Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
In materia di omessa denuncia di materie esplodenti, deve escludersi che l'obbligo di denuncia del possesso o della detenzione di tali sostanze gravi anche sul dipendente, in quanto l'art. 679 cod. pen. (che tale obbligo impone) presuppone che vi sia un rapporto stabile di signoria di fatto sul bene tale da consentirne la materiale disponibilità da parte del detentore in virtù di un interesse proprio e qualificato, che non sussiste nei casi di un rapporto di dipendenza nei quali la detenzione è esercitata "nomine alieno" o sotto la vigilanza del datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2000, n. 7006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7006 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 09/05/2000
1. Dott. ALDO GRASSI Consigliere SENTENZA
2. " LUIGI PICCIALLI rel. " N. 1777
3. " ALDO FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " FRANCESCO RE " N. 38563/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di MA MI, n. il 22.5.1945 a Brusciano, res. in S. Vitaliano (NA) alla via Cittadella n. 134
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 31.5- 7.6.1999 Visti gli atti. la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere rel. Dr. L. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
MI Di MA ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, confermativa di quella in data 1/4/98 del Tribunale di Nola, con la quale fu condannato alla pena di m. 7 di reclusione e L.
3.000.000 di multa, spese e confisca, in quanto colpevole dei reati, unificati nella continuazione, di cui agli artt.: A) 23 bis D.L. 739/39 e D.L. 878/53 conv. in L. 2/54 e D.L. 271/57 conv. in L. 474/57; C) 679 C.P.P; D) 40 c. 1 lett. c D.Lgvo. 504/95; E) 679 C.P.; F) 40 lett. c
D.Lgvo. 504/95; G) 679 C.P. (fatti comm. in S. Vitaliano il 14/4/95, l'8/5/95, ed il 4/4/96),per avere destinato o tentato di destinare ad uso autotrazione quantitativi vari di G.PL. per uso domestico, in evasione delle maggiori imposte, ed omesso di avere denunciato la relativa detenzione alla competente autorità.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce:
1) "Mancanza o manifesta illogicità della motivazione" per avere la Corte d'Appello, a fronte del motivo di gravame deducente l'assenza di responsabilità, in quanto semplice dipendente del gestore dell'impianto abusivo, ravvisato il concorso nei reati, senza svolgere alcun effettivo accertamento in ordine all'elemento psicologico, segnatamente con riferimento alla consapevolezza della qualità e quantità del combustibile commerciato e dei relativi obblighi tributari;
2) "Mancanza o manifesta illogicità della motivazione", per non aver esplicitato i criteri di valutazione sanzionatoria, in relazione alle norme di cui all'art. 62 bis e 133 C.P.;
3) "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale", in relazione agli artt. 679 C.P. e 530/2 c. C.P.P., quanto all'affermazione di responsabilità o corresponsabilità per l'omessa denuncia delle sostanze infiammabili o esplodenti, non essendo le stesse detenute dall'imputato, ne' avendo la Corte svolto alcun accertamento in ordine all'eventuale residenza del medesimo sul luogo del deposito.
Tanto premesso, rileva la Corte che i giudici di appello, a fronte del motivo di gravame con il quale era stata dedotta la qualità dell'imputato di mero dipendente, inconsapevole esecutore materiale di ordini ricevuti da un non precisato titolare dell'abusivo impianto di distribuzione del carburante, hanno ritenuto di non dover direttamente affrontare la questione, di fatto, se il De MA fosse o meno il dominus dell'illecita attività, osservando come la reiterazione degli episodi, a distanza di circa un mese l'uno dall'altro, nel corso del quale il predetto era stato sorpreso intento al rifornimento delle autovetture servendosi di una elettropompa, con la quale il g.p.l. veniva travasato dalle bombole ai veicoli, non consentisse di "mettere in discussione la sussistenza del reato contestato, quanto meno in termini di concorso, attesa la cooperazione agli atti direttamente produttiva dell'evento dannoso e pericoloso". Ha evidenziato, a tal proposito, la Corte di merito, come la "localizzazione ed ubicazione del punto di vendita" e le "modalità di rifornimento delle autovetture" non consentissero di poter dubitare della "coscienza e volontà di prendere parte diretta agli atti concretanti gli elementi materiali caratteristici del reato".
Orbene, le suesposte considerazioni, pur aggirando uno dei temi dell'indagine di fatto devoluta nell'appello, quella sulla qualità di proprietario e/o gestore dell'impianto, oppure di mero dipendente collaboratore, devono tuttavia ritenersi sufficienti a giustificare la conferma della penale responsabilità in ordine ai delitti commissivi ascritti all'imputato, considerata l'evidente adeguatezza, sul piano logico, delle argomentazioni svolte al fine di giustificare il giudizio di consapevolezza (comunque in termini di partecipazione) dell'illiceità (basti considerare, a tal proposito, che non vi fu un unico accesso dei verbalizzanti) dell'attività materialmente svolta, sia pur nella veste di subordinato, in quello che era, con tutta evidenza, un commercio illecito, così realizzandosi, quanto meno, gli estremi del concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p. nei reati ascritti ai capi A, D, F.
