Sentenza 25 settembre 2003
Massime • 1
La richiesta di convalida da parte del P.M. del provvedimento del questore emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive è legittimamente motivata allorché dal suo tenore risulti che il pubblico ministero abbia esaminato gli atti e abbia ritenuto sussistenti i presupposti previsti dalla legge per l'emanazione del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2003, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 25/09/2003
Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 04250/2003
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 002453/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA ST N. IL 07/11/1977;
avverso ORDINANZA del 09/11/2002 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI Edoardo;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO Giuseppe cha ha chiesto il rigetto del ricorso;
e la memoria depositata il 25 luglio 2003 dal difensore;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
1. PI AN ricorre per Cassazione contro l'ordinanza del gip del tribunale di Roma che in data 9 novembre 2002 ha convalidato il provvedimento del questore di Roma con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, gli veniva prescritto di presentarsi per la durata di armi tre presso gli uffici del commissariato Esposizione in Roma.
Il ricorrente in particolare denunzia: a) la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto il gip non ha tenuto conto delle eccezioni formulate con memoria difensiva del 9 novembre 2002, "presentata nell'orario di apertura al pubblico nella cancelleria del gip preso il tribunale di Roma"; b) la mancanza di motivazione sia della richiesta di convalida del P.M. che dell'ordinanza impugnata;
c) d) la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali le prescrizioni erano state imposte nella misura massima di tempo consentita;
e) la integrale riproposizione delle censure già formulate con la memoria del 9 novembre 2002, non presa in esame dal gip.
2. I motivi di ricorso sono infondati.
Quanto al primo motivo non vi è alcuna prova che le memorie siano state presentate in tempo utile per l'esame da parte del giudice, atteso che il termine per la convalida scadeva il 9 novembre, 2002, alle ore 13,15. Il ricorrente, infatti, ha affermato, senza ulteriori precisazione, che l'atto venne depositato in cancelleria nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio, facendo da ciò derivare l'esistenza del vizio denunziato, non considerando che, ai fini della dimostrazione dell'assunto che la decisione era stata presa dopo il deposito della memoria, era suo onere chiedere il rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito della stessa in cancelleria (art. 116, 3 bis, c.p.p.) con l'indicazione dell'ora in cui era stata presentata (art. 111, comma 1, stesso codice).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il PI si duole del fatto che la motivazione del decreto del P.M. consista nel solo richiamo alla esistenza dei presupposti previsti dalla legge per imporre le prescrizioni.
La doglianza non può essere condivisa.
Lo scopo della motivazione nel caso in esame (non differentemente di quanto avviene per gli istituti in certo senso analoghi del fermo e dell'arresto) è quello di consentire un primo vaglio del provvedimento amministrativo da parte del P.M. che, qualora si avveda della sua illegittimità, ne può far cessare immediatamente la efficacia non richiedendone la convalida al gip.
È, pertanto, legittima, considerato anche che il procedimento è scandito da termini perentori, una motivazione - come quella in esame - dalla quale risulta che il P.M. ha esaminato gli atti e ha ritenuto che sussistevano i presupposti previsti dalla legge per la emanazione del provvedimento.
Quanto al difetto di motivazione dell'ordinanza del gip, il ricorrente non ha considerato che il giudice ha fatto proprio "per relationem" il provvedimento del questore, per cui la motivazione non è costituita soltanto dal testo del provvedimento giurisdizionale, ma da questo e dal testo del provvedimento del questore, al quale correttamente il gip ha fatto riferimento, trattandosi di atto ben conosciuto dal ricorrente al quale era stato notificato (per la legittimità della motivazione "per relationem", vedi Cass., sez. unite, 21 giugno 2000. n. 17, RV. 216664). Tanto precisato, non sussiste neanche il vizio di mancanza di motivazione sulla pericolosità del ricorrente e sulla adeguatezza della durata della misura.
Il giudizio formulato dal giudice non può, infatti, ritenersi manifestamente illogico se si considera che il ricorrente si è abbandonato a sfoghi di violenza gratuita, risultando dal provvedimento del questore che il "PI AN - in occasione di tafferugli verificatisi presso lo Stadio Olimpico, poco prima dell'incontro di calcio - è stato visto, da personale in servizio di O.P., partecipare attivamente al lancio di oggetti contundenti (nello specifico pietre) contro le Forze dell'Ordine ivi presenti. Una volta, bloccato, lo stesso ha opposto resistenza colpendo ripetutamente gli operanti e causando loro lesioni personali". Il ricorrente ha, altresì, riproposto le eccezioni contenute nella memoria depositata nella cancelleria del gip, facendone oggetto di motivi di ricorso per Cassazione.
Con tale memoria, integralmente riportata nel ricorso, il ricorrente sosteneva che doveva essere esclusa la sua pericolosità per l'ordine pubblico negli stadi in quanto per i fatti di cui al provvedimento del questore non aveva subito condanna avendo patteggiato la pena;
che il questore aveva illegittimamente disposto il divieto di accesso anche in strutture completamento autonome da quelle sportive, quali gli scali aerei, le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali;
che non si era tenuto conto che egli svolgeva l'attività di "erogatore di carburanti", con turni di lavoro stabiliti mensilmente e, quindi, incompatibili con la prescrizione di presentarsi negli uffici del commissariato.
Al riguardo deve osservarsi: la valutazione della pericolosità per l'ordine pubblico va condotta in base ad elementi indiziari ed implica un giudizio sulla persona del prevenuto, mentre la responsabilità penale riguarda, in primo luogo, la prova del fatto e la sua attribuibilità ad una determinata persona.
La circostanza, quindi, che non sia stato accertato con sentenza di condanna la responsabilità penale per i fatti di cui al provvedimento del questore perché il ricorrente ha patteggiato è circostanza del tutto ininfluente.
Il divieto di accesso è una misura di carattere amministrativo nei confronti della quale il ricorrente avrebbe potuto proporre ricorso al TAR. La compatibilità degli orari di lavoro non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, trattandosi di questione di fatto e prevedendo, peraltro, la stessa legge la possibilità di soluzioni concordate con la questura (art. 6, comma 8, legge 401/89). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004