Sentenza 24 marzo 2003
Massime • 1
La penalità prevista dall'art. 17, quarto comma, primo periodo, legge n. 576 del 1980, nel testo modificato dall'art. 9, legge n. 141 del 1991, nel caso di omessa (annuale) comunicazione del reddito da parte dei professionisti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria, ma il pagamento in misura ridotta può essere effettuato esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dalla disposizione speciale contenuta nel secondo periodo del quarto comma dell'art. 17, cit., in quanto l'inciso contenuto nell'art. 12, legge n. 689 del 1981 ("salvo che non sia diversamente stabilito") fa escludere che ad essa sia applicabile la norma generale recata dall'art. 16, legge n. 689 del 1981, in materia di pagamento in misura ridotta delle sanzioni sanzioni amministrative pecuniarie.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via Barberini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maurizio de Stefano, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
GA LA, elett.te dom.ta in Roma, Via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Alfieri, che unitamente all'Avv. Paolo Bortoluzzi la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso e da ultimo d'officio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona n. 493 del 30.5.2000 (R. G. n. 140/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.11.2002 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Maurizio de Stefano per la ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la rimessione del ricorso stesso alle Sezioni Unite della Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, poi riuniti, l'Avv. LA GA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Ancona la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza Forense e chiedeva, per quanto ancora interessa, che fossero dichiarate estinte, a seguito dei pagamenti in misura ridotta da essa eseguiti ai sensi dell'art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, le sanzioni previste dall'art. 17, quarto comma, l. 20 settembre 1980 n. 576, come modificato dall'art. 9, primo comma, l. 11 febbraio 1992 n. 141, oggetto di due cartelle esattoriali, notificatele dalla Cassa, per avere ella omesso di comunicare i redditi professionali (anche se inesistenti) relativi agli anni 1992 e 1993. La ricorrente domandava altresì che la convenuta fosse condannata a restituirle le somme da essa versate per intero, oltre a quelle corrisposte in misura ridotta, a fronte delle suddette cartelle esattoriali.
Costituitasi in giudizio, la Cassa convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo, in particolare, che per la natura speciale della disciplina dettata dalla legge n. 576 del 1980 non sono applicabili, nei rapporti fra i professionisti e la Cassa, le disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981 contrastanti con tale disciplina e, segnatamente, la norma relativa alla possibilità del pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
Con sentenza del 24 giugno 1997 il Pretore rigettava i ricorsi, in base al rilievo che l'automaticità della penalità prevista dall'art. 17 della legge n. 576 del 1980 e la sua determinazione in misura fissa rendevano inapplicabile alla materia la norma di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981. Questa decisione, impugnata dalla GA, veniva riformata dal Tribunale di Ancona con sentenza del 30 maggio 2000, con la quale la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza Forense veniva condannata a pagare all'appellante la somma di L. 1.723.667, oltre agli interessi legali.
Il Tribunale, premesso che la penalità contemplata dall'art. 17, quarto comma, della legge n. 576 del 1930, come sostituito dall'art. 9, primo comma, della legge n. 141 del 1992, ha natura afflittivo-
amministrativa e non disciplinare, osservava che alla fattispecie era applicabile, in virtù del precedente art. 12, l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che regola il pagamento in misura ridotta per le violazioni che prevedono il versamento di una sanzione amministrativa e il cui terzo comma ammette tale possibilità anche nei casi in cui le norme antecedenti non consentivano l'oblazione, a nulla rilevando, conformemente a quanto aveva affermato la Corte di Cassazione in una analoga fattispecie, che la sanzione nel caso in esame sia prevista in misura fissa.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza Forense in base ad un unico, complesso motivo.
Ha resistito con controricorso la GA.
La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dell'impugnazione la Cassa ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 e 16, commi primo ed ultimo, l. 24 novembre 1931 n. 689, con riferimento all'art. 17, quarto comma, l. 20 settembre 1980 n. 576, come sostituito dall'art. 9, primo comma, l. 11 febbraio 1992 n. 141 e in relazione agli artt.
