Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7365
CASS
Sentenza 30 maggio 2001

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Soltanto in base all'art. 14 della legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema di diritto internazionale privato, si è stabilito che l'accertamento della legge straniera deve essere compiuto di ufficio dal giudice. Pertanto, soltanto in riferimento ai giudizi iniziati dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge (vedi artt. 72 e 74 della legge stessa) le norme di diritto straniero richiamate da quelle di diritto internazionale privato sono da considerare inserite nell'ordinamento interno e sono conseguentemente assoggettate al trattamento processuale proprio delle norme giuridiche nazionali. Ne consegue che per i giudizi iniziati in epoca precedente continua a trovare applicazione il principio secondo cui qualora una parte invochi in suo favore l'applicazione di una legge straniera deducendone la diversità rispetto a quella italiana deve provvedere ad indicare quale sia attivandosi a fornire tutta la documentazione necessaria per porre il giudice nella condizione di trarre ragione del proprio convincimento in ordine all'applicazione della diversa disciplina, sicché in difetto di tale allegazione se il giudice non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla base degli elementi acquisiti agli atti o per propria nozione deve fare riferimento alle leggi italiane. (Fattispecie relativa ad un giudizio instaurato nel 1987 per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale verificatosi in Iran nel 1985).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7365
    Data del deposito : 30 maggio 2001

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