Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
La girata ad un banchiere "per l'incasso" dell'assegno bancario non trasferibile autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti al titolo - esclusa la sola facoltà di girarlo ulteriormente - e a porre in essere, alla pari del mandatario, gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, con la conseguenza che l'indicato giratario può non soltanto esigere il credito o protestare il titolo, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l'incasso attraverso l'esecuzione forzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER CO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso l'avvocato FRANCO MATERA, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIMO MONTEMURRO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO SOC. COOPERATIVA a r.l., già CASAS RURALE ED ARTIGIANA DI ALBEROBELLO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso l'avvocato CO COLUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROCCO GIULIANI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 629/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità ex art. 372; il rigetto del primo motivo;
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
In forza di un assegno bancario di lire 80.524.900 tratto da ES OP sulla Cassa di Risparmio di Puglia all'ordine di AR IU e da questo girato per l'incasso alla Cassa Rurale e Artigiana di BE, quest'ultima, con atto di precetto notificato il 30.12.1992, intimò al traente il pagamento della somma.
Il OP propose opposizione al precetto deducendo a) che l'assegno era stato emesso con clausola di non trasferibilità, pretermessa dalla Cassa nella trascrizione del titolo nell'atto di precetto;
b) che il prenditore IU aveva versato l'assegno sul suo conto corrente ma l'aveva subito richiamato per accordi intervenuti con esso opponente;
c) che la Cassa "invece di restituire l'assegno, se ne era impadronita, azionandolo nomine proprio con l'atto di precetto"; d) che la clausola di non trasferibilità fermava nel prenditore la titolarità del credito, così che la banca girataria per l'incasso difettava di legittimazione ad esercitare in proprio e in forma esecutiva il diritto di credito nei confronti di esso traente;
e) che nulla era dovuto alla Cassa intimante. In contraddittorio della Cassa, che, contrastando nel merito l'opposizione, aveva eccepito la "tardività dell'eccezione di presunta incompletezza della trascrizione del titolo", il Tribunale di Bari, con sentenza in data 29.05.1996, rigettò l'opposizione. Propose appello il OP, reiterando i motivi di opposizione al precetto nel senso che "venuta in possesso dell'assegno non trasferibile al solo scopo di curarne l'incasso per conto del prenditore IU, la Cassa si era invece impossessata dell'assegno pretendendone il pagamento in nome proprio e nel proprio interesse come se l'assegno le fosse stato ceduto dal IU con girata piena" e richiese che, in riforma della sentenza del tribunale, la Corte di Appello dichiarasse la Cassa non legittimata ad agire in executivis in forza dell'assegno".
Resistette al gravame la Banca di Credito Cooperativo di BE Soc. Coop. a r.l., succeduta alla Cassa Rurale. La Corte territoriale, con sentenza emessa il 22.06.1999, rigettò il gravame, confermando la pronuncia del tribunale. Sui motivi del gravame detta Corte di merito ha osservato che la legittimazione della banca trovava fondamento nelle norme degli artt. 2013 del codice civile e 26 della legge assegni nonché nel principio giurisprudenziale secondo il quale il mandato per l'incasso comprendeva anche l'esercizio degli atti esecutivi necessari per ottenere l'incasso della somma, ed ha poi ritenuto che il OP, traente dell'assegno, non fosse legittimato ad eccepire, in quanto estraneo al rapporto, l'eventuale revoca del mandato da parte del girante, revoca che per il caso di specie sarebbe stata implicita nel "richiamo" dell'assegno.
Avverso tale sentenza il OP ha proposto ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di BE.
Motivi della decisione
Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo è denunciata la violazione dell'art. 43 della legge assegni (r.d. n. 1736 del 1933) nonché l'omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo.
