Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 2
In materia di notificazioni, come l'incertezza sulla persona a cui è stata consegnata la copia notificata dell'atto destinato ad un soggetto ben individuato produce la nullità della notifica stessa - salvo l'eventuale sanatoria - solo quando sia assoluta, e perciò tale da non permettere neppure di stabilire se tra consegnatario (ignoto) e destinatario (identificato) dell'atto esista quel legame giuridicamente significativo su cui riposa la ragionevole presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto, così non può incidere sulla validità (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l'incertezza sull'identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l'esistenza dell'indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell'atto medesimo; allorché, invece, l'errore materiale nell'indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell'atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino in modo chiaro ed evidente a chi quell'atto è davvero destinato, e quando a tali persone il consegnatario sia legato da idoneo rapporto, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva escluso la nullità della notifica del gravame, eseguita mediante consegna al procuratore del destinatario costituito in primo grado, ancorché fosse errata la indicazione della parte destinataria a causa di mero errore materiale riscontrabile sulla base del contenuto dell'atto notificato).
In materia di azione revocatoria fallimentare, le diverse previsioni contenute nei due commi dell'art. 67 l. fall. configurano ipotesi differenti di revoca, cui corrispondono azioni autonome, sicché il passaggio dall'una all'altra ipotesi (nella fattispecie, relativa a revoca di atto di compravendita, da quella di cui al primo comma n. 1 a quella di cui al secondo comma) implica il mutamento della "causa petendi" e perciò la prospettazione di una domanda nuova, non ammissibile in appello.
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- 1. Errata indicazione del cognome del destinatario della notifica di un atto: conseguenzeAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 18 dicembre 2020
- 2. Relata di notifica con nome del destinatario errato: quando la notifica è validaAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 30 ottobre 2018
- 3. Licenziamento, reintegra a voce, chiarimenti, richiesta, risposta scrittaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2013
- 4. Condominio, deliberazione, rideliberazione, materia del contendereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 aprile 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU IM SAN PAOLO DI AUFIERO PL & C. SAS, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, CU IM PL AUFIERO, in proprio e nella qualità di curatore fallimentare pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI RETI 38, presso l'avvocato GIULIANO BASTIANELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI CORRADO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CE CA, D'RE TA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/9599 proposto da:
CE CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 25, presso l'avvocato EMILIO D'RE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati OLIMPIA D'RE, ROBERTO COPPOLA, RINO LUCADAMO, giusta procura a margine del controricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
NT IO, nella qualità di curatore fallimentare pro tempore, AUFIERO SEMPLICIO, in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI RETI 38, presso l'avvocato GIULIANO BASTIANELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI CORRADO, giusta delega a margine del controricorso incidentale;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2380/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/06/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TI Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito o in subordine inammissibile il ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore dei fallimenti della società S. Paolo di RO CI s.a.s. e del sig. CI RO in proprio, con atto notificato il 2 maggio 1990, citò in giudizio dinanzi al tribunale di Avellino i coniugi CA RC ed NI D'AM. Espose che il 6 settembre 1986 il sig. RO aveva venduto ai convenuti per L. 72.000.000 un appartamento sito in Montefalcone il cui valore superava notevolmente il prezzo pagato. Posto, dunque, che il successivo fallimento del venditore era intervenuto, in data 30 marzo 1988, all'esito di una procedura di amministrazione controllata apertasi sin dal 19 maggio 1987, il curatore chiese che fosse disposta la revoca dell'atto di vendita, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni in favore del fallimento.
I coniugi RC si costituirono in giudizio per resistere alla domanda, che fu rigettata dal tribunale, sia per difetto di prova che gli acquirenti fossero consapevoli dello stato di decozione del venditore all'atto della vendita, sia perché non sussisteva la dedotta sproporzione tra il valore del bene venduto ed il prezzo del suo acquisto.
Il curatore propose appello, assumendo che l'azione revocatoria da lui esercitata si riferiva ad un atto oneroso compiuto dal fallito entro l'anno dall'apertura della procedura di amministrazione controllata poi sfociata in fallimento, e che dunque tale azione era riconducibile alla previsione dell'art. 67, comma 2^, della legge fallimentare: di talché la domanda avrebbe dovuto essere accolta, indipendentemente da ogni valutazione di sproporzione del prezzo di acquisto dell'immobile, essendo stata comunque provata la scientia decoctionis da parte degli acquirenti.
L'atto d'appello, notificato al procuratore domiciliatario dei coniugi RC, nella relazione di notifica, scritta in calce, recava i nomi di altri soggetti, estranei al giudizio di primo grado. Il sig. RC, costituendosi dinanzi alla Corte d'appello di PO (nella contumacia della sig.ra D'AM ), oltre a difendersi nel merito, eccepì l'inammissibilità del gravame, sia per il radicale vizio da cui era affetta la notifica dell'atto introdut- tivo, sia per essere stato con esso proposta una domanda del tutto diversa da quella di primo grado.
