Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
CC 68531 E N се O R EPUBBLIC05 28 1 /03 I 6 Z 8 9 A 1 R / 5 4 T . / S 6 N I 2 - G . E .R B R B .P L I D A L R L IN NOME DEL PO ZO ITALIANO A D E T , D E R I T A S T N ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A N E I 1 E S S 3 R E 1 I E A . T SEZIONE QUINTA CIVILE N A M Corposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.5099/2000 Dott. Giovan::i Paolini Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere Cron. 41219 Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Di Nucila Dott. Antonira Di Blasi Rel. Consigliere Ud. 10/06/2002 ha pronunciato la sequerte: Oggetto: Irpef Altri - SEN TENZA redditi Redditi - Lavore dipendente sul ricorso proposto da: Contributi canone locazione. Otcllo FOZZI, rappresentato e difeso, giusta procura in Natura redoituale. caice al ricorso, dagli Avv.ti Prof. Gaspard Falsitta a Silvia Pansieri, del Foro di Milanc, od elettivamente domiciliato presso 'Avv. Rita Gradara, Roma, via Sardegna, 40, ricorrente chw
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente dom. ciliata in Roma, via del Portoghesi Π 12, presso gli Uffici de l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresents e difende per RTE SUIREA DI CASSAZIONE legge;
CAMPIONE C 1 600 - resistente
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2/12/99 pronunciata Galia Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sez. 12, il 20/01/08, deposiLata il 28/CE/99. Udita la relazione della causa svolta a i'udienza del 10/06/2002 dai Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Schir Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette Padova retuificava le dichiarazioni presentate da EL Pozzi per gli anni 1987 e 1988 in dipendenza del maggior imponibile derivante dagli importi corrispostigli, a titolo di differenza canone di locazione, dall'Istituto Bancaric di cui lo stesso era dipendente. L'impugnazione del contribuento per vedere riconosciuta ia non imponibilità di tali emolumenti veniva respinta свя dall'adica Commissione Tributaria Provinciale ne!! a considerazione della relativa natura reddituale. 'interposto appello veniva rigettato dalla decisione epigrafo indicata che escludeva il carattere risarcitorio delle erogazioni, -iaffermandonc la natura retributiva. 11 contribuente con ricorso notificato il 03/03/2000 ed 2 affidato ad un mezZO, ha chiesto la Cassazione della decisione di appello. Con contro ricorso notificato il 29/03/2000 1'Amministrazione Finanziaria ha chiesto dichiararsi nammissibile e, comunque, infondata la proposta impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il contribuente impugna la decisione d appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del DPR 29/09/73 n. 547 degli artt. 6, 46 0 48 del TO 22/12/86 n. 917, nonché per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La sentenza vicne censurata per avere affermato il carattere reddituale non risarcitorio delle SCIILTE percepite dal contribuente per avere ricompreso nella puz ampia previsione dell'art. 48 del DPR n. 597/73 e dell'analogo disposizione del DPR Π. 917/96, erogazioni, quali quelle di che traltasi, che giammai DOSSONO essere concettualmente considerate corrispettive di prestazioni rese dal dipendente. L'interpretazione della normative, così come resa da l giudice ci. appello, si presterebbe 31 duboic di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 53 comma II e 3 comma I della Carta fondamentale. La denuncia è infondata. 3 Ritiene, infatti, il Collegio che il caso in esame vada deciso alia stregua dell'ormai Consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. I 2212 cel 28/02/2000; n. 2604 dell 08/03/00; n. 2611 del1'08/03/00; n. 3330 del 21/03/00), peraltro condiviso, secondo cu' l'indennità di alloggio, ccri sposta dal datore di lavoro 51 dipendente trasferito, a titolo di rimborso del maggior салоне di locazione, che questi debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione, ha natura reddi tuale A Mon risarcitoria e, quindi, soggetta ad imposizione fiscale por il suo intero awentare. Ciò ne! la considerazi.cre che il rimborso √ spese dirette コ soddisfare esigenze personali di vita de dipendente od a realizzare le condizioni che lo mettono in grado di svolgere la prestazione di lavoro dovuta e di produrre relativo reddito, costituisca una componente della retribuzione, tassabile sia ai sensi del DPR n. 597/73 come purc del DFR n. 917/86 (Cass. n. 7703 del 07/06/001, in quanto avente funzione del vantaggio сле i l catore di lavorocompensativa riceve Calla prestazione dalie energie che il stessadipendente spende per compiere la prestazione (Cass. n. 13182 del 02/10/00; n. 13497 del 30/10/01). La considerazione che l'erogazione di che trattasi no n 4 costituisce Kera reintegrazione patrimoniale avente natura risarcitoria, ma configura Orl incentivo economico contrattualmente corrisposto in relazione ad un particolare modo di configurarsi della prestazione di lavoro, rende manifestamente infonda a la questione sollevata d'illegittimità costituzionale. Il ricorso va, dunque, rigettato. La natura della problematica affrontata e i'epoca del consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali conferma i in questa sede, rendono equa la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 10 Giugno 2002. Li Prosidiente Dot!. Giovanni Papi - Il Consigliere Relatore Estenscra IL CANCELLIERE C- Tale p Talarico Dott. Anton: Di asi DEPOSITATO IN CANCELLERIA * 4 APR. 2003 Roma IL CANCELLIERE C ✓