Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2000, n. 7006
CASS
Sentenza 9 maggio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di omessa denuncia di materie esplodenti, deve escludersi che l'obbligo di denuncia del possesso o della detenzione di tali sostanze gravi anche sul dipendente, in quanto l'art. 679 cod. pen. (che tale obbligo impone) presuppone che vi sia un rapporto stabile di signoria di fatto sul bene tale da consentirne la materiale disponibilità da parte del detentore in virtù di un interesse proprio e qualificato, che non sussiste nei casi di un rapporto di dipendenza nei quali la detenzione è esercitata "nomine alieno" o sotto la vigilanza del datore di lavoro.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2000, n. 7006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7006
    Data del deposito : 9 maggio 2000

    Testo completo