Sentenza 30 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, la valutazione relativa alla ammissibilità della richiesta in relazione alla pena residua da espiare deve fare riferimento non al momento di presentazione della stessa ma a quello della decisione.
Commentario • 1
- 1. Misure alternative alla detenzione: rileva la pena da espiare al momento della decisione.Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 2 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2019, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2019 |
Testo completo
01787-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 30/10/2019 Registro generale n. 23070/2019 Composta dai Consiglieri: 3250/2019- Sentenza n. N° ruolo: 22 Mariastefania Di Tomassi Pres. Rosa Anna Saraceno Filippo Casa Giuseppe Santalucia Rel. Antonio Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: RA IN, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 3926/2018 del Tribunale di Sorveglianza di Catania in data 13/02/2019; Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del P.G., nella persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, che chiede il rigetto del ricorso;
Udito il difensore AVV. Z 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13/02/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l'istanza di concessione di una misura alternativa avanzata da AD IN, detenuto in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso il dì 11/09/2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta e trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che analoghe precedenti istanze del condannato erano state respinte e che egli stava ancora espiando una pena ostativa e cioè i quattro anni di reclusione inflitti per il reato aggravato per come sopra indicato (ostativo alla concessione dei benefici penitenziari): infatti, in primo luogo l'ammissibilità dell'istanza andava valutata alla data di presentazione della stessa e non a quella della decisione e, in secondo luogo, la pena ostativa avrebbe potuto essere considerata espiata soltanto attribuendola anche ad un periodo di espiazione avvenuto in affidamento in prova al servizio sociale (precedentemente concesso invece per il differente reato di bancarotta fraudolenta), ma ciò non era possibile poiché la natura ostativa di quella parte di pena impediva di concedere quel beneficio, atteso che non vi era stata collaborazione con la giustizia, unica condizione atta a elidere l'ostatività del delitto.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Pierluigi Spadafora, deducendo, ex art 606 comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che la pena ostativa era confluita in un cumulo, per cui, in applicazione del principio del favor rei, il cumulo doveva sciogliersi imputando la pena già sofferta al reato ostativo;
questa operazione, così condotta, avrebbe consentito di verificare che, anche senza computare l'affidamento in prova al servizio sociale, la parte di pena ostativa era stata comunque espiata.
3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente non censura la natura ostativa del delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, ricompreso nel provvedimento di cumulo la cui pena è in attuale espiazione. Di conseguenza correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha considerato che il primo periodo del comma 1 dell'art. 4 bis Ord.Pen. enumera quelle ragioni di 2 ostatività ai benefici penitenziari che vengono ordinariamente definite come di "prima fascia" e che richiedono, per il loro superamento, l'accertamento della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter del medesimo ordinamento penitenziario (o, sia pure con effetti parzialmente differenti e con diverse condizioni, l'accertamento della impossibilità di collaborare con la giustizia ovvero dell'irrilevanza di una siffatta collaborazione); e questa norma contempla appunto, oltre alla partecipazione alle attività illecita di una cosca mafiosa, tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod.pen. o comunque commessi per agevolare l'attività di associazioni per delinquere di tipo mafioso, locuzione quest'ultima che ricorda pienamente il contenuto della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n° 152 del 1991. Dunque il ricorrente non censura questo ordine di argomentazioni, ma sostiene che, anche escluso dal computo il periodo espiativo patito in regime di affidamento in prova al servizio sociale, la quota di pena già patita aveva comunque ottenuto il risultato dell'espiazione della sanzione inflitta per il reato aggravato dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991. 2. Questa censura non trova riscontro. È opportuno premettere, tuttavia, una considerazione differente da quella espressa dal Tribunale di Sorveglianza relativamente al momento in cui andava valutata l'ammissibilità della richiesta: il giudice ha ritenuto che, in linea generale, tale valutazione dovesse compiersi al momento di presentazione dell'istanza, mentre reputa il Collegio che ragioni di ordine sistematico inducano a valutare l'ammissibilità della richiesta al momento della decisione. Infatti, prendendo a paradigma la misura alternativa di più ampio respiro, e cioè l'affidamento in prova al servizio sociale, la locuzione "pena detentiva inflitta" che figura nell'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 equivale a "pena che resta da espiare in concreto", e cioè anche alla pena residua, per come affermato da questa Corte già nel precedente Sez. 1, n. 6013 del 18/11/1996, Rv. 206244, sulla scorta dell'art. 14 bis del d.l. n. 152 del 1991 come introdotto dall'allegato alla legge di conversione n. 356 del 1992, la cui rubrica era "Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario" e che recitava: La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perché' il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto Mr conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive». È ormai acquisito che la soluzione prospettata dalla disposizione di interpretazione autentica costituisca parametro oggettivo ed unitario da intendersi esteso ad ogni possibile ipotesi applicativa: e, considerata la sottolineatura della connotazione «concreta» della pena residua, appare irragionevole che la valutazione di ammissibilità della richiesta 3 magari anche nei casi in cui l'istruttoria stata prolungata e complessa - venga poi collocata nel passato, e cioè al momento di proposizione dell'istanza, con conseguente dispersione delle risorse processuali impiegate e inutile frustrazione dell'attesa del richiedente il beneficio, quando il parametro di riferimento impone invece soltanto di considerare la pena residua in concreto.
3. Nella fattispecie, la correttezza della decisione impugnata risulta dallo stesso provvedimento di cumulo allegato al ricorso e dal ricorso invocato: l'affidamento in prova al servizio sociale si è svolto dal 13/10/2015 al 16/10/2016 e il ricorrente medesimo afferma che esso può non essere computato nella pena ostativa (pari ad anni quattro di reclusione), la quale dunque deve considerarsi decorrente dal 17/10/2016; pertanto, al momento della decisione risulta vi era stata l'espiazione di anni due, mesi tre e giorni ventisette di reclusione, ai quali andavano aggiunti giorni 225 di liberazione anticipata (pari a mesi sette e giorni quindici di reclusione); in definitiva, una volta escluso l'affidamento in prova (per come sostenuto dallo stesso ricorrente), non emerge che i quattro anni di pena ostativa fossero stati comunque espiati;
peraltro, su questo punto specifico, che poi è il cuore della censura, il ricorso si limita a prospettare una affermazione che non supporta con argomentazioni di sorta.
4. Di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 ottobre 2019. Il Presidente Il Consigliere estensore (dott.ssa Mariastefania Di Tomassi) ((dott. Antonio Minchella A DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stafenia FAJELLA 4