Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4981 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
C.C.76244 Ai sensi Art. 13 quinquies legge 06/5184 REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN MED POPOLO ITALIANOQ A A LA CORTE SUP. MA DICAS ONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 9141/01 Dott. Bruno SACCUCCI - Consigliere Cron. 11068 Dott. Vincenzo DI NUBILA Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE - Consigliere Od. 08/07/02 Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA CAS ON CAMPIONE C LE SENTENZA N. 76244 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
2002 3133
contro
-1- NE IA US;
intimata avverso la sentenza 11. 62/00 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 06/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento dal processo Ja coul Maria fr edence in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal 13 quinquespagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, A. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione ncn rideterminava l'ammontare del redditospe tasse la detrazione, imponibile con esclusione della stessa 2 notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministers delle Finanze, denunciando False applicazione degli ܕ: violazione 2 133; 3, comma 2 bis, del artt. 23, della Legge 13 maggio 1999, n. 13, comme 1, della י1.1. 30 dicembre 1985, n. 977 legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 26 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non he presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma ois, dal D.L. 30 dicembre 1990, 1. 7317 Convestito con modificazioni in legge 28 febbraio 1988, n. R - quale prevede che le somme relativa 2 pagament delle impost directe, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del . . 26 maggi 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 figlio 1984, F. 363, Zino al 31 dicembre 1985 per i residenti Rei Comuni dell'Italia centrala a meridionale colpiti da VE 8133101 concorrono alla formazione dell'imponibile 1 Eini -5 del l IR PE F dell' LCR - іп virtù dell'interpretazione autentica di CA all'art. 28 della legge 13 maggio 1 0 , 2 103, posto in relaç all'art. 11 della legge 19 febbraio 1999, n. 그린, deve essare considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa. F.Q.M. La Corte rigetta il ricorgo, At 8/4/2007Così deciso in Roma il Presidente Il Cons. Estensore h ave IL CANCELLIERE ✪) A haldo Capan CANCELLERIA DEPOSITATO - 1 APR. 2003 Oggi Autiolet CANCELLIERE C1