Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 1417 del cod. civ. consente la prova della simulazione per testimoni, ancorché la domanda sia stata proposta dalle parti, quando sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. Nella suddetta ipotesi è ammissibile, pertanto, anche la prova per presunzioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6892 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
i M r.g. n. 3698/99 6892/01 LIRE 3000 CANCELLERIA mulazione CG058126 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Gou, 15696 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 2520 TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dott. Gaetano NICASTRO Presidente;
- Richiesta copia studio dott. Francesco SABATINI relatore Consigliere;
IL SOLE 24 ORE ' dal Sig. per diritti L. 2 dott. Renato PERCONTE LICATESE ' 21 MAG 2001 dott. Giuliano LUCENTINI " IL ER dott. Giovanni Battista PETTI , " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto dal Sig. 300 per diritti 21 MAG 2001 da IL ER NI CA ' rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Faldella ed elett. dom. in Roma via ' Nazionale n. 204 ' presso lo studio dell'avv. in virtù di procura a margine Alessandro Bozza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del ricorso UFFICIO COPIE Richiesta copia copic Audio ricorrente dal Sig. contro per diritti CANCELLERIA 211. MAG 2001 CANCELLERIA 1 458 I elett. dom. in Roma via AN EF ' presso 10 studio Francesco S. Nitti n. 11 - dell'avv. Paolo Napoletano che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Nicola ' virtù di procura in calce al Alessandri in controricorso controricorrente nonché FANEROS s.r.l. intimata avverso la sentenza n. 2481 in data 25.11. 24.12.1997 del - Tribunale di Bologna ( r.g. n. 5518/97 ) • Udita nella pubblica udienza del 7 marzo 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . E' comparso per il ricorrente per delega , che ha chiesto l'avv. Alessandro Bozza 1 l'accoglimento del ricorso • E' comparso per il controricorrente l'avv. Paolo Napoletano che ha chiesto il rigetto del " ricorso Sentito il P.M. ' in persona del sost. Б procuratore generale dott. Raffaele Ceniccola , che - 2 ha chiesto il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo assorbito il terzo • ' SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con contratto del 1° marzo 1988 CA IN , proprietario di una porzione immobiliare in Bologna ' la concesse in locazione alla società RO per la durata di due anni salvo rinnovo ad uso esclusivo di foresteria in favore dei dipendenti , agenti e clienti di detta società . Con ricorso del 5 agosto 1992 quest'ultima e AN AS tanto premesso e premesso - altresì che il contratto era simulato essendo in realtà 1'immobile destinato a soddisfare le esigenze abitative di esso AS ( il quale lo occupava ininterrottamente dalla data suddetta pur non essendo mai stato dipendente ' agente ° cliente della società e che la previsione dell'uso foresteria aveva intento elusivo delle norme imperative sull'equo canone - chiesero la condanna del locatore alla restituzione delle somme versategli in eccedenza a quanto disposto dalla legge 27.7.1978 n. 392 . Resistendo il convenuto ' con sentenza del 16 maggio 1996 l'adito Pretore di Bologna accolse la domanda e condannò il IN a restituire al 3 AS la somma di lire 34.387.738 oltre ' accessori Tale decisione , appellata dal IN è stata ' dal Tribunale con la pronuncia ora confermata gravata . Come già il primo giudice il Tribunale ha ' IN fosse fin ritenuto provato che il destinazione consapevole della dall'inizio dell'appartamento all'uso abitativo - normale stabile e continuativo del AS : i testi MA e AL avevano infattiUrbinelli concordemente affermato che fin dal 1988 egli dimorava stabilmente nell'appartamento pur senza essere mai stato dipendente della RO;
vi erano elementi documentali indiziari dai quali si desumeva che il canone era pagato dal predetto e non dalla società i nell'arco di tre anni il IN aveva indirizzato quattro lettere alla società ed al AS , e quest'ultimo era noto all'amministratore del condominio come l'inquilino dell'immobile i il nome del AS da sempre appariva sulla targhetta dell'appartamento anche se inizialmente accompagnato da quello della società e di altri;
il contratto per la fornitura - del gas era stato volturato a favore dello stesso AS;
in senso contrario non rilevavano la c.d. denuncia antiterrorismo dell'appartamento ( al nome dell'amministratore della RO ) e la residenza anagrafica del AS fissata altrove ed ancora persistente nel 1992 • Per la cassazione ai tale decisione il IN ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui il ' AS resiste con controricorso L'intimata " società non ha invece svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE 1 . Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1417 c.c. e , pur riconoscendo che in rito i giudici del ' ' merito hanno legittimamente deciso sulla base della prova testimoniale espletata ' nega che essi potessero far ricorso come invece hanno anche fatto a quella preţuntiva . ' Il motivo è infondato . L'art. 1417 C.C. ammette infatti la prova testimoniale della simulazione anche nel caso in cui la domanda ancorché proposta dalle parti ' ' come nella speciesia diretta a far valere e da ciò G l'illiceità del contratto dissimulato discende la legittimità altresì dell'utilizzazione 5 come espressamente della prova presuntiva dispone l'art. 2729 ерік. C.C. Con il secondo motivo il ricorrente 2 • denuncia vizio di motivazione 1 art. 360 n. 5 c.p.c. ) nel punto in cui la sentenza impugnata ha ritenuto provata l' allegata simulazione , afferma che non poteva in realtà ritenersi acquisita prova alcuna del necessario accordo simulatorio che non v'era nemmeno un indizio tale da consentire di ritenere che il IN avesse conosciuto il AS quanto meno fino alla stipulazione del che la prova presuntiva era basata su contratto ' elementi non contestuali alla stipulazione del e che contratto ma ad esso ampiamente successivi , residente in altra città esso locatore ' aveva ' incaricato dell'affittanza del proprio appartamento ' 'un'agenzia nella quale ' ad uso foresteria aveva fatto ragionevole affidamento . Il motivo è fondato e l'accoglimento di esso comporta l'assorbimento del terzo ( relativo all'omesso ordine di esibizione del contratto di utenza elettrica ) ' ad esso logicamente subordinato • In tema di asserita simulazione relativa di specie per interposizione nella contratto 6 nel contrasto tra le partifittizia di persona - ' l'onere di provare il necessario accordo simulatorio incombe all'attore ' dunque , la società RO ( apparente Erano conduttrice ad uso di foresteria dell'immobile ' in questione ) ed il AS ( apparentemente estraneo al contratto così come stipulato ) , tenuti a provare che in realtà il IN intendeva locare l'immobile soltanto a quest'ultimo per soddisfarne le esigenze abitative;
che aveva invece stipulato il contratto al fine di poter ' percepire un canone Maggiore di quello consentito dalla legge n. 392/78 ' nei diversi termini e modi di cui sopra e che tra dette parti era stato pertanto raggiunto un accordo simulatorio in tal senso OR ' la Corte territoriale ' pur senza violare le norme che regolano la distribuzione dell'onere della prova - né , del resto ciò è ' denunciato dal ricorrente - ha nondimeno maturato il proprio convincimento con una motivazione viziata da errori logici e giuridici e che a 1 ricorrente censura ragione , pertanto La Corte infatti ha ' fatto riferimento ' essenzialmente a circostanze sopravvenute nel 7 quadriennio intercorso tra la stipulazione del contratto e l'instaurazione del giudizio senza portare la sua attenzione ' come avrebbe dovuto ' al momento essenziale della stipulazione stessa ai soggetti tra i quali essa era effettivamente intervenuta ed alle motivazioni di ciascuno oltre che alla precedente fase delle trattative : riguardo alla quale sembra aver del tutto svalutato le testimonianze , pur richiamate in sentenza , dei due dipendenti dell'agenzia i quali nessun ' cenno sembrano abbiano fatto al AS Agli effetti della ricerca della prova dell'accordo simulatorio possono bensì utilizzarsi circostanze anche sopravvenute ma ad esse sole non può tuttavia attribuirsi rilevanza decisiva rilevando esse di per sé , ' ad altri possibili ' effetti che qui non vengono in considerazione ' ' quali la sublocazione dell'immobile da parte del conduttore ' il mutamento di destinazione del bene ' la cessione del contratto Quanto , poi , al momento della stipulazione del contratto alia quale l'accordo deve necessariamente essere coevo ( se infatti esso si rientra in ambiti diversi qualesopravvenga la novazione ) , devesi poi distinguere tra accordo vero e proprio e riserva mentale ( quest'ultima ' come è noto irrilevante ingiuridicamente ' considerazione della tutela dell' affidamento : da ultimo in tal senso ' Cass. nn. 4802/99 e 328/00 ' ) , ben potendo uno dei contraenti procedere alla stipula nell'intento non dichiarato ' di eluderne le disposizioni • Ed al riguardo la Corte territoriale avrebbe dov uto portare maggiore attenzione ai rapporti di affinità tra il AS e l'amministratore della RO cui pure ha fatto cenno • Ha bensì ' la stessa Corte affermato che il " IN fin dall'inizio era consapevole della destinazione dell'appartamento ad uso abitativo primario e stabile del AS ' ma tale affermazione è doppiamente viziata : perché ai fini della prova dell'accordo simulatorio non sufficiente la consapevolezza di singolo un contraente ' essendo invece necessaria non solo quella anche degli altri ma la comune volontà di ' tutti gli effettivi contraenti di porre in essere regolamento contrattuale diverso da quello un il suindicato apparente giudizio è poi essenzialmente agganciato a fatti sopravvenuti ५ dei quali si è già posto in evidenza il limitato 9 GENZIA DELLE ROMA 2 SET 2004 Registrato in cas Serie 4 172,10 al n.106561 3 (euro. LENTO JETTANTA DIE 1/10 1 T N L E p. Area Servizi L E (Dott.ssa Mia Gra FILIPPO) D Responsal All Giudiziari rilievo ai fini Dinesesame ' e tra essi alla targhetta all'ingresso dell'appartamento al solo nome del AS , ritenuta provata a decorrere 106T 250.000 dal 1992 ( ben quattro anni dopo la stipulazione 60000 del contratto mentre in precedenza apparivano ' TOT. 3/0000 anche altri nomi ) 100 " cassazioneS'impone pertanto la della 1 ' 8065 a seguito sentenza impugnata con rinvio о , л dell'istituzione del giudice unico di primo grado , ег alla Corte di Appello ( Cass. л n. 1044/00 S.U. 1 della stessa sede la quale riesaminerà ' con ' piena libertà di giudizio il materiale probatorio e , all'esito provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio .
p.q.m.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ' accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche ' per le spese del giudizio di cassazione alla ' Corte di Appello di Bologna Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 7 marzo 2001 . Il Consigliere est. Il Presidente вбал Шиби Frenase subtice Depositata in Cancellerto Oggi, 21 MAG 8001 IL ER C1 10 Concette Ammendola IL ER 01 Concetta Ammendola