Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
Soltanto in base all'art. 14 della legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema di diritto internazionale privato, si è stabilito che l'accertamento della legge straniera deve essere compiuto di ufficio dal giudice. Pertanto, soltanto in riferimento ai giudizi iniziati dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge (vedi artt. 72 e 74 della legge stessa) le norme di diritto straniero richiamate da quelle di diritto internazionale privato sono da considerare inserite nell'ordinamento interno e sono conseguentemente assoggettate al trattamento processuale proprio delle norme giuridiche nazionali. Ne consegue che per i giudizi iniziati in epoca precedente continua a trovare applicazione il principio secondo cui qualora una parte invochi in suo favore l'applicazione di una legge straniera deducendone la diversità rispetto a quella italiana deve provvedere ad indicare quale sia attivandosi a fornire tutta la documentazione necessaria per porre il giudice nella condizione di trarre ragione del proprio convincimento in ordine all'applicazione della diversa disciplina, sicché in difetto di tale allegazione se il giudice non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla base degli elementi acquisiti agli atti o per propria nozione deve fare riferimento alle leggi italiane. (Fattispecie relativa ad un giudizio instaurato nel 1987 per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale verificatosi in Iran nel 1985).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7365 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
S.p.a. ANSALDO ENERGIE, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Piazza Acilia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Funari, che unitamente all'Avv. Francesco Vincenzi la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso.
- Ricorrente -
contro
NE RE, elett.te dom.to in Roma, Piazza del Paradiso n. 55, presso lo studio dell'Avv. N. Staffa, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Rizzi e Francesco Ferria Contin per procura speciale in calce al controricorso.
- Controricorrente -
e contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO-INAIL, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via IV Novembre n. 144, presso gli Avv. Marcello Britti e Andrea Rossi, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al controricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano n. 2846 del 27.10.1998 (R.G.n. 5172/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.4.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli Avv. Francesco Vincenzi per la ricorrente, Marcello Britti e Antonio Rizzi per i controricorrenti;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 5 gennaio 1987 RE NE conveniva davanti al Tribunale di Milano la s.p.a. G.I.E.- Gruppo Industrie Elettromeccaniche per Impianti all'Estero ed esponeva che, essendo stato inviato in Iran dalla società sua datrice di lavoro (la s.p.a. AL PO), il 16 novembre 1985, mentre si trovava a bordo di una autovettura di proprietà della convenuta e condotta da un dipendente della medesima, aveva subito gravi danni a causa di un incidente stradale causato dal suddetto dipendente. L'attore deduceva, quindi, la responsabilità extracontrattuale della società G.I.E. e chiedeva che la stessa fosse condannata a risarcirgli i danni.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. La convenuta, in particolare, eccepiva l'inapplicabilità degli artt. 2043 e 2049 c.c., invocati dal NE, dato che, a suo dire, doveva farsi riferimento alla legge iraniana ai sensi dell'art. 25, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale e deduceva l'avvenuto risarcimento del danno, per avere l'attore sottoscritto un atto di quietanza con le imprese assicuratrici OR Assicurazioni e La AR.
Interveniva in giudizio l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), il quale faceva presente che l'evento si era verificato mentre il NE svolgeva attività di lavoro subordinato e chiedeva che, ai sensi dell'art. 1916 c.c., la società G.I.E. fosse condannata a rimborsargli le somme erogate all'assicurato per cure mediche e indennità temporanea e permanente. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale con sentenza del 21 aprile 1994 condannava la società G.I.E. a pagare al NE, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di L. 273.885.000, oltre agli interessi legali, detratta la somma di L. 117.323.045 attribuita all'INAIL.
Questa pronuncia, impugnata dalla società soccombente (la quale dichiarava di avere mutato la denominazione in s.p.a. AL EN), veniva confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 27 ottobre 1998. La Corte di appello, per quanto ancora interessa, premesso che era ammissibile la domanda dedotta nel corso del giudizio di primo grado, con la quale il NE aveva fatto presente di voler agire anche per responsabilità contrattuale contro la società convenuta, osservava che quest'ultima non aveva fornito alcuna prova delle norme di legge (del luogo in cui si era verificato l'incidente) che regolavano la materia, con la conseguenza che doveva trovare applicazione la legge italiana e rilevava che, se era vero che a suo tempo dalla società datrice di lavoro del NE (la s.p.a. AL PO) erano state stipulate polizze assicurative a garanzia degli eventuali danni subiti dal lavoratore, tuttavia tali polizze non interferivano con il risarcimento del danno chiesto dal medesimo NE alla società appellante, con la conseguenza che le quietanze sottoscritte dal danneggiato con le due imprese assicuratrici non avevano spiegato alcun effetto nei confronti della medesima appellante. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società AL EN, che ha dedotto tre distinti motivi. Hanno resistito con controricorso il NE e l'INAIL. La società ricorrente e il NE hanno depositato una memoria. Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione la società ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 10 e 11 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, 2087 c.c., 38, primo comma, 409, 442 e 444 c.p.c., oltre al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che, avendo il NE dedotto nel corso del giudizio di primo grado che l'infortunio da lui subito era collegato all'attività lavorativa da lui prestata per conto di una società presso la quale egli era stato distaccato dalla sua datrice di lavoro ed avendo anche l'INAIL prospettato una tesi siffatta, la Corte di appello, dopo avere ritenuto l'ammissibilità di tali domande, avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio, come le era stato segnalato nella comparsa conclusionale, che la competenza per materia apparteneva al giudice del lavoro, mentre era incompetente il Tribunale in sede ordinaria adito in primo grado.
