Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
Il giudice richiesto in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della revoca di una sentenza di condanna a seguito di abolitio criminis è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto e i limiti, desumendo dalla decisione irrevocabile tutti quegli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari all'applicazione o al diniego della disciplina dettata dal citato art. 673 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2002, n. 8030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8030 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco ROMANO Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Nicola MILO "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI IC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 2/7/01 del Tribunale di Grosseto, quale giudice dell'esecuzione;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr Nicola Milo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del dr. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
Fatto e diritto
IC NI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza 2/7/01 del Tribunale di Grosseto che, quale giudice dell'esecuzione, ha disatteso la richiesta di revoca della sentenza di condanna n. 349/89 emessa dallo stesso Tribunale nei confronti del NI per il reato di cui all'art. 71 della legge n. 685/75. L'istanza di revoca era stata avanzata nel presupposto che la condotta addebitata al condannato, cioè la detenzione di alcuni grammi di eroina, doveva ritenersi depenalizzata a seguito del referendum abrogativo di cui al d.p.r. n. 171/93; la sostanza detenuta, infatti sarebbe stata destinata all'esclusivo uso personale e a tale conclusione è pervenuto sulla base di un mero esame formale della pronuncia.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che il giudice richiesto in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della revoca di una sentenza di condanna a seguito di abolitio criminis è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto ed i limiti, desumendo dalla decisione irrevocabile tutti quegli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari all'applicazione o al diniego della disciplina dettata dal citato art. 673.In particolare, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, considerato che la procedura referendaria conclusasi con il d.p.r. n. 171/93 ha determinato la depenalizzazione della detenzione di droga per uso personale, al giudice dell'esecuzione è attribuito il delicato compito di fare emergere dal quadro probatorio già acquisito la reale finalità della detenzione della sostanza, ricercando e valutando tutti gli elementi di fatto e le circostanze che, irrilevanti al momento della sentenza pronunciata dal giudice della cognizione, siano divenuti attendibili per la definizione del reato e per la sua depenalizzazione. Ciò posto, devesi rilevare che l'ordinanza impugnata si è limitata ad una verifica meramente formale ed estrinseca della sentenza n. 349/89 e ha dedotto dall'assenza di pronuncia sull'esimente di cui all'art. 80 legge n. 685/75 la ritenuta insussistenza delle condizioni per affermare la finalità di uso personale della droga;
trattasi di inferenza chiaramente erronea, avuto riguardo ai ristretti limiti di operatività del richiamato art. 80, che faceva riferimento al concetto di modica quantità, non più attuale nel vigente assetto normativo.
Il Giudice a quo ha omesso di valutare che nell'imputazione non risulta indicata la finalità di spaccio;
che, nel ricostruire il fatto, il giudice di cognizione ebbe ad affermare che il NI ed il suo amico "lo scopo che si erano prefissati - assunzione della sostanza in quantità progressivamente ridotte -..."; che l'omessa pronuncia sull'esimente dell'art. 80 legge 685/75 non può comunque interpretarsi come pronuncia di segno contrario, al di là del rilievo di cui innanzi. La mancanza o la erroneità di valutazione di tali aspetti integra il vizio di motivazione denunciato, con l'effetto che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Grosseto, che dovrà argomentare, in maniera approfondita, completa e logica, la decisione che andrà ad adottare in piena libertà di giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CASSAZIONE IL 18 FEBBRAIO 2003.