12, 14 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale di Ancona abbia ritenuto che la penalità prevista dal suddetto art. 17, quarto comma, della legge n. 576 del 1980 abbia natura di sanzione amministrativa e che, per conseguenza, alla stessa sia applicabile la disposizione contenuta nell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 che prevede la possibilità del pagamento in misura ridotta. La medesima ricorrente, dopo avere riportato il contenuto delle disposizioni di legge applicabili alla materia (sia quelle della legge n. 689 del 1981, sia quelle della legge n. 576 del 1980), in particolare sostiene: a) che il giudice dell'appello non ha considerato che, in base all'art. 12 della legge n. 689 del 1981 la disciplina contenuta nel Capo 1^ di quest'ultima legge si applica a tutte le violazioni per le quali è disposta la sanzione del pagamento di una somma di danaro solamente se non sia diversamente stabilite ne' ha tenuto conto del carattere speciale della penalità, essendo la stessa prevista in misura fissa - non assume, infatti, rilevanza l'elemento soggettivo dell'illecito - ed all'interno di un sistema previdenziale ugualmente speciale, in quanto riservato soltanto ad una determinata categoria di cittadini (quella degli esercenti la professione forense); b) che il carattere speciale della disciplina, con l'impossibilità di applicare la norma di cui al suddetto art. 16 della legge n. 689 del 1981, deriva dalla previsione contenuta nel quarto comma dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980, il quale ammette una espressa ipotesi di riduzione della penalità; c) che dalla normativa che regola l'imposizione della penalità non è prevista la i previa contestazione della violazione amministrativa;
d) che per la prescrizione del diritto della Cassa di esigere la penalità è previsto il termine di dieci anni e non di cinque anni, come è stabilito dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981; e) che la violazione dell'obbligo della comunicazione, di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980, come modificato dall'art. 9 della legge n. 141 del 1992, integra una vera e propria infrazione disciplinare e non può essere equiparata agli apparati sanzionateci contemplati dagli altri sistemi previdenziali;
f) che, al contrario di quanto ha ritenuto il giudice dell'appello, la penalità integra non già una sanzione amministrativa, ma una sanzione civile, avendo lo scopo di risarcire il danno, in misura predeterminata e forfettaria - e, quindi, insuscettibile di riduzione, alla stregua di quanto è previsto dall'art. 1382 c.c. riguardo alla clausola penale e senza necessità di costituzione in mora del debitore - subito dalla Cassa per l'attività di indagine dalla stessa posta in essere per l'accertamento della violazione "con spendita di risorse economiche"; g) che la natura di sanzione civile deriva anche dal rilievo che la sanzione amministrativa "viene applicata d'autorità dall'amministrazione", a garanzia del rapporto fra tutti i cittadini e la pubblica amministrazione, prescindendo dalla appartenenza del soggetto ad una determinata categoria;
h) che, per conseguenza, non possono essere condivise le argomentazioni svolte in una recente sentenza emanata dalla Corte di Cassazione (quella n. 9725 del 25 luglio 2000), secondo cui la penalità in questione rientra fra le sanzioni amministrative;
i) che in modo errato il Tribunale di Ancona ha parlato di "oblazione", dato che la legge fa riferimento all'istituto dell'oblazione solamente nel terzo comma dell'art. 16, mentre per il resto, a proposito della facoltà concessa a colui che pone in essere la violazione, è usata la locuzione "pagamento in misura ridotta". Il ricorso è fondato nei limiti che saranno indicati.
1.1. In primo luogo, deve essere condivisa la tesi sostenuta dal giudice dell'appello e contrastata dalia Cassa ricorrente secondo cui la penalità prevista dall'art. 17 l. 20 settembre 1980 n. 576, modificato dall'art. 9 l. 11 febbraio 1992 n. 141, ha natura di sanzione amministrativa.
Il primo comma di tale articolo sancisce l'obbligo per "tutti gli iscritti agli albi degli avvocati" di comunicare alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, ogni anno ed entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione inviata all'Ufficio delle Imposte, l'ammontare "del reddito professionale di cui all'art. 10, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente", disponendo che la comunicazione deve essere fatta anche se la dichiarazione fiscale non è stata presentata o è negativa. La violazione di questo specifico obbligo (unitamente a quello di rendere una comunicazione conforme al vero) è punita, a norma del quarto comma primo periodo, con l'imposizione di una penalità "pari alla metà del contributo soggettivo minimo........". Ai sensi del secondo periodo del medesimo quarto comma, peraltro, la penalità è ridotta della metà se la comunicazione (o la rettifica di quella non conforme al vero) venga effettuata dopo la scadenza del termine previsto nel primo comma, ma entro novanta giorni da tale scadenza. L'omissione della comunicazione o il ritardo o la non conformità al vero della comunicazione medesima sono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine, ai sensi del quinto comma primo periodo, "per la valutazione dell'iscritto sul piano disciplinare".