Questo motivo, pur essendo ammissibile, è tuttavia privo di fondamento.
Come va preliminarmente precisato, la società ricorrente basa la sua tesi sull'art. 38, primo comma, c.p.c. nel testo antecedente alla modifica allo stesso apportata dall'art. 4 l. 26 novembre 1990 n. 353 - applicabile ratione temporis alla presente controversia, che è iniziata prima del 30 aprile 1995 (v. l'art. 90 della medesima legge n. 353 del 1990, modificato, da ultimo, dall'art. 9 d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito in l. 20 dicembre 1995 n. 534) - il quale,
come è noto, stabiliva che l'incompetenza per materia poteva essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. E, come va pure sottolineato, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza sarebbe tuttora astrattamente possibile, giacché, contrariamente a quanto deducono entrambi i controricorrenti, sulla questione relativa alla competenza, nella precedente fase del processo, non si è formato, ne' in via esplicita (mediante una decisione affermativa della competenza emessa dall'uno o dall'altro dei due giudici di merito, non impugnata) ne' in via implicita (mediante una pronuncia di merito, pure non impugnata), alcun giudicato interno (v. Cass. 12 novembre 1998 n. 11454, Cass. 23 giugno 1998 n. 6245, Cass. 30 agosto 1995 n. 9208, Cass. 22 luglio 1995 n. 8047 e Cass. 3 marzo 1992 n. 2560). Ciò premesso, se è vero che la Corte di appello ha affermato che il NE aveva anche agito facendo valere la responsabilità contrattuale della società convenuta - dato che tale ulteriore domanda, ancorché dedotta nel corso del giudizio di primo grado, era ammissibile per essere stato accettato dalla controparte il contraddittorio e dato che, come occorre aggiungere, è ben possibile il contemporaneo esercizio in un unico giudizio di tale azione e di quella per responsabilità aquiliana - è altrettanto vero che nella sentenza impugnata la conferma della pronuncia resa dal primo giudice è stata emessa in base all'accertamento della responsabilità (della attuale ricorrente) o in base all'art. 2054, terzo comma, c.c. o, tutt'al più, ai sensi dell'art. 1681 c.c. e non già, a norma dell'art. 2087 stesso codice, sul presupposto della ritenuta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il giudice di appello, infatti, per affermare che la società G.I.E. (ora AL EN) era tenuta a risarcire il danno subito dal NE, ha tratto argomento dai documenti prodotti in giudizio da quest'ultimo (v. pag. 8 della sentenza impugnata), dai quali risultava che l'autovettura coinvolta nell'incidente stradale era di proprietà della società e che l'autista che la guidava era un suo dipendente, mentre non ha fatto alcun cenno all'attività lavorativa eseguita in Iran dal danneggiato.
Pertanto, tenuto conto dell'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda, nelle sue due articolazioni, formulata dal NE e considerato che su tale interpretazione, in questa sede di legittimità, dalla società ricorrente (che ne aveva interesse) non è stata dedotta alcuna censura, non è dubbio che la controversia apparteneva, per ragioni di valore, alla competenza del Tribunale in sede ordinaria e non a quella del giudice del lavoro. E la stessa cosa è a dirsi per la domanda proposta dall'INAIL, il quale nell'atto di intervento aveva dedotto di voler esercitare, ai sensi dell'art. 1916 c.c., il suo diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile (cfr., al riguardo, Cass. 13 maggio 2000 n. 6167 e Cass. 13 agosto 1996 n. 7532). Avuto riguardo alle ragioni esposte, bene ha fatto il giudice di appello a disattendere (implicitamente) l'eccezione di incompetenza dedotta dalla attuale ricorrente o a non rilevare, d'ufficio, l'incompetenza per materia del giudice di primo grado. Per le stesse ragioni, del resto, tale pronuncia è ora impedita a questa Corte. Con il secondo motivo del ricorso la società AL ER deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 25, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale e all'art. 14 l. 31 maggio 1995 n. 218 (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.) e sostiene che il giudice di appello, nel rilevare che l'incidente stradale che aveva causato i danni subiti dal NE si era verificato in Iran, avrebbe errato sia nell'affermare che il suddetto secondo comma dell'art. 25 "consente" l'applicazione della legge straniera - dato che, viceversa, in materia di obbligazioni non contrattuali la legge regolatrice è quella del luogo dove è avvenuto il fatto - sia nel ritenere, con una evidente inversione dell'onere della prova, che fosse compito della società che era stata convenuta in giudizio di procurare al giudice italiano le norme del diritto straniero applicabili nella fattispecie dedotta nella causa.