In tesi il ricorrente prospetta che la girata per l'incasso dell'assegno non trasferibile, quale disciplinato dall'art. 43 della legge assegno, sarebbe diversa dalla analoga girata la cui disciplina è nell'art. 26 della stessa legge e nell'art. 2013 cod. civ. nel senso che la prima attribuirebbe al banchiere soltanto e semplicemente il potere di curare l'incasso, mentre soltanto la seconda, apposta ad assegno non munito della clausola di non trasferibilità e dunque negoziabile senza limiti, conferirebbe al giratario l'esercizio di tutti i diritti inerenti all'assegno, e ciò perché, altrimenti opinando, cadrebbe ogni differenza tra i due tipi di assegni e tra le rispettive discipline normative, restando in tal modo parificata la circolazione per l'uno e per l'altro assegno. Alla Corte di merito è così addebitato di aver limitato l'indagine alla girata di cui all'art. 26 l.a. (ripresa in via generale dall'art. 2013 c.c.) senza tener conto della diversità di natura e di funzione della girata dell'assegno non trasferibile disciplinato dall'art. 43 della stessa legge sull'assegno. Il secondo motivo denuncia l'omessa e insufficiente motivazione tanto sul punto dell'eccepita "malafede" della banca nell'agire esecutivamente in danno di esso ricorrente - mala fede che, secondo l'assunto, sarebbe stata rilevabile nelle circostanze già dedotte, ossia in ciò che la banca, dopo la revoca del mandato all'incasso da parte del suo cliente IU, prenditore dell'assegno, se n'era impadronita, azionandolo nomine proprio - quanto, ancora, sull'ammissibilità dell'eccezione di pagamento che egli aveva opposto e della quale "aveva fornito ampia prova".
Deduce il ricorrente che la Corte avrebbe omesso "qualsiasi motivazione sul punto, essendosi limitata ad osservare che la questione della revoca del mandato era estranea ad esso OP" il quale, "a cagione di tale estraneità, non era legittimato a sollevarla", laddove a tale eccezione egli era, invece, legittimato, potendo opporre alla banca tutto quanto egli avrebbe potuto opporre al prenditore-girante: nel caso di specie, la circostanza dell'avvenuto pagamento dell'assegno della quale egli aveva dato prova nel giudizio e che risultava dalla sentenza penale del Pretore di Noci prodotta in giudizio.
Il primo motivo è infondato.
Nella regolamentazione "in via autonoma" (nel senso di cui alla sentenza di questa Corte n. 1098 del 1999) dell'adempimento e nella duplice limitazione alla circolazione posta dall'art. 43 l.a. (non può essere girato "se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo") si esaurisce la disciplina speciale dell'assegno non trasferibile.
Non è dubbio, dunque, che anche per l'assegno munito della clausola di non trasferibilità il banchiere cui esso sia stato girato "per l'incasso" possa, secondo la norma dell'art. 2013 c.c., "esercitare tutti i diritti inerenti al titolo" e così porre in riscossione il credito portato dal titolo stesso, richiederne il pagamento e agire giudizialmente per ottenere, anche attraverso il processo di esecuzione forzata, il soddisfacimento del credito (v. Cass. n. 2928 del 1994). Sebbene la Corte di merito, nella disamina di tale punto di gravame, abbia mancato di riferirsi in modo specifico all'assegno non trasferibile, deve ritenersi che sia giuridicamente corretta e del tutto esaustiva della questione sottoposta al suo esame quella ricognizione dei poteri e dei diritti del banchiere giratario per l'incasso nell'operazione di riscossione del titolo. che essa ha mostrato di aver fatto sulla base della norma dell'art. 2013 cod. civ., riconoscendo alla Banca di BE, nella sua qualità di mandataria per l'incasso, la legittimazione ad intimare al traente OP il pagamento del titolo ed eventualmente di agire in executivis.
In tal senso questa Corte si è già pronunciata con le sentenze, tra le altre, n. 2928 del 1994 e n. 9705 del 1998. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, nei limiti che ora saranno precisati.
