Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2778
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Sentenza 26 febbraio 2002

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La girata ad un banchiere "per l'incasso" dell'assegno bancario non trasferibile autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti al titolo - esclusa la sola facoltà di girarlo ulteriormente - e a porre in essere, alla pari del mandatario, gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, con la conseguenza che l'indicato giratario può non soltanto esigere il credito o protestare il titolo, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l'incasso attraverso l'esecuzione forzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2778
    Data del deposito : 26 febbraio 2002

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