Anche questo motivo è infondato.
Alla controversia in esame, che ha avuto inizio nel 1987, deve essere applicata la norma contenuta nell'art. 25, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui per le obbligazioni non contrattuali la legge regolatrice è quella "del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano", dal momento che la sua abrogazione da parte dell'art. 73 l. 31 maggio 1995 n. 218 - di riforma del sistema italiano di diritto privato - ai sensi del successivo art. 74 ha avuto effetto a decorrere dal lo settembre 1995 (v. Cass. Sez. Un. 18 giugno 1996 n. 5571). Ne consegue, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, la non applicabilità alla materia trattata nel presente giudizio dell'art. 14 della medesima legge n. 218 del 1995, che stabilisce che la legge straniera deve essere accertata d'ufficio, anche se si può ritenere, come linea di tendenza non contestabile, che anche prima dell'entrata in vigore delle nuove norme di diritto privato a tale verifica il giudice fosse tenuto (cfr. in tal senso Cass. 12 novembre 1999 n. 12538) qualora da una delle parti fosse stata dedotta la diversità del diritto straniero rispetto a quello italiano (Cass. 9 agosto 1996 n. 73- 77). Peraltro, come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, nel periodo in cui erano ancora vigenti le disposizioni sulla legge in generale poi abrogate, ove il giudice non fosse stato in grado di avere diretta conoscenza del diritto straniero "alla stregua degli elementi acquisiti agli atti o per propria nozione" (Cass. 21 marzo 1980 n. 1906), era la parte, che deduceva la suddetta diversità e la conseguente violazione della normativa straniera, che doveva provvedere ad indicare quale fosse tale normativa (Cass. 29 gennaio 1993 n. 1127 e Cass. 1 aprile 1980 n. 2094), attivandosi a fornire tutta la documentazione necessaria per porre il giudice nella condizione "di trarre ragione del proprio convincimento in ordine all'applicazione della diversa disciplina" (Cass. 9 agosto 1996 n. 7377, sopra indicata). Per effetto di tutti questi principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, le censure dedotte nel ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, giacché, ferma l'inapplicabilità delle nuove disposizioni contenute nella legge n. 218 del 1995, la società AL EN ora nemmeno deduce - non avendolo mai fatto, oltre tutto, davanti ai giudici di merito - che la disciplina iraniana relativa all'illecito extracontrattuale era diversa da quella dettata dagli artt. 2043 e segg. del nostro codice civile;
e a nulla, quindi, ora vale invocare il principio dell'onere della prova ed affermare che la Corte di merito avrebbe operato una inversione di tale principio, dal momento che è compito della parte, che allega una determinata circostanza, di provvedere alla necessaria dimostrazione, essendo inoltre necessario, come è ovvio, che l'allegazione venga ritualmente dedotta.
Con il terzo motivo dell'impugnazione la società ricorrente, nel denunciare i vizi di violazione dell'art. 1304, primo comma, c.c. e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., lamenta che il giudice di appello non abbia tenuto conto del fatto che, al momento del distacco del NE in Iran presso la società G.I.E., mancando a quel tempo una tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori italiani operanti in territori di Stati extracomunitari, la società AL PO, datrice di lavoro del medesimo NE, aveva provveduto a stipulare due polizze con le società OR Assicurazioni e La AR, per tenere indenne il lavoratore dagli infortuni professionali ed extraprofessionali, con un massimale di L. 200.000.000 in caso di morte e di L. 240.000.000 in caso di invalidità permanente. Afferma in proposito la medesima ricorrente che il NE, a seguito dell'incidente per cui è causa, oltre a ricevere altre somme dall'INAIL e da una compagnia assicuratrice di nazionalità irachena, nei mesi di ottobre 1987 e di gennaio 1988 ha incassato, in esecuzione delle polizze stipulate con le due imprese assicuratrici italiane, la complessiva somma di L. 91.689.000, rilasciando quietanze a saldo e stralcio e rinunziando ad azioni verso terzi;
ed aggiunge che, essendo le due compagnie assicuratrici di nazionalità italiana debitrici in solido con le società AL PO (datrice di lavoro del NE) e G.I.E. (distaccataria), l'atto di transazione stipulato dal lavoratore con le medesime ha prodotto i suoi effetti, ai sensi del suddetto art. 1304, primo comma, C.C., anche nei confronti della società G.I.E.,
per avere questa dichiarato di volerne profittare (dato che, fin dal primo atto del giudizio, era stato contestato al NE che lo stesso, in conseguenza dell'infortuni subito all'estero, era stato tacitato di tutto quanto dovutogli).
