Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4290
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Sentenza 24 marzo 2003

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La penalità prevista dall'art. 17, quarto comma, primo periodo, legge n. 576 del 1980, nel testo modificato dall'art. 9, legge n. 141 del 1991, nel caso di omessa (annuale) comunicazione del reddito da parte dei professionisti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria, ma il pagamento in misura ridotta può essere effettuato esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dalla disposizione speciale contenuta nel secondo periodo del quarto comma dell'art. 17, cit., in quanto l'inciso contenuto nell'art. 12, legge n. 689 del 1981 ("salvo che non sia diversamente stabilito") fa escludere che ad essa sia applicabile la norma generale recata dall'art. 16, legge n. 689 del 1981, in materia di pagamento in misura ridotta delle sanzioni sanzioni amministrative pecuniarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4290
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4290
    Data del deposito : 24 marzo 2003

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