Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
La presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma. L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, è a carico del mittente, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà (fattispecie in tema di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un condominio).
Commentario • 1
- 1. Convocazione assemblea condominiale: quanti giorni prima?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1999, n. 4352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4352 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COND. "RESIDENZA PIETRALUNGA" - CORSO MARCONI N.62 - SANREMO, in persona del suo amministratore Sig. RA TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO NUZZACI, che lo difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO REMOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH VI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1086/95 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 17/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato NUZZACI Vittorio, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 24.9.1987 HI LI proprietario di un appartamento nell'edificio di Corso Marconi n. 62 di Sanremo, conveniva dinanzi al tribunale della stessa città il condominio "Residenza Pietralunga" nel quale la sua proprietà era ricompresa, in persona dell'amministratore pro tempore per sentir dichiarare, fra l'altro, la nullità della delibera dell'assemblea dei condomini 1^ agosto 1987 con la quale era stato approvato il rendiconto per gli anni 1986/1987 e la previsione di spese per il 1987/1988 perché comunicato l'avviso di convocazione tre giorni dopo, il 4 agosto 1987.
Il condominio resisteva alla domanda;
prodotta documentazione ed espletata una prova testimoniale, con sentenza 21.8.1990 il tribunale la rigettava condannando il HI alle spese.
L'impugnazione del soccombente cui resisteva il condominio veniva accolta dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 17.11.1995. La Corte dichiarava la nullità della delibera dell'assemblea dei condomini 1^ agosto 1987 perché non comunicato al HI cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza l'avviso di convocazione e condannava il condominio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto ricorso con atto del 17.12.1996 e con due motivi di censura il condominio "Residenza Pietralunga" in persona dell'amministratore pro tempore. Il HI non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1335 c.c.; 66, comma 3^ disp. att. c.c.; 113 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che l'avviso di convocazione dell'assemblea era stato portato presso l'abitazione del HI nei giorni 24 e 25 luglio dal portiere dello stabile Lo TE Carmelo;
il mancato reperimento del destinatario in entrambe le occasioni non impediva per la presunzione iuris tantum dell'art. 1335 c.c. che l'atto dovesse ritenersi conosciuto dal HI con la conseguenza che incombeva sullo stesso l'onere della prova, non assolto, di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di averne notizia.
Il motivo è infondato.
La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti ricettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, salvo la prova da parte del destinatario medesimo, dell'impossibilità di acquisire in concreto detta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà; il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza essendo sufficiente che dimostri l'avvenuto recapito della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (v. Cass. 19.12.1997 n. 12866; Cass. 22.12.1995 n. 13067). La sentenza impugnata ha escluso che l'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini per il giorno 1^ agosto 1987 fosse stato recapitato al HI in base alla testimonianza del portiere dello stabile Lo TE;
questi aveva dichiarato che, recatosi presso l'abitazione del HI nei giorni 24 e 25 luglio 1987 per consegnargli l'avviso, non l'aveva trovato in casa;
era ritornato il 4 agosto successivo quando la riunione dei condomini si era già svolta.
La decisione non è censurabile perché l'art. 1335 c.c. pur non dettando una disciplina circa il mezzo di trasmissione delle dichiarazioni e pertanto non è necessario che la comunicazione avvenga in una determinata forma (v. Cass. 17.3.1995 n. 3099) richiede pur sempre che essa giunga all'indirizzo del destinatario;
vi dev'essere cioè un'attività materiale idonea a portare l'atto nella sfera di conoscibilità di quest'ultimo.
Nel caso in esame, invece, gli accessi del portiere dello stabile presso l'abitazione del HI erano rimasti noti solo a chi li aveva compiuti;
nessuna comunicazione degli stessi era tempestivamente avvenuta.
Con il secondo motivo denunciando nullità della sentenza;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (artt. 116, 132 n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; 360 n. 5 c.p.c.) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata affermando che il teste Lo TE non aveva spiegato per quale ragione non si era recato presso l'abitazione del HI anche nei giorni successivi al 24 e 25 luglio 1987, non ne ha tratto nessuna conseguenza ai fini della decisione;
non ha considerato che oggetto della prova era stata solo la circostanza secondo cui il teste si era recato nei giorni 24 e 25 luglio 1987 più volte presso il HI per consegnargli in base alle disposizioni dell'amministratore del condominio l'avviso di convocazione dell'assemblea per il 1^ agosto 1987; e, una volta che l'avviso era pervenuto all'indirizzo del destinatario, anche se non ritirato, si era verificata la fattispecie dell'art. 1335 c.c. Il motivo è per la prima parte inconferente;
l'affermazione nella sentenza impugnata secondo cui il teste Lo TE non aveva spiegato le ragioni di mancati accessi presso l'abitazione del HI anche nei giorni successivi al 24 e 25 luglio 1987, non sorregge la decisione come lo stesso ricorrente ammette precisando che da tale affermazione nessuna conseguenza ha tratto la Corte di merito.
Per la seconda parte il motivo ripete censure già respinte;
posto che nessuna comunicazione il Lo TE aveva fatto di tali accessi e non vi era stata quindi la possibilità per il HI di averne conoscenza l'avviso di convocazione non poteva ritenersi giunto all'indirizzo del destinatario.
Non è dovuto rimborso di spese processuali in mancanza di un'attività difensiva dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999