Con sentenza depositata il 17 ottobre 2000, la corte d'appello rigettò la prima delle suindicate eccezioni, ma accolse la seconda, e pertanto dichiarò inammissibile il gravame condannando l'appellante alla rifusione delle spese processuali. La corte ritenne, infatti, per un verso, che l'esatta enunciazione, nell'atto d'appello, degli estremi della sentenza impugnata e del nome delle parti cui era rivolto l'invito a comparire bastasse a fugare ogni incertezza sull'effettiva identità dei soggetti cui l'atto era destinato e rendesse immediatamente riconoscibile, e perciò irrilevante, l'errore materiale da cui era affetta la relazione di notifica;
per altro verso, che le espressioni adoperate dall'attore nella citazione e nelle successive difese del giudizio di primo grado valessero a qualificare indiscutibilmente la domanda originaria come proposta ai sensi dell'art. 67, comma 1^, della citata legge fallimentare, e che, pertanto, la diversa configurazione data alla stessa domanda in sede di appello costituisse un mutamento della causa petendi non consentito dall'art. 345 c.p.c.. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il curatore del fallimento, formulando due motivi di doglianza.
Resiste con controricorso il solo sig. RC, proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale condizionato, al quale la curatala fallimentare a propria volta replica con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si deve preliminarmente procedere, nel rispetto dell'art. 335 c.p.c., alla riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
2. Il ricorso incidentale, benché prospettato in via condizionata, investe una questione logicamente preliminare (del resto rilevabile anche d'ufficio) e deve perciò essere esaminato con priorità. La doglianza è incentrata su un asserito vizio di notifica dell'atto d'appello, già denunciato in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado, e si sostanzia nell'affermazione per cui detta notifica, in quanto non eseguita nei confronti delle parti invitate a comparire dinanzi al giudice, sarebbe stata inesistente. Nessuna sanatoria avrebbe perciò potuto conseguire dalla costituzione di uno degli appellati e si sarebbe verificato il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza. Donde l'errore compiuto dalla corte territoriale nel ritenere irrilevante il denunciato vizio, con motivazione sul punto insufficiente.
2.1. La censura è infondata.
La disciplina legale della notifica degli atti processuali ha lo scopo di offrire le maggiori garanzie possibili che un atto da portare a conoscenza di altro soggetto effettivamente pervenga nella sfera di riferibilità del destinatario, con sicura individuazione del momento in cui ciò è avvenuto. Pertanto, l'art. 160 c.p.c. enuncia come cause di nullità della notifica solo la violazione delle norme che individuano la persona cui la copia dell'atto deve essere consegnata, o l'incertezza assoluta circa l'identità di tale persona o circa la data della consegna. Le eventuali deviazioni dal percorso normativamente tracciato, se tali da determinare la nullità della notifica, sono nondimeno superate dalla constatazione che l'atto abbia ugualmente raggiunto il proprio scopo, secondo la generale indicazione dell'art. 156, comma 3^, c.p.c., cui si estende il richiamo operato dal citato art. 160. A siffatta possibilità di sanatoria si sottraggono solo quelle situazioni nelle quali la notifica di un atto sia da considerare addirittura inesistente, ossia del tutto estranea al paradigma normativo, per difetto di qualsiasi significativo collegamento tra il destinatario e la persona cui la copia è stata in effetti consegnata o il luogo in cui la consegna è in concreto avvenuta.
Il caso in esame non è precisamente riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla normativa dianzi richiamata. La copia dell'atto di citazione in appello risulta infatti essere stata consegnata a persona che aveva titolo per riceverla, tale certamente essendo il procuratore domiciliatario delle parti del giudizio di primo grado, citate a comparire in appello, ne' vi è incertezza sulla data e sul luogo della consegna. Errata è, invece, l'indicazione del nome dei destinatari dell'atto notificato. Il ricorrente incidentale - coma s'è ricordato - ne deduca che, essendo destinataria della notifica la parte in quanto tale, la sua errata individuazione nella relazione di notifica non consentirebbe neppure di riferire la notifica medesima a quella parte, rispetto alla quale la notifica sarebbe quindi inesistente.
L'assunto non è, però, condivisibile. Già in altre occasioni questa corte ha avuto modo di statuire che l'errore sulle generalità del destinatario di un atto regolarmente notificato al procuratore domiciliatario importa, in astratto, la possibilità di configurare un vizio di nullità (non già d'inesistenza) della notifica, ma solo nel caso in cui quell'errore, in concreto, risulti tale da aver determinato una situazione di assoluta incertezza sull'identità della persona cui la notificazione è diretta (cfr., per tutte, Cass. 8 ottobre 2001, n. 12325). Per stabilire se tale situazione d'incertezza assoluta davvero ricorra - si è aggiunto - non basta limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, ma occorre che sia esaminato l'intero contesto dell'atto, a cominciare dalla sua intestazione, perché in qualsiasi parte di esso può trovarsi un'indicazione idonea a colmare le lacune riscontrate nella predetta relazione (Cass. 18 maggio 2001, n. 6805). In effetti, come l'incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia notificata dell'atto destinato ad un soggetto ben individuato produce la nullità della notifica stessa - salvo eventuale sanatoria - solo quando sia assoluta e perciò tale da non permettere neppure di stabilire se tra consegnatario (ignoto) e destinatario (identificato) dell'atto esiste quel legame giuridicamente significativo su cui riposa la ragionevole presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto, così non può incidere sulla validità del procedimento di notificazione (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l'incertezza sull'identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l'esistenza dell'indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell'atto medesimo. Quando invece - come nella specie il giudice di merito ha accertato e come ben si evince dalla semplice lettura dei documenti in questione - l'errore materiale nell'indicazione del nome delle parti destinatario della notifica ed il tenore dell'atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestano in modo chiaro ed evidente a chi quell'atto è davvero destinato, e quando a tali persone il consegnatario è legato da idoneo rapporto, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente.
