Sentenza 18 luglio 2012
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, al fine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene, il presupposto del nesso pertinenziale della cosa al reato deve essere oggetto di congrua motivazione da parte del giudice sia con riguardo al profilo della specifica, intrinseca e stabile strumentalità della cosa sottoposta a sequestro all'attività illecita che si ritiene commessa dall'indagato, sia con riferimento alla possibilità che quell'attività venga reiterata o aggravata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2012, n. 32807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32807 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2012 |
Testo completo
328 07 / 12 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO AGRO' - Presidente SENTENZA - N.1246 - Consigliere Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. EMANUELE DI SALVO N. 21543/2012 Dott. ERCOLE APRILE - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LL TE VA N. IL 21/04/1952 avverso l'ordinanza n. 35/2012 TRIB. LIBERTA' di RAGUSA, del 06/04/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ALSO POLICASTRO, chu ho ahresto I ingette del ricouse- лю Udit i difensor Avv.; 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 6 marzo 2012 il G.i.p. presso il Tribunale di Modica disponeva, su conforme richiesta formulata dal P.M., il sequestro preventivo di impianti pubblicitari abusivamente installati sul territorio del Comune di Pozzallo, di proprietà delle ditte "Agieffe Servizi" di BE TE AL, "G & Co. Comunicazioni di immagini” di LL IV e "Pubblisystem s.r.l." di CH GI, ritenendo la sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 323 c.p., commesso in concorso con funzionari pubblici in servizio presso il Comune di Pozzallo, i quali, violando le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, avrebbero consentito ai titolari delle ditte su indicate di installare impianti di grandi dimensioni in assenza di autorizzazione amministrativa, con la conseguente determinazione dell'ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall'omesso versamento dell'imposta sulla pubblicità e sull'occupazione degli spazi pubblici. Ad un'altra ditta, viceversa, ossia la "Job Creation" s.r.l., sarebbe stata rifiutata l'autorizzazione ad installare, nel medesimo territorio, impianti pubblicitari di analoghe dimensioni, impianti che la ditta, peraltro, avrebbe egualmente istallato senza la prescritta autorizzazione, incorrendo nei relativi provvedimenti di diffida e conseguente immediata rimozione adottati dal Comando di Polizia municipale di quel Comune, stante l'inottemperanza della società intimata.
2. A seguito della richiesta di riesame proposta dalla difesa di BE TE AL, il Tribunale del riesame di Ragusa, con ordinanza del 6 aprile 12 aprile 2012, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Modica avente ad oggetto, - per quel che riguarda la posizione del ricorrente, quattro impianti pubblicitari, di cui tre installati nel Viale Europa, ed uno nella via Torino di Pozzallo - condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Con la su menzionata ordinanza, in particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente, in capo ai funzionari comunali, il fumus dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 c.p., osservando che, a fronte di un comportamento accondiscendente da parte del Comune e del Comando di Polizia municipale nei confronti della ditta "Agieffe Servizi" del BE TE AL, così come nei confronti degli altri coindagati tutti privi di autorizzazione e, ciò nonostante, rimasti immuni da contestazioni e da ordini di rimozione - la richiesta di autorizzazione della "Job Creation" era stata più volte denegata dal Comune di Pozzallo, e che, una volta realizzato l'impianto, lo stesso era stato immediatamente dopo sanzionato e rimosso a parte dei competenti organi amministrativi.
3. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Ragusa ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di BE TE AL, deducendo al riguardo un unico motivo di doglianza incentrato sull'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione 1 lu alla violazione dell'art. 321 c.p.p., per l'inesistenza del presupposto del provvedimento cautelare sotto il profilo della pertinenza dei bene al reato, non essendo quest'ultimo riferibile al ricorrente quale soggetto destinatario dell'impugnata misura reale. Il sequestro preventivo di un bene è infatti possibile solo in quanto lo stesso sia pertinente ad un reato commesso dal proprietario del bene oggetto del provvedimento, laddove l'impugnata ordinanza ha concretamente escluso, nel caso di specie, l'esistenza di elementi, ancorché meramente indiziari, da cui poter inferire la partecipazione del ricorrente alla commissione del reato proprio dei pubblici ufficiali. CONSIDERATO IN DIRITTO :
4. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini qui di seguito esposti.