1.2. Come ha avuto modo di affermare questa Corte nella sentenza segnalata nel ricorso per cassazione (Cass. 25 luglio 2000 n. 9725), dal tenore delle norme contenute nel quarto comma dell'articolo si desume la natura di sanzione amministrativa ("afflittiva pecuniaria") della penalità comminata in caso di omessa comunicazione o di comunicazione infedele. Tale natura risulta evidente ove si consideri che, come è stato precisato nella suddetta sentenza, la penalità si presenta come una sanzione che è dovuta per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, imposto a tutela dell'interesse generale (della categoria facente parte del subsistema previdenziale disciplinato dalla legge) e allo scopo di un ordinato svolgimento del rapporto obbligatorio con l'ente erogatore delle prestazioni, "indipendentemente dall'aver dato luogo ad una evasione contributiva".
D'altra parte, la penalità non può rappresentare una sanzione civile (o somma aggiuntiva), perché la stessa - come è previsto per le sanzioni amministrative regolate nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (v., al riguardo e solo a titolo di esempio, l'art. 30 l. 21 dicembre 1978 n. 843 e, più di recente, l'art. 1, comma 217 lett. b, l. 23 dicembre 1996 n. 662) - è del tutto avulsa da qualsiasi ipotesi di inadempimento contributivo e non integra, quindi, un risarcimento del danno per il ritardato pagamento dei contributi obbligatori dovuti all'ente previdenziale. Tale danno, infatti, non può consistere - come mostra di ritenere la ricorrente, secondo cui l'ammontare in tal caso sarebbe predeterminato e forfettario - nel ristoro delle spese erogate dalla Cassa per l'accertamento dell'infrazione, dal momento che nel nostro ordinamento previdenziale, sia generale che particolare (vale a dire, sia nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sia nei singoli sistemi esclusivi o esonerativi della medesima), la sanzione civile è sempre collegata, anche nell'ammontare, al mancato adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro, dovuta dal soggetto tenute al versamento dei contributi previdenziali o assistenziali previsti obbligatoriamente dalla legge, mentre la sanzione amministrativa è prevista o in aggiunta della sanzione civile o nelle ipotesi, come quella in esame, nelle quali non ricorre un inadempimento contributivo.
Inoltre, contrariamente a quanto pure afferma la Cassa ricorrente, premesso che nessuna rilevanza può avere, allo scopo di definire la natura della sanzione, il termine prescrizionale stabilito dalla legge o il fatto che occorra o no una vera e propria contestazione da parte dell'ente impositore (nel senso affermativo, vale a dire che sia necessaria la contestazione, v., peraltro, la suddetta sentenza già resa nella materia da questa Corte), la penalità prevista dal quarto comma del suddetto art. 17 non ha natura disciplinare, dovendo in proposito distinguersi la fattispecie regolata in tale quarto comma da quella disciplinata nel comma immediatamente successivo: la prima riguarda il rapporto fra la Cassa e il professionista, il cui comportamento emissivo è punito con una penalità di ammontare prede finito dalla legge (elemento, quest'ultimo, che non impedisce di considerare la penalità come una vera e propria sanzione amministrativa: v. in proposito Cass. 19 maggio 1989 n. 2407, cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata), il secondo concerne il rapporto con il competente Consiglio dell'ordine, il quale, indipendentemente dalla medesima penalità, può sottoporre il professionista a procedimento disciplinare per infliggergli una determinata sanzione (parimenti disciplinare).
2.1. Tenuto conto della natura giuridica che deve essere attribuita, per tutte le ragioni esposte, alla penalità di cui si discute, non contrasta con le suddette ragioni l'ulteriore tesi sostenuta dalla ricorrente, con le relative conseguenze, circa il carattere speciale delle disposizioni contenute nell'art. 17 l. 20 settembre 1980 n. 576, come modificato dall'art. 9 l. il febbraio 1992 n. 141 - in particolare, quella di cui al quarto comma, secondo periodo - rispetto alla norma di cui all'art. 16, primo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689. Quest'ultima norma, come è noto, in caso di sanzioni amministrative collegate a violazioni previste da disposizioni di legge emanate sia in epoca anteriore alla sua entrata in vigere (anche quelle per le quali non era consentita l'oblazione), sia successivamente, ammette il pagamento della sanzione in misura ridotta (terza parte del massimo previsto o, se più favorevole, doppio del minimo della sanzione edittale) qualora il pagamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Di questa disposizione di legge - soprattutto per determinarne l'ammontare - si è avvalsa la GA per eseguire il pagamento della penalità regolata dall'art. 17 della legge n. 576 del 1980; e la sua consequenziale domanda di estinzione della sanzione è stata, come è stato esposto in narrativa, accolta dal Tribunale di Ancona, il quale, per questa ragione, ha condannato la Cassa a restituirle l'intera somma - pari alla sanzione piena - portata dalle cartelle esattoriali.