Le doglianze del ricorrente, nella parte in cui si continua, nel primo motivo di ricorso, a sostenere l'assenza di dolo, risultano pertanto infondate e, comunque, attinenti ai profili di merito della vicenda, in ordine ai quali l'accertamento svolto dal giudice a quo si appalesa esauriente ed indenne da vizi logici, sottraendosi ad ogni ammissibile censura nella presente sede di legittimità. Le suesposte considerazioni, in base alle quali deve disattendersi detto motivo, non si attagliano, tuttavia, anche alla posizione del Di MA in ordine alle responsabilità contravvenzionali ascrittegli, ai sensi dell'art. 679 c.p., ai capi E e G della rubrica, in relazione alle quali fondato, per quanto di ragione, deve ritenersi il terzo motivo di impugnazione.
La mancata denunzia di materie pericolose, esplodenti o infiammabili, è un reato omissivo presupponente la detenzione di tali sostanze, intesa quale rapporto stabile di signoria di fatto sul bene, che compete al proprietario, possessore, titolare di diritti reali o anche personali, ma comunque tali da consentirne la materiale e stabile disponibilità da parte del detentore, in cospetto di un interesse proprio e qualificato, che certamente non sussiste nei casi di rapporto di dipendenza, nei quali la detenzione è esercitata nomine alieno o, addirittura, sotto la sfera di vigilanza del datore di lavoro. In siffatti casi è da escludere che l'obbligo di denuncia del possesso o della detenzione delle sostanze in questione gravi anche sul dipendente, ne' è configurabile una partecipazione concorsuale di questi nell'omissione ascrivibile al proprietario (o possessore o detentore qualificato) delle materie pericolose, tenuto alla denuncia, considerato che il concorso nel reato omissivo richiede o la contitolarità dell'obbligo inosservato, o il compimento, da parte del concorrente, di atti tali da rendere possibile o comunque agevolare, l'omissione, vale a dire l'inadempimento, da parte di colui che vi è obbligato, dell'atto (nella specie la denuncia all'autorità), la cui mancanza integra il reato di cui all'art. 679 c. 1^ del codice penale. Nella specie, dunque, per confermare la responsabilità del Di MA in ordine anche a tali contravvenzioni la Corte di merito avrebbe dovuto necessariamente accertarne la qualità di proprietario, possessore o detentore qualificato del combustibile contenuto nelle bombole ed oggetto dell'illecito commercio.
Neppure ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, in relazione alla, meno grave, ipotesi contravvenzionale di cui al secondo comma dell'art. 679 cit. (che sanziona l'omessa denuncia da parte di chiunque abbia notizia dell'esistenza di sostanze esplodenti "in un luogo da lui abitato"), la motivazione risulta sufficiente, non potendosi il luogo di lavoro ritenere equiparabile a quello di abitazione, ne' risultando, nella sentenza di merito, svolti accertamenti al fine di stabilire se il De MA abitasse nel luogo di deposito del combustibile in questione, così rimanendo comunque assoggettato, a titolo autonomo e per averne notizia, all'obbligo di portare a conoscenza dell'autorità l'esistenza di quel deposito pericoloso.
Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio (salva, naturalmente, la necessità di rideterminazione, ove dovesse risultare esclusa la responsabilità per le contravvenzioni di cui all'art. 679 C.P.P.), avendo i giudici di merito preso in considerazione, ai fini della confermata quantificazione della pena, la "protrazione della condotta", la gravità oggettiva (desunta anche dal quantitativo di g.p.l. assoggettato al sequestro: v. sent. di I grado) ed i precedenti penali dell'imputato, così attenendosi ad alcuni dei più significativi parametri di cui all'art. 133 c.p., con valutazione adeguata ed indenne da vizi logici, esente da censure nel presente grado;
nè, sotto il lamentato profilo della violazione di cui all'art. 62 bis C.P. il motivo di impugnazione risulta esplicitato, non precisandosi per quale motivo il De MA avrebbe dovuto fruire delle attenuanti generiche, la cui concessione non costituisce un diritto di ogni imputato, esigendo pur sempre una motivazione idonea, in concreto, giustificare la mitigazione della pena.
In definitiva, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente all'affermazione di reponsabilità in ordine alle contravvenzioni di cui all'art. 679 C.P., con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, per nuovo giudizio al riguardo, sulla base dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle contravvenzioni di cui all'art. 679 C.P., con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 9 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2000