La censura di omessa motivazione non ha ragion d'essere per quella parte che attiene alla dedotta "mala fede" della Banca nell'essersi "impossessata" del titolo che il IU le aveva girato soltanto per l'incasso e nell'aver azionato il titolo stesso nomine proprio.
La Corte di merito ha mostrato, infatti, di aver superato tale questione, sostanzialmente accogliendo la prospettazione dell'appellante circa la posizione giuridica della Banca in ordine all'assegno in questione. E la ragione per la quale il punto non è stato oggetto di una specifica trattazione la si ricava a chiare lettere dalla costruzione logico-giuridica della motivazione e dalla individuazione della posizione della Banca che tale motivazione logicamente presuppone. La Banca di BE è stata individuata, invero, proprio come girataria per l'incasso. E infatti, proprio con riferimento a tale qualità della Banca detta Corte, in quella parte della motivazione della sentenza censurata con il primo motivo di ricorso dinanzi esaminato, ha respinto quel motivo di gravame a mezzo del quale il OP aveva sostenuto, a censura della sentenza del primo giudice, "che l'apposizione della clausola di non trasferibilità non legittimava la Banca ad agire esecutivamente nei confronti del traente, implicando detta clausola solo il conferimento di un mandato per l'incasso". In definitiva, la Corte ha riconosciuto che la Banca di BE agiva quale mandataria per l'incasso proprio per aver ritenuto, come si è visto dinanzi, che in tale sua qualità la stessa fosse ben autorizzata ad esercitare tutti i diritti inerenti al titolo e dunque di esigere il credito e di agire giudizialmente per ottenerne il pagamento. Peraltro su tale ricostruzione della sua qualità e veste nell'operazione di riscossione dell'assegno concorda anche la Banca resistente che non soltanto non l'ha censurata con un'impugnazione incidentale ma la sostiene nel controricorso sullo stesso fondamento delle norme e dei precedenti giurisprudenziali dinanzi richiamati. La censura proposta coglie il segno, invece, per quanto attiene all'eccezione di pagamento.
La norma dell'art. 26 comma 2^ l.a. e l'altra dell'art. 2013 comma 2^ cod. civ. legittimano l'emittente del titolo ad opporre al giratario per l'incasso le eccezioni opponibili al girante (anche se non altre che queste e soltanto queste). La girata per l'incasso pone, infatti, il banchiere giratario nella situazione di mandatario del girante, dunque soggetto, in quanto tale, alle eccezioni opponibili a quest'ultimo.
Su tale fondamento normativo Il OP era certamente legittimato ad opporre alla Banca le eccezioni che fossero state opponibili al IU, prenditore e girante per l'incasso, e tra tali eccezioni anche quelle fondate su patti o accordi che si ponessero ad ostacolo per la riscossione del titolo, quali la dedotta circostanza dell'avvenuto pagamento al IU dell'importo dell'assegno in epoca anteriore all'intimazione di pagamento fatta dalla banca con il precetto (v. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata). Questo essendo il tenore dell'eccezione da lui proposta, ha ragione di dolersi il ricorrente che la Corte di merito abbia finito per non dare ingresso all'eccezione senza motivare congruamente sulla proponibilità della stessa, e anzi, erroneamente ostacolandone, o disattendendone, anche la prova. In effetti, l'argomentazione della Corte circa la mancanza di legittimazione del OP "ad eccepire una intervenuta revoca del mandato da parte del girante IU che sarebbe implicita nel richiamo dell'assegno, essendo il OP estraneo al rapporto di mandato" risulta fuorviante rispetto al significato e all'oggetto dell'eccezione, rende manifesta una deviazione su un tema diverso (la revoca della procura all'incasso) da quello che l'eccezione stessa poneva. individuabile nell'estinzione del titolo per pagamento. Sussiste dunque, quanto all'eccezione proposta dal OP, il vizio di omessa motivazione su punto decisivo che lo stesso ricorrente ha denunciato, donde la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto.
Il giudice del rinvio, che resta designato in altra sezione della Corte di Appello di Bari, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002