Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8050 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 B BL ICA al sistema penale ESENTE DA 1^ 0 8 050/ 02 I TAL IANA modifiche IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE Oggetto termine opposizione a composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: dr. Antonio Saggio Presidente sanzione amministrativa. Consigliere R.G. N. 5280/00 dr. Donato Plenteda dr. Walter Celentano Consigliere dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Cron. 22160 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 20.02.2002 SENTENZA su ricorso iscritto al n° 5280 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 2000, proposto: DA AN NC, elettivamente domiciliata in Ro- S ' P.za Prati Strozzi n. 26, presso l'avv. Silvio Pa- ma scale, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO, in persona del presi- dente p.t., domiciliato presso la sede della Regione. INTIMATA avverso l'ordinanza del Tribunale di Avezzano del 24 458 2002 - 2 novembre 21 dicembre 1999. Udita, all'udienza del 20 febbraio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ordinanza emessa ai sensi del 1°comma dell'art. 23 della 1. 24 novembre 1981 n. 689, il Tribunale d'Avez- zano ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'or- dinanza ingiunzione della Giunta regionale dell'Abruz- zo proposta da OV LA oltre i termini di cui all'art. 22 della stessa legge, perchè il richiamo al termine per ricorrere contenuto nel provvedimento amministrativo era riferibile solo a quest'ultima nor- ma, non potendo l'atto amministrativo derogare alla legge che impone un termine perentorio processuale. Per la cassazione di questa ordinanza la LA ha proposto ricorso con unico motivo e la Giunta regiona- le dell'Abruzzzo non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso denuncia l'errata dichiarazio- ne dell'inammissibilità in limine litis, per decorso dei termini di legge, dell'opposizione proposta nel termine indicato nell'ingiunzione amministrativa, da ritenere erroneo, con la conseguenza che il giudice ha 3 - omesso di pronunciarsi sulla nullità dell'atto ammini- strativo contenente l'illegittima indicazione dei ter- mini, qualificabile come parte essenziale del provve- dimento oggetto di ricorso e inficiante l'intero atto contro il quale é stata proposta l'opposizione. La CO chiede di cassare l'ordinanza illegitti- ma e l'atto amministrativo oggetto d'opposizione.
2. Così come proposto il ricorso é insufficiente e de- ve essere dichiarato inammissibile. L'ordinanza oggetto di impugnazione é "succintamente motivata" (art. 134 c.p.c.) ed afferma che il richiamo al termine per opporsi indicato nel provvedimento am- ministrativo opposto rinvia per relationem all'art. 22 1° comma L.24 novembre 1981 n. 689 e ai termini in es- so riportati;
il ricorso, nell'illustrare i fatti di causa non riporta le frasi dell'ordinanza-ingiunzione che avrebbero tratto in inganno l'opponente facendogli proporre l'opposizione oltre i limiti temporali della citata norma di legge nè chiarisce sinteticamente a quali termini si riferisse l'ordinanza ingiunzione. La mancata indicazione sia pure sommaria dei fatti di causa (art. 366 n. 3 c.p.c.), cioè dei termini per op- porsi riportati nell'ordinanza ingiunzione che avreb- bero ingannato il ricorrente, rende impossibile l'ac- certamento della pretesa violazione di legge contenuta nel provvedimento opposto e di rilevare l'illegittimi- tà della dichiarazione d'inammissibilità pronunciata ai sensi dell'art. 23, comma 1° della L. 689/81. Sulla decisione non ha rilievo neppure l'omesso invio, ritualmente chiesto dalla parte, ex art. 369, 3° comma c.p.c., del fascicolo di ufficio del giudizio di meri- to, nel quale lo stesso carattere dell'ordinanza impu- gnata emessa in limine litis esclude che il pretore abbia ordinato alla Giunta regionale il deposito di documenti e rapporto, con gli atti relativi all'accer- tamento, di cui al 2° comma dell'art. 23 L. 689/81,dai quali si sarebbe potuta conoscere la frase del provve- dimento amministrativo idonea a ingannare l'opponente. Dagli atti dei quali questa Corte può avere conoscenza non emerge la nullità e illegittimità dell'ordinanza ingiunzione che avrebbe determinato l'errore del ri- corrente tra i motivi d'opposizione in sede di merito. Per la mancata resistenza dell'intimata, le spese re- stano a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio 2002. Il presidente Moрити га Il consigliare estensoresigliere dup V DEPOSITATA IN GANGELLERIA IL CANCELLIERE - 4 GLU 2002 Marie DoNuoro Maria Di Nuzzo Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo zi дного