Anche questo motivo deve essere disatteso.
In base a quanto è dato ricavare dalle non esaurienti (su questo aspetto della questione) deduzioni esposte nel ricorso per cassazione, le due polizze assicurative con le società OR e La AR erano state sottoscritte, a favore del NE, solamente dalla società AL PO e non dalla società G.I.E.; ne' quest'ultima, sempre come è dato desumere dal ricorso, era stata indicata nel contratto come il soggetto che sarebbe stato tenuto indenne di quanto avrebbe dovuto pagare al NE in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto e in conseguenza dei fatti che sarebbero accaduti durante il tempo dell'assicurazione (art. 1917 c.c.). Si potrebbe, pertanto, ipotizzare, stando alle generiche indicazioni fornite dalla società ricorrente, che trattavasi di un contratto di assicurazione contro i danni alla persona (vale a dire, contro gli infortuni) a favore di un terzo, in relazione al quale la persona dell'assicurato (il lavoratore) era rimasta distinta da quella del contraente (la società datrice di lavoro) che aveva pagato il premio, ma senza coinvolgimento alcuno di altri soggetti. In questa situazione di evidente incertezza, bene ha fatto la Corte di appello a disattendere l'eccezione dedotta dalla attuale ricorrente, considerato che quest'ultima, omettendo qualsiasi altra possibile prospettazione per far valere le sue ragioni, sia in punto di fatto che in linea di diritto, ha fatto unicamente riferimento all'art. 1304, primo comma, c.c.. Ed invero, anche a voler ritenere, come ora sostiene la società AL EN, che nei confronti del NE, una volta verificatosi il rischio dedotto nel contratto, vi fosse fra le due imprese assicuratrici italiane (le società OR e La AR), da un lato, e la contraente società AL PO, dall'altro, un obbligo solidale relativo al risarcimento del danno e anche a voler ammettere, per conseguenza, che la transazione stipulata dal NE con le suddette imprese assicuratrici fosse idonea a produrre i suoi effetti, ai sensi del suddetto art. 1304, primo comma, c.c., anche nei confronti della società datrice di lavoro-debitrice in solido, tuttavia non si vede per quale ragione i medesimi effetti dovrebbero ripercuotersi a vantaggio della società G.I.E. (ora AL ER, attuale ricorrente), che era estranea al contratto. Senza contare poi che, non essendo stato nemmeno indicato il contenuto delle due polizze assicurative, non può stabilirsi se queste ultime coprissero tutti i danni, di qualsiasi natura e in qualunque modo causati, inerenti alla persona del NE (durante il tempo della sua permanenza in Iran), in modo tale da potersi ritenere che fosse stata anche tutelata la responsabilità aquiliana del terzo dedotta nel presente giudizio. Avuto riguardo a questi rilievi e ritenuto, quanto all'altro argomento dedotto nel ricorso per cassazione, che la società ricorrente non ha fornito alcun elemento di riscontro in ordine alla circostanza che il NE abbia pure conseguito il risarcimento del danno da una compagnia assicuratrice iraniana (mentre, per quanto riguarda l'INAIL, dalla somma liquidata al danneggiato dalla Corte di appello è stata tenuta distinta quella che deve essere corrisposta all'ente previdenziale), la censura formulata dalla ricorrente non può essere accolta e anche su questo punto della causa, per conseguenza, deve essere tenuta ferma la decisione impugnata. A conclusione di tutti i rilievi esposti, il ricorso proposto dalla società AL ER deve essere rigettato e la medesima società, rimasta soccombente, deve essere condannata a pagare ai due controricorrenti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, che liquida nei confronti del NE in complessive L. 33.000-, oltre a L. 5.000.000 (cinquemilioni) per onorari e nei confronti dell'INAIL in complessive L. 42.000-, oltre a L. 4.000.000 (quattromilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001