Il giudice dell'appello, nel motivare la decisione emessa, dopo avere rilevato che l'art. 12 della legge n. 689 del 1981 prevede la generale applicabilità delle disposizioni contenute nel Capo 1^ (nel quale è compreso l'art. 16) per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa, ha osservato che la "procedura estintiva" non può ritenersi preclusa dall'inciso "salvo che non sia diversamente stabilito" contenuto nel medesimo art. 12, dal momento che la legge n. 576 del 1980, anche dopo le modifiche alla stessa apportate dalla successiva legge n. 141 del 1992, "non contiene alcun espresso divieto alla possibilità di oblazionare la sanzione prevista per la violazione dell'obbligo di comunicazione alla Cassa".
Ora, a parte l'improprietà terminologica risultante dall'impiego della parola "oblazionare" che però, al contrario di quanto adombra la ricorrente, non ha assunto sostanziale rilievo nella decisione finale poi emanata - l'errore di fondo commesso dal giudice dell'appello consiste nell'aver attribuito all'inciso sopra indicato un significato più limitato di quello che il legislatore ha inteso assegnargli.
L'art. 12, nel disporre la generale applicabilità delle norme del Capo 1^ della legge n. 689 del 1931, esclude tale applicabilità, proprio per effetto dell'inciso sopra indicato, non solo nei casi in cui una determinata norma di legge (prevedente una sanzione amministrativa) in modo espresso stabilisca che non possa farsi luogo al pagamento in misura ridotta, come ha ritenuto il giudice dell'appello, ma anche nelle ipotesi riguardo alle quali tale ridotto pagamento sia autonomamente disciplinato mediante la previsione di specifiche condizioni e modalità (diverse da quelle poste dall'art. 16). A ritenere diversamente, si finirebbe con il ritenere che nell'ordinamento sia consentita, non si sa bene se in via alternativa o cumulativa, la scelta di un duplice pagamento in misura ridotta, la prima opzione essendo resa possibile dalla disposizione generale (quella contenuta nell'art. 16 della legge n. L. 89 del 1981), la seconda dalla disposizione della legge speciale;
e si potrebbe addirittura sostenere - con l'ipotizzare che il secondo periodo del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980 (e successiva modifica) preveda una fattispecie autonoma di infrazione rispetto a quella contemplata dal primo periodo del medesimo comma l'ammissibilità di un pagamento effettuato in misura ridotta secondo le regole dettate dalla disposizione di carattere generale, ma operato sulla già eseguita riduzione della sanzione secondo la disciplina posta dalla norma speciale. Conclusione, quest'ultima, che, oltre a contrastare con la retta interpretazione che deve essere data all'art. 12 della legge n. 689 del 1981 (quanto all'inciso sopra indicato), sarebbe pure contraria sia alla lettera del suddetto secondo periodo del quarto comma, che non a caso inizia con le parole "Tale penalità" proprio per indicare che la penalità è la stessa di quella stabilita nel primo periodo, sia alla logica insita nel sistema dal momento che il premio per il ravvedimento operoso in tal caso finirebbe con il comportare, oltre ogni più ragionevole previsione, il pagamento di una somma di ammontare pressoché irrisorio rispetto alla misura dell'originaria sanzione. Avuto riguardo a questi rilievi, si deve affermare che il pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa può essere sempre eseguito mediante l'applicazione dell'art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 6S9 (anche quando manca, nella norma che prevede l'infrazione,
l'espresso rinvio a quest'ultima disposizione), salva però l'esistenza di una specifica ed autonoma previsione contraria, nel duplice senso che tale previsione o escluda che la sanzione possa essere adempiuta in misura ridotta o detti una precisa disciplina proprio riguardo al ridotto pagamento, conferendo in via autonoma al contravventore la relativa facoltà e stabilendo le condizioni, i termini e le modalità. Ricorrendo un'ipotesi siffatta, invero, deve farsi ricorso al principio generale secondo cui la legge speciale deroga a quella generale.