È appena il caso di aggiungere che la censura di difetto di motivazione, pure in proposito sollevata dal ricorrente incidentale, è inammissibile, prima ancora che infondata, stante il carattere processuale del vizio denunciato, in ordine al quale la stessa corte di Cassazione è giudice anche del fatto.
3. Si può dunque procedere all'esame del ricorso principale, con cui la curatela del fallimento insorge avverso la declaratoria d'inammissibilità dell'appello da essa a suo tempo proposto.
3.1. Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 345 c.p.c. e 67 l. fall., la curatela sostiene che la domanda formulata in appello non era in realtà affatto diversa, ne' per petitum ne' per causa petendi, da quella già prima avanzata con l'atto di citazione di primo grado e sulla quale il tribunale si era negativamente pronunciato, sicché nessuna violazione, del divieto di introdurre domande nuove in appello si sarebbe in concreto verificata.
Il secondo motivo si riallaccia alla medesima questione ed è volto a lamentare l'insufficienza della motivazione dell'impugnata sentenza sul punto.
3.2. Anche in questo caso la denunciata violazione configura, in astratto, un error in procedendo, come tale non suscettibile di censura per difetto di motivazione, perché implicante il potere- dovere della Cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali cui il denunciato vizio si riferisce (cfr., tra le altre, Cass. 12 novembre 2002, n. 15859). Tale esame persuade dell'infondatezza della doglianza prospettata nel ricorso.
È vero, infatti, che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è richiamato genericamente il disposto dell'art. 67 l. fall., senza precisare se la norma cui l'attore si riferisce sia quella del primo o del secondo comma. Ai fini dell'esatta definizione della causa petendi rilevano però soprattutto le espressioni adoperate dalla parte per individuare gli elementi di fatto sui quali la domanda si basa. Importa dunque sottolineare - come già puntualmente la corte territoriale ha fatto - che il periodo temporale di riferimento indicato nell'atto di citazione è quello dei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (o meglio: all'ammissione a procedura di amministrazione controllata della società poi dichiarata fallita): ciò che evidentemente sottintende, trattandosi della domanda di revoca di un atto di compravendita (dunque a titolo oneroso), l'intenzione di agire ai sensi del primo comma, n. 1, del citato art. 67. Se l'azione fosse stata proposta ai sensi del secondo comma di detto articolo, infatti, sarebbe stato sufficiente rilevare che l'atto revocando era intervenuto nell'anno anteriore all'inizio della procedura concorsuale. Ancor più esplicito in tal senso, del resto, è il fatto che la sola ulteriore affermazione su cui si fonda la domanda di revoca contenuta nel medesimo atto di citazione è quella per la quale "la prestazione eseguita dal fallito sorpassa notevolmente quanto a lui dato dai coniugi RC-D'AM". Donde incontestabilmente appare che quella originaria domanda era appunto basata sulla asserita sproporzione tra il valore del cespite venduto dal fallito a quanto da tale vendita egli ricavò, ossia sulla previsione del citato art. 67, comma 1^, n. 1, l. fall.. È probabile che nulla avrebbe impedito alla curatela attrice di proporre anche, eventualmente in via subordinata, una domanda di revoca del medesimo atto di vendita ai sensi del secondo comma di detto articolo, trattandosi di atto a titolo oneroso compiuto dal fallito nell'anno dall'inizio della procedura concorsuale. Ma una simile ulteriore domanda non risulta in realtà formulata, se non per la prima volta nell'atto d' appello.
Risulta dunque assolutamente corretta la decisione adottata dalla corte territoriale, che tale ultima domanda ha ritenuto nuova e quindi inammissibile ex art. 345, comma 1^, c.p.c., essendo incontestabile che le diverse previsioni contenute nei due commi dell'art. 67 l. fall., configurano ipotesi differenti di revoca, cui corrispondono azioni autonome, sicché il passaggio dall'una all'altra ipotesi implica il mutamento della causa petendi e perciò la prospettazione di una domanda nuova, non ammissibile in appello (cfr., ex multis, Cass. 20 marzo 1999, n. 2589).
4. Entrambi i ricorsi vanno, dunque, rigettati.
La reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004