Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della valutazione della configurabilità della trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, per stretta pertinenza dell'abitazione deve intendersi il luogo che sia da questa immediatamente raggiungibile senza soluzione di continuità spaziale e che, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinato esclusivamente alla vita privata di chi dimora nel fabbricato in cui è compreso l'appartamento o la casa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di aggravamento degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto che si era recato in un'area condominiale circondata dai muri perimetrali del fabbricato in cui risiedeva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2013, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/12/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 2291
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 40917/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA SC N. IL 07/04/1974;
avverso l'ordinanza n. 4737/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 09/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 agosto 2013 il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto dal difensore di CE ES avverso l'ordinanza del 10 giugno 2013 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, che, in sostituzione degli arresti domiciliari, gli applicava la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo tre motivi:
violazione dell'art. 350 c.p.p., comma 7, e art. 357 c.p.p., commi 2 e 3 in relazione agli artt. 273 e 276 c.p.p. e vizio motivazionale correlato;
violazione degli artt. 276 e 299 c.p.p. e vizio motivazionale correlato;
vizio motivazionale per contraddittorietà dell'ordinanza con l'annotazione dei carabinieri del 30 maggio 2013 per cui non sarebbe stata violata la cautela degli arresti domiciliari. Osserva il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 276 c.p.p., comma 1 per trasgressione della cautela che sarebbe stata effettuata tramite una lite con il fratello e la cognata svolta fuori dall'abitazione; ma nella comunicazione della polizia giudiziaria sono state riportate le circostanze riferite da fratello e cognata senza s.i.t. e solo su di esse si fonda la ricostruzione dei fatti: di qui l'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.. Anche se tali dichiarazioni fossero utilizzabili, la lite non sarebbe avvenuta fuori dell'abitazione bensì in un'area di stretta pertinenza del fabbricato dove abita il prevenuto. La trasgressione delle prescrizioni non provoca comunque automaticamente l'aggravamento della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Come espone nel primo motivo il ricorrente, i Carabinieri di Piano di Sorrento, dopo una prima annotazione che aveva denunciato la lite tra il prevenuto, suo fratello e sua cognata, su richiesta del PM ne avevano trasmesso una seconda, in data 30 maggio 2013, nella quale - così la riporta la stessa motivazione dell'ordinanza impugnata - "comunicavano che la lite era avvenuta all'interno del cortile condominiale, circondato dai muri perimetrali, delle abitazioni in uso ai due fratelli e che, pertanto, il CE non aveva violato gli arresti domiciliari". A fronte di questo, il Tribunale ha affermato che invece il prevenuto li aveva violati, per quanto concerne il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari stessi, non potendosi ritenere l'area condominiale come abitazione, cioè luogo di esecuzione degli arresti domiciliari. L'interpretazione del concetto di abitazione, sia ai fini della misura cautelare degli arresti domiciliari sia, del tutto analogamente (Cass. sez. 1, 30 marzo 2004 n. 17962), ai fini della detenzione domiciliare, conduce a identificarla nel "luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituì parte integrante, al me di agevolare i controlli d, polizia sulla reperiti dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatoria "(cos, Cass. sez 6, 18 dicembre 2007-21 gennaio 2008 n. 3212; v. pure Cass. sez. 6, 17 gennaio 2007, 4143; Cass. sez. 1, 30 marzo 2004 n. 17962, cit, Cass. sez. 6, 7 gennaio 2003 n 15741; Cass sez. 6, 10 febbraio 1995 n. 5770; Cass. sez. 6, 4 ottobre 1994 n. 11000). E definibile come di stretta pertinenza all'abitazione un luogo che sia da essa immediatamente raggiungibile senza soluzione di continuità spaziale (così condivisibilmente precisa la già citata Cass sez 6, 17 gennaio 2007, n. 4143) cioè senza attraversare spazi non riconducibili all'esercizio della vita domestica e privata. Non sono dunque escludici dal concetto d, abitazione un'area condominiale, un giardino o un cortile, l'abitazione non potendosi intendere esclusivamente come un appartamento in senso stretto, cioè come una serie di locali chiusi ma dovendo, al contrario, essere considerata il luogo dove viene espletata la vita domestica e privata. Nel caso di specie, quindi, essendo avvenuta la lite in un'area condominiale circondata dai muri perimetrali del fabbricato in cui il prevenuto risiedeva, l'area poteva essere qualificabile - in difetto di soluzione spaziale tra essa e l'abitazione in senso stretto, e se conformata con una recinzione atta a qualificarla destinata alla vita privata esclusivamente di chi abitava in quel fabbricato - come pertinenza della abitazione, come avevano segnalato, Carabinieri dopo aver approfondito le indagini nella seconda annotazione. L'ordinanza impugnata non considera la giurisprudenza appena esposta, e omette quindi di vagliare le caratteristiche concrete dell'area in questione, si limita invece ad affermare in modo apodittico come l'accesso del prevenuto all'area condominiale - costituisca trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari". Assorbita pertanto ogni ulteriore doglianza, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Napoli per le valutazioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014