2.2. Norme speciali sono quelle già menzionate nel precedente punto 1^ e facenti parte dell'ampio sistema dell'assicurazione generale obbligatoria e che meritano di essere richiamate, i mò di esempio, ancora una volta.
L'art. 30 l. 21 dicembre 1973 n. 343 contiene, nel secondo comma, la previsione di una sanzione amministrativa per l'omessa denuncia contributiva - da farsi dai datori di lavoro all'INPS, entro un certo termine, in relazione a periodi di paga scaduti (come recita il primo comma) - ma consente nel terzo comma il pagamento della sanzione in misura ridotta (di un quarto) "qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno". Parimenti, l'art. 1, comma 217 lett. b, l. 23 dicembre 1996 n. 662, dopo avere previsto il pagamento di una sanzione una tantum, da eseguirsi nei confronti dell'INPS "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero", permette che la sanzione possa essere adempiuta nella minore misura del trenta per cento "sempreché il versamento sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa".
Queste disposizioni di legge - che, come giova ribadire, vengono indicate solo a titolo esemplificativo fra le tante che dettano un'analoga disciplina nella materia della previdenza obbligatoria (v. peraltro, successivamente, l'art. 116, dodicesimo comma, l. 23 dicembre 2000 n. 338, con il quale è stata disposta l'abolizione della maggior parte delle sanzioni amministrative previste nella materia previdenziale, ma del quale nel presente giudizio non è necessario l'esame) - dimostrano che il legislatore previdenziale, dopo avere stabilito che il soggetto inadempiente (rispetto al termine fissato) è tenuto a versare all'ente impositore una sanzione pecuniaria - collegata al solo fatto dell'inadempimento e svincolata dall'ammontare di connessi contributi eventualmente evasi - ha però previsto che in caso di ravvedimento operoso il pagamento possa essere eseguito in misura ridotta. Trattasi di norme speciali, che derogano alla disciplina generale risultante dall'art. 16 della legge n. 689 del 1931: della quale, per conseguenza, proprio per il disposto del precedente art. 12 (e a causa dell'inciso sopra indicato), non è consentita l'applicazione.
Pure speciale è la disposizione di cui si discute, racchiusa nel quarto comma secondo periodo dell'art. 17 l. 20 settembre 1980 n. 576 (come modificato dall'art. 9 l. 11 febbraio 1992 n. 141), la quale, come è stato detto sopra, espressamente ammette che la penalità inerente alla omessa comunicazione alla Cassa possa essere adempiuta in misura ridotta (la meta dell'originaria sanzione) "se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine".
Questa norma, dettata all'interno di un sistema esclusivo, ricalca le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti che regolano, con contenuto pressoché analogo, identiche situazioni. E si deve, quindi, affermare che, parimenti a quanto è disposto nel generale ordinamento della previdenza sociale gestita dall'INPS, la presenza nell'ordinamento della previdenza forense di una disposizione di legge speciale, emanata per permettere il pagamento in misura ridotta di una determinata sanzione amministrativa, impedisce l'applicazione della norma generale contenuta nell'art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689; con la conseguenza che, su questo punto della controversia, debbono ritenersi fondate le censure dedotte dalla Cassa di Previdenza e di Assistenza Forense, essendo la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Ancona contraria alla legge. Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso proposto dalla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte. La causa deve essere, quindi, rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Bologna e che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: "Fermo restando che la penalità prevista dall'art. 17, quarto comma primo periodo, l. 20 settembre 1980 n. 576, modificato dall'art. 9 l. 11 febbraio 1992 n. 141, in caso di omessa (annuale) comunicazione del reddito da parte dei singoli professionisti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ha natura giuridica di sanzione amministrativa, il pagamento in misura ridotta di tale penalità può essere effettuato esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dalla disposizione speciale contenuta nel secondo periodo del medesimo quarto comma dell'art. 17, senza possibilità di applicare la norma generale contenuta nell'art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 639 e relativa al pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, dal momento che a tale applicazione osta l'inciso salvo che non sia diversamente stabilito contenuto nell'art. 12 di quest'ultima legge".
Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2003