Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SETTIMO MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato STEFANO NESPOR, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
AR AD;
- intimata -
avverso la sentenza n. 163/01 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/06/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di imposta ICI per l'anno 1995 presentata al comune di Settimo Milanese dalla contribuente signora OT AD. Il ricorso presentato dalla contribuente, che impugnava il rifiuto opposto dal comune, veniva accolto dalla commissione di primo grado, confermata in grado d'appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza 163/64/01 pronunciata il 23 febbraio 2001 e depositata in cancelleria il 12 luglio successivo. Il giudice d'appello respingeva l'impugnazione dell'Ufficio argomentando che gli immobili di proprietà degli stessi comuni, enti impositori dell'ICI, erano esentati dall'imposta anche quando la proprietà superfidaria era stata affidata ad un terzo con diritto alla devoluzione gratuita in favore dell'ente concedente al termine di scadenza della concessione, e che di conseguenza il Comune stesso non poteva esercitare alcun diritto di rivalsa nei confronti del superfidario.
Con atto notificato a mezzo del servizio postale l'8 e 9 novembre 2001 propone ricorso per Cassazione, con un motivo, il Comune di Settimo Milanese. L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione il Comune ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dell'art. 952 del codice civile.
Secondo l'ente impostore quest'ultima norma individua due distinte ipotesi, quella del diritto di superficie in senso stretto e quella del diritto di superficie in senso lato.
Il primo consisterebbe nell'attribuzione da parte del proprietario del fondo ad un terzo dello jus aedificandi a favore di un terzo che acquisterebbe la proprietà della costruzione edificata, mentre il diritto di superficie in senso lato consisterebbe nella alienazione di una costruzione già esistente, separandone la proprietaria da quella del fondo.
In questo caso la proprietà della costruzione passa immediatamente all'acquirente, mentre nell'altra ipotesi il passaggio di proprietà avviene solo quando la costruzione viene effettuata. Per gli artt. 3 e 5 del decreto fino a quando la costruzione non fosse stata ultimata legislativo il soggetto passivo dell'imposta era il proprietario del suolo, mentre nel periodo successivo lo era il proprietario del fabbricato.
Dalla data di ultimazione dei lavori, infatti, l'oggetto di tassazione ICI era costituito dal fabbricato.
Nel caso di terreno comunale concesso in superficie l'edificazione del fabbricato rendeva applicabile l'ICI a carico della cooperativa concessionaria, ovvero degli stessi assegnatari nella loro qualità di proprietari del fabbricato realizzato sui suolo concesso in proprietà superficiaria dal comune.
Soltanto prima della realizzazione della costruzione il tributo gravava sul proprietario del suolo edificabile.
Con l'edificazione, anche quando il diritto di superficie fosse stato stabilito a tempo indeterminato, si realizzava invece una scissione tra proprietà del suolo e proprietà della costruzione edificata sul suolo stesso.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 952 cod. civ., contemplando la costituzione del diritto di superficie, stabilisce che il proprietario di un fondo può concedere ad altri il diritto di fare e di mantenere al di sopra del suolo una costruzione, acquistandone la proprietà, ovvero può alienare, separatamente dalla proprietà del suolo, la proprietà della costruzione già esistente.
Il titolare di diritto di superficie, quindi, per espressa definizione normativa, è proprietario del fabbricato che realizzi in attuazione della facoltà conferitagli o che sia stato in precedenza edificato;
in entrambe le situazioni si determina così una scissione orizzontale dell'assetto dominicale, nel senso che il concedente mantiene la proprietà del suolo ed il superficiario acquista la proprietà dell'opera sovrastante.
Tale scissione si verifica anche se la superficie è stabilita a tempo determinato, dato che l'art. 953 cod. civ. considera compatibile con la costituzione del diritto l'apposizione di una scadenza, e stabilisce che il sopraggiungere di essa segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo, muovendo dunque dall'implicita premessa della titolarità della proprietà del fabbricato in capo al superficiario fino alla scadenza medesima.
In coerenza con dette norme generali vanno intesi gli artt.
1-3 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (nella formulazione in vigore prima delle modificazioni Introdotte a partire dal primo gennaio 1998 con l'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446), secondo cui l'ICI presuppone il possesso di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, e grava sui proprietari di tali beni (od i titolari di usufrutto, uso, abitazione), ovvero, in caso di superficie (enfiteusi o locazione finanziaria), sui concedenti, con rivalsa verso i superficiali enfiteuti o locatari.
Con la realizzazione del fabbricato, l'area ed il proprietario di essa escono invece dall'ambito oggettivo e soggettivo del tributo, il quale investe l'edificio e configura obbligazione del suo proprietario, anche se non proprietario ma solo superficiario del suolo.
Di conseguenza - come già rilevato da questa Corte con il principio di diritto qui espresso e cui si aderisce (Cass. Civ., 12 giugno 1999, n. 5802, 2 luglio 1999, n. 6809, 10 luglio 1999, n. 7273, 2 agosto 2000, n. 10137, primo agosto 2002, n. 11460), l'edificazione di un fabbricato su di un terreno comunale concesso in superficie in favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari rende applicabile l'ICI a carico prima della cooperativa, e successivamente, una volta avvenute le assegnazioni ai soci, a carico degli stessi assegnatari, in quanto proprietari del manufatto che insiste sul suolo, o di parte di esso.
3. Di conseguenza il ricorso è fondato, e deve essere accolto, mentre la sentenza deve essere cassata. Dato che la decisione in diritto adottata con questa sentenza esaurisce la materia del contendere senza che residuino questioni ulteriori da sottoporre ad un giudice di rinvio, la Corte deve decidere nel merito ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 384 c.p.c., e respingere la domanda di rimborso della contribuente.
Tenuto conto delle circostanze, e dell'esistenza di decisioni di segno difforme nel corso del procedimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, respinge la domanda di rimborso. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004