Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 1
In materia di accertamento di reati concernenti gli stupefacenti, in caso di ritardata esecuzione dell'arresto, a norma dell'art. 98 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza della flagranza deve essere verificata con riferimento non al momento dell'arresto, bensì a quello in cui avrebbe potuto essere effettuato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2006, n. 14216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14216 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 12/12/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 2184
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 36654/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Bologna;
avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale del riesame di Bologna 13 settembre 2006 nel procedimento penale a carico di:
ES AL, nato il [...] a [...];
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. D'ANGELO Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 13 settembre 2006 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna non convalidava l'arresto di AL ES, indagato per i reati indicati ai capi H), I) ed M) dell'imputazione, previsti dall'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e succ. mod., commessi in Saracena e i primi due rispettivamente accertati il 13 aprile 2006 e il 4 aprile 2006 ed il terzo commesso dal mese di aprile 2006 con condotta permanente. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 382 c.p.p. e , art. 73 (art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla mancata convalida dell'arresto per l'imputazione di cui al capo h) della rubrica, perché il G.i.p. erra quando implicitamente ritiene che il decorso del tempo determini la sussunzione automatica della fattispecie nell'ipotesi della quasi flagranza, in particolare quando si versa nei casi previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 98;
2. erronea applicazione dell'art. 382 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) con particolare riferimento al combinato disposto del D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 e 98, in quanto il G.i.p. - per la non globale e concreta considerazione delle diverse possibili modalità di cessione dello stupefacente, il cui iter può richiedere intervalli temporali relativi che non impongono un transito coatto nell'ipotesi della quasi flagranza - assume l'esito delle attività di P.G. nell'arco di una frazione temporale coincidente con percezioni visive subitanee, non richieste dalla norma;
3. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata convalida dell'arresto per l'imputazione di cui al capo h) dell'imputazione.
4. erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 98 (art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla mancata convalida dell'arresto per l'imputazione di cui al capo i), dal momento che il ritardato arresto per l'episodio del 4 maggio 2006 era compreso nel provvedimento del 13 aprile 2006, per cui sussisteva la flagranza negletta dal Giudice. L'impugnazione è inammissibile.
Il G.i.p. ha correttamente convalidato, ritenendolo legittimo, l'arresto in flagranza del ES in ordine al fatto contestato sub h), sul presupposto che per questo era stato emesso il decreto che disponeva il ritardo nell'esecuzione ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 98. Ha invece negato la convalida per il fatto contestato al capo i) dell'imputazione, in quanto per questo non risultava emesso il decreto che ne autorizzava il ritardo nell'esecuzione. Infatti, nel caso di ritardo nell'esecuzione dell'arresto in flagranza, disposto a norma del citato D.P.R. n. 309 del 1990, art.98, T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza della flagranza dev'essere verificata con riguardo non già al momento dell'esecuzione bensì al momento in cui l'arresto si sarebbe dovuto o potuto eseguire se non fosse intervenuto il decreto che ne autorizzava il ritardo (Cass., Sez. 6^, 6 maggio 1991 n. 1690, ric. P.M. in proc. GI Da IL;
Sez. 6^, 22 dicembre 1997 n. 5188 Arellano Osorio). Pertanto le violazioni di legge dedotte col primo e col secondo motivo e il vizio di motivazione dedotto col terzo appaiono manifestamente privi di fondamento.
Col quarto motivo il ricorrente deduce una questione di fatto, fondata sull'interpretazione del provvedimento da lui sostenuta, peraltro senza adeguato fondamento.
Infatti, il significato e la portata del decreto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 98 che autorizza il ritardo nell'esecuzione dell'arresto risultano, al pari di ogni altro provvedimento giurisdizionale, e dalla motivazione e dal dispositivo, per cui non è possibile in base all'interpretazione del testo della motivazione, estendere il differimento dell'arresto a fatti diversi e successivi a quello per cui il provvedimento è stato specificamente adottato. Di conseguenza il quarto motivo appare altresì manifestamente infondato. Il ricorso perciò dev'essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2007