Sentenza 8 marzo 2011
Massime • 1
Il giudice militare ha giurisdizione per il reato militare, che pure sia connesso con un più grave reato comune, se per tale ultimo non ricorra una condizione di procedibilità e non sia stata esercitata l'azione al momento in cui per il primo sia stato già disposto il giudizio, e ciò per l'impossibilità di trattazione congiunta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2011, n. 14008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14008 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/03/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - N. 898
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 44597/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE ROMA - CONFLITTO;
1) CORTE MILITARE DI APPELLO ROMA;
avverso l'ordinanza n. 22631/2010 TRIBUNALE di ROMA, del 10/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Santis Fausto che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello Militare. RITENUTO IN FATTO
AC AT e SC NU, rispettivamente maresciallo e appuntato dell'Arma dei Carabinieri, sono stati condannati, