fatto di diretta conoscenza del 4 ricorrente: l’inesistenza a carico della società di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento delle tasse e delle imposte e dei contributi previdenziali;
ed era quindi funzionale al rilascio dell’attestazione SOA, in compresenza degli altri requisiti richiesti a tal fine. L’attestazione SOA è rilasciata dalla Società Organismo di Attestazione – SOA - che è un ente privato – s.p.a. - autorizzato e vigilato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e serve a certificare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'esecuzione di lavori pubblici per importi superiori a 150.000 euro (la relativa disciplina è contenuta nel Codice Appalti (d.lgs. 36/2023) ed è regolata principalmente dagli Allegati II.12 e II.18, che definiscono i requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici). L'attestazione costituisce l'unico documento che garantisce alle stazioni appaltanti la qualificazione dell'impresa, vincolandole nel processo di ammissione alle gare. Essa è obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero è un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori che raggiungono un determinato importo a base d’asta. Essa, in definitiva, attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni dei requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori. Le Società Organismo di Attestazione (SOA) svolgono di fatto una funzione tecnica di tipo pubblicistico (e la loro attività è sanzionabile con sanzioni amministrative). Pur essendo società private, sono società qualificate, sono autorizzate e controllate dall’ANAC, autorità pubblica, e rilasciano una certificazione (attestazione SOA) di qualità (conformità CE) - (come detto, obbligatoria per le imprese che vogliono partecipare a gare d'appalto pubblico di lavori, servizi e forniture con importo pari o superiore a 150.000 euro, garantendo il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici) – avente rilievo dinanzi alla Pubblica Amministrazione. L’attestazione che esse rilasciano è un documento ufficiale riconosciuto nell'ambito della conformità normativa. Di fatto, le SOA operano con funzioni di tipo accertativo-pubblicistico per accertare ed attestare la conformità dei requisiti delle imprese esecutrici di lavori pubblici, la loro attività di verifica è infatti propedeutica all'ammissione alle gare pubbliche, e l'attestazione da loro emessa è comunque destinata a confluire in un procedimento amministrativo che sfocia in atti aventi rilievo esterno. La dichiarazione sostitutiva di certificazione in argomento, resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000, si inserisce innanzitutto nell’ambito del procedimento che conduce al rilascio dell’attestazione SOA, e finisce quindi con l’avere funzione, a 5 sua volta, certificativa, attestando, essa, uno dei requisiti per il rilascio dell’attestazione SOA – nel caso di specie l’inesistenza, a carico della società richiedente il rilascio dell’attestazione SOA, di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi sopra indicati. Sicché non si può dubitare della procedibilità di ufficio nel caso in cui tale autocertificazione attesti – come nel caso di specie - circostanza risultata non veritiera (ex art. 50 cod. proc. pen.). In altri termini la falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione propedeutica al rilascio dell’attestazione SOA deputata ad accreditare la società richiedente a concorrere ad appalti pubblici, è destinata, per sua natura e funzione, ad essere inglobata - quale presupposto necessario – innanzitutto nell'attestazione SOA che, a sua volta, è in funzione della partecipazione alla procedura degli appalti pubblici. Del resto, questa Corte regolatrice ha già ribadito che il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021, Pizzuto, Rv. 281041, in una fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ad una selezione pubblica;
nonché Sez. 5, n. 32414 del 8/4/2019, Ciaccio, Rv. 276998 e Sez. 5, n. 9358 del 24/4/1998, Tisato, Rv. 211440). Occorre prendere le mosse dal testo dell’art. 76 T. U. n. 445 del 2000, citato nel capo di imputazione, norma che prevede che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Al comma 3 dello stesso articolo è anche stabilito che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 … sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (discende dalla lettera della legge che il rinvio, contenuto nel detto articolo del T. U. in materia di documentazione amministrativa, alle norme del codice penale non prevede una espressa delimitazione al solo trattamento sanzionatorio codicistico ma deve ritenersi formulato in maniera tale da richiedere all’interprete l’adattamento della fattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dalle 6 norme del cod. pen.; diversamente, il rinvio risulterebbe di difficilissima se non impossibile applicazione posto che le norme sulle falsità in atti sono numerose e non sarebbe chiaro ed oggettivo il criterio per la selezione del precetto contenente il trattamento sanzionatorio da applicare al caso concreto). 3. Il secondo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dedotta improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela è anch’esso infondato, militando a sostegno della procedibilità di ufficio le ragioni indicate al punto che precede nel valutare il primo motivo di ricorso. Ed invero, trattandosi di questione processuale non rilevano le ragioni errate poste nella sentenza impugnata a base del rigetto dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa già in sede di appello. Ciò che rileva è piuttosto la fondatezza o meno della questione processuale sollevata, che, come detto, è infondata. 4.Il terzo motivo di ricorso è proprio inammissibile riproponendo il tema della documentazione allegata e del disconoscimento della firma in calce all’autodichiarazione da parte dell’imputato, laddove la sentenza impugnata, nel procedere alla riqualificazione del fatto in uso di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ha posto in evidenza, in maniera del tutto logica e coerente con la fattispecie concreta accertata nel caso di specie, come non potesse mettersi in dubbio che l’unico ad avere interesse alla produzione dell’atto avente falso contenuto fosse il ricorrente, SA IC, quale legale rappresentante della società SA Costruzioni s.r.l., che peraltro, secondo quanto precisa il giudice di primo grado, non aveva mai disconosciuto la firma in sede di avvio del procedimento da parte dell’ente certificatore – ma solo in sede di esame dibattimentale - con la conseguenza che l’accertamento della paternità della firma, reclamato dal ricorrente, non potesse assumere quel rilievo dirimente che la difesa aveva inteso attribuirgli. Peraltro, le dichiarazioni sostitutive di certificazione da produrre agli organi della amministrazione pubblica, in genere, non necessariamente devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, potendo, in alternativa, essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore anche via fax o per via telematica (art. 38 d.P.R. n. 445 cit.), laddove nel caso di specie allegata all’autocertificazione, secondo quanto si precisa nella pronuncia di primo grado, vi era, invece, proprio la copia della carta d’identità del ricorrente e della sua tessera sanitaria. 7 In definitiva, la falsità della dichiarazione, nel caso di specie, è stata accertata dai giudici di merito in base a dati – di fatto - e considerazioni – probatorie - che non possono essere sindacati in questa sede di legittimità. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che nessun errore materiale risulta commesso dalla Corte territoriale nel riportare l’originario capo di imputazione che descrive il fatto addebitato all’imputato, oggetto di riqualificazione esclusivamente sul piano giuridico da parte del giudice. 6. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TA ES LL AT