5. Dall'iter motivazionale dell'impugnato provvedimento emerge con chiarezza che il Tribunale del riesame, pur ritenendo sussistente il fumus dell'ipotizzato delitto di abuso d'ufficio da parte dei coindagati pubblici funzionari, ha espressamente escluso, a carico del ricorrente, l'esistenza del fumus dell'elemento soggettivo del concorso nella realizzazione della medesima figura criminosa. E' stata contestualmente esclusa, in particolare, l'esistenza di ogni elemento dal quale inferire la presenza di un accordo, di un'istigazione o di una determinazione ad opera del ricorrente, finalizzata all'ottenimento della condotta delittuosa da parte dei pubblici ufficiali, "sicchè è ictu oculi deficitario l'elemento soggettivo del concorso nel delitto di cui all'art. 323 c.p. a carico del ricorrente". La giustificazione dell'esito decisorio, tuttavia, è viziata in relazione alla corretta applicazione del presupposti necessari per l'adozione del provvedimento cautelare ex art. 321 c.p.p., poiché, nonostante la valutazione di esclusione del fumus del concorso dell'extraneus nel reato proprio, il Tribunale ha ritenuto legittima l'apposizione del vincolo cautelare reale sulla base del fumus ipotizzato nei confronti di altri coindagati, ossia dei pubblici funzionari comunali, e della conseguente qualificazione come pertinenza del reato dei cartelloni pubblicitari oggetto della misura, in quanto considerati strutturalmente funzionali all'aggravamento delle conseguenze dell'attività delittuosa, recidendo in tal guisa il nesso oggettivo derivante dall'elemento di collegamento che deve necessariamente instaurarsi fra il bene sottoposto a sequestro e la condotta delittuosa che si ritiene realizzata da parte del suo proprietario.
6. Al riguardo, invero, deve ribadirsi il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in relazione ai provvedimenti che dispongono misure di cautela reale, nella valutazione del requisito del fumus commissi delicti può rilevare anche l'eventuale difetto dell'elemento 2 W soggettivo del reato, purché lo stesso risulti di immediata evidenza (Corte cost., 4 maggio 2007, n. 153; Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, dep. 21/01/2009, Rv. 242650; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, dep. 04/06/2007, Rv. 236474), dal momento che la verifica giudiziale della sua mancanza impedisce la stessa astratta configurabilità del reato ipotizzato (Sez. 6, n. 31382 del 28/06/2011, dep. 05/08/2011, Rv. 250441). Nel caso di specie, è lo stesso provvedimento impugnato ad escludere radicalmente la sussistenza dell'elemento soggettivo del concorso nel reato proprio, contestato anche a chi, come il ricorrente, non ne riveste la qualifica tipica. Inoltre, se è vero che ogni bene può essere ritenuto pertinente al reato astrattamente ipotizzato in un provvedimento cautelare reale, salvo verificarne in concreto la necessaria presenza di un legame, anche indiretto, è pur vero che il presupposto del nesso pertinenziale della cosa al reato deve essere collegato al fine di evitare una indiscriminata compressione - del diritto di proprietà e di uso del bene - alla finalità di impedire che la libera disponibilità della cosa stessa da parte dell'indagato comporti il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze dell'attività delittuosa. Si tratta, dunque, di una valutazione di merito che il giudice deve congruamente motivare sia con riguardo al profilo della specifica, intrinseca e stabile strumentalità della cosa sottoposta a sequestro all'attività illecita che si ritiene commessa dalla persona indagata, quale destinataria del provvedimento cautelare reale, sia con riferimento alla possibilità che quell'attività venga reiterata o aggravata (cfr. Sez. 5, n. 1671 del 18/03/1998, dep. 09/06/1998, Rv. 210928; Sez. 3, n. 1172 del 03/04/1998, dep. 15/05/1998, Rv. 210484; Sez. 6, n. 0 del 22/04/1999, dep. 27/09/1999, Rv. 214621). Nel caso di specie, pertanto, la configurabilità del nesso pertinenziale con il reato contestato avrebbe dovuto esser prospettata secondo il modello descritto dall'art. 321 c.p.p., che presuppone una vocazione della res strutturalmente funzionale alla probabile reiterazione dell'attività criminosa posta in essere dall'indagato, e non dagli altri coindagati o da terze persone, laddove l'impugnata ordinanza ha escluso per il ricorrente il fumus del concorso nel reato proprio, e, ipotizzando contestualmente la sussistenza del reato a carico di altre persone, ha mantenuto il vincolo cautelare reale attraverso una, non consentita, scissione del presupposto della necessaria riferibilità del nesso pertinenziale alla condotta delittuosa del soggetto che risulta essere il destinatario della misura.
7. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, deve essere pronunziato l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza del Tribunale del riesame di Ragusa, statuizione che travolge a sua volta l'originario decreto di sequestro preventivo emesso il 6 marzo 2012 dal G.i.p. presso il Tribunale di Modica, con la conseguente restituzione degli impianti pubblicitari in sequestro a favore dell'avente diritto. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti previsti all'art. 626 c.p.p.. 3 Ли
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto 6 marzo 2012 del G.i.p. del Tribunale di Modica ed ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, li, 18 luglio 2012 u presidente Il Consigliere estensore dr/Antonio Ap dr. Gaetano De Amicis jesten DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2012 AGO IL FUNZIONARIO GIULIARIO 21 Piera Esposito 4