Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2001, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
1 Co 02776/01 E T S NOME DE POPOLO ITALIANO I G E D ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto A Z E D A D I E B A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria S T A N T I E IMPUGNACIONE N S E R 1 DECISIONI S 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3 E COMMY TRIB IG. - 1 E 4 - Presidente Dott. Michele CANTILLO R.G.N. 9978/99 Consigliere Cron. 5769 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud.20/09/00 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: 1 MAR 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, CANCELLERIA 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente · CF069160
contro
IRITECNA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Direttori Generali pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GALLO, che lo difende unitamente agli avvocati EMILIO POTITO, giusta procura in2000 FRANCESCO TESAURO, 1439 calce;
-1- - controricorrente avverso la decisione n. 6636/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 22/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato MANGIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato TESAURO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con avviso di accertamento notificato il 4.1.1994 alla Iritecna s.p.a., quale incorporante Italstat s.p.a., l'ufficio IIDD di Roma ha rideterminato il reddito imponibile PE ed LO relativo all'esercizio del 1989. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società. La Commissione Tributaria di secondo grado ha poi rigettato il gravame dell'ufficio ed ha accolto invece quello della società. La Commissione Tributaria Centrale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ufficio, perché lo ha ritenuto proposto tardivamente. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Ha resistito la società con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione dell'articolo 75 d.lgs. n.546/92, in relazione agli articoli 184 bis 327 c.p.c. sul presupposto che la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado è stata depositata in data 29.3.1996 (sotto il vigore del d.p.r. n. 636/72) e comunicata all'ufficio il 5.4.1996 (sotto il vigore del d.lgs. n.546/92); che fino al 4.6.1996 (termine ultimo per l'impugnazione breve) è esistito un vuoto normativo e non c'è stata certezza sugli strumenti di impugnazione delle sentenze di secondo grado;
che in conseguenza di questa situazione, l'ufficio ha ritenuto (erroneamente) che la sentenza di secondo grado dovesse essere impugnata, ai sensi del d.lgs. n. 546/92, con ricorso per cassazione nel termine lungo dell'art. 327 c.p.c.; che tale ragionevole convinzione sarebbe stata superata soltanto dall'entrata in vigore del d.l. n.329/96 che ha modificato l'art.75 del d.lgs. n.546/92 nel senso che alle controversie pendenti dinanzi HE ) alle Commissioni di secondo grado sono state dichiarate applicabili le disposizioni del d.p.r. n. 636/72. Il ricorrente ha ritenuto configurabile in ogni caso, in un tale contesto normativo, un errore scusabile, ed ha chiesto di conseguenza una rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., indicata come norma generale. La Iritecna, invece, ha sostenuto che non c'è stato alcun vuoto normativo tanto che lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare del 18.12.1996 n.291/E/II-3-5011, ha previsto che la decisione di secondo grado, depositata ante 1 aprile 1996 e comunicata, a cura della Segreteria dopo tale data, doveva essere impugnata dinanzi alla Commissione tributaria centrale entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione. Ha poi affermato l'inapplicabilità della disciplina dell'art. 184 bis c.p.c.- Ritiene la Corte che il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di secondo grado è stata depositata ( e si è quindi perfezionata come atto processuale) il 29.3.1996, e cioè in un momento in cui le uniche norme applicabili erano quelle contenute nel d.p.r. n.636/72, che all'art. 25 prevedeva la possibilità del ricorso alla Commissione Tributaria Centrale nel termine di giorni sessanta a decorrere o dalla notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata. Sulla base della normativa applicabile nel concreto in base al principio del “tempus regit actum", sono sorte in capo ai soggetti che hanno partecipato al giudizio situazioni giuridiche che nessuna norma successiva avrebbe potuto modificare in peius in virtù dei principi che disciplinano il diritto intertemporale. Ed in verità, in aderenza a questi principi, correttamente la norma transitoria (l'art. 75, comma 1 d.lgs. n. 546/92 che ha regolato l'impugnazione delle sentenze pronunziate dalla Commissioni Tributarie di secondo grado) sin dalla sua formulazione originaria ha fatto salve le disposizioni contenute nel d.p.r. n. 636/72, ed ha poi esteso la stessa disciplina anche ai casi in cui fosse stato depositato soltanto il dispositivo. Né tale norma è stata mai modificata sul punto specifico dei diritti quesiti al 1°aprile 1996. Nel sistema processuale tributario pacificamente vigente all'epoca, il giorno del deposito di una sentenza assumeva una importanza fondamentale e decisiva sia perché da tale giorno decorreva il termine lungo per l'impugnazione e sia perché da esso sorgeva per la segreteria del giudice l'obbligo della comunicazione del dispositivo, da attuare entro dieci giorni. Nella specie tale obbligo risulta in concreto eseguito ritualmente il 5.4.1996, per cui da tale data è incominciato a decorrere il termine per proporre una impugnazione il cui diritto è sorto nel momento in cui la decisione si è perfezionata con il deposito di motivazione e dispositivo. Questa Corte ha già ritenuto che in tema di contenzioso tributario, per il disposto dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n.546/92, come sostituito dall'art. 69, comma 3, del d.l.n.331/1993, convertito con modificazioni nella legge n.427/1993, e dell'art. 12, comma 1, del d.l. n.437/1996, convertito in legge n.556/1996, l'impugnazione delle decisioni delle Commissioni Tributarie di secondo grado, per le quali alla data di insediamento delle istituite muove commissioni (primo aprile 1996) penda il termine per l'impugnazione (pendenza che è determinata dalla pubblicazione dell'intera decisione da impugnare) oppure sia stato depositato in segreteria il dispositivo della decisione avendo il citato art. 12 equiparato, con disposizione retroattiva, alla pendenza del termine di impugnazione il deposito del solo dispositivo della decisione- va proposta innanzi alla Commissione Tributaria Centrale ovvero alternativamente innanzi alla Corte di Appello, e che conseguentemente il ricorso proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione deve essere dichiarato inammissibile (Cass. Sez.I, sent. n.3950/98). Tanto premesso, resta da valutare se è possibile disporre una rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., giustificata da una presunta incertezza sul mezzo di impugnazione da utilizzare. Questa Corte, in una fattispecie analoga, ha già escluso una tale possibilità ritenendo l'inapplicabilità del citato art. 184 bis sul presupposto che manca una base normativa che dia fondamento all'istanza di rimessione in termini proposta da chi non ha formulato una impugnazione dinanzi all'organo competente. In particolare, ha ritenuto che non può prospettarsi neanche una questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 24 della Costituzione perché “la previsione di regole tassative nella disciplina delle impugnazioni, con particolare riguardo all'onere di proporle davanti al giudice funzionalmente competente, da un lato non viola il diritto di difesa (art.24 Cost.),in quanto questo è sufficientemente garantito -pur nel caso d'indubbie difficoltà ermeneutiche quali quelle nascenti dalla normativa transitoria del nuovo contenzioso tributario- dalla presenza del difensore tecnico, dall'altro risponde alla necessità, pur meritevole di tutela, di favorire la definizione dei processi in tempi ragionevoli” (Cass. Sez. I, Sent. n.4973/98). Questa impostazione merita di essere condivisa non essendo emerse ragioni per modificarla. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in lire 7.150.000, di cui lire 7.000.000 per onorario. Così deciso in Roma il 20.9.2000 nella camera consiglio della Sezione Tributaria Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Faldone Dr. Michele Cantillo IL CANCELERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 2.6 FEB 2001 Oggi IL CANCELLERE C1 Innocenzo paista