Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2002, n. 3199
CASS
Sentenza 6 marzo 2002

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L'art. 873 cod. civ., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, si riferisce, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto (nella specie, tettoia ), avente caratteristiche di consistenza e stabilità o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, inoltre, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà, idoneità il cui accertamento è rimesso al giudice di merito.

Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 cod. civ., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2002, n. 3199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3199
Data del deposito : 6 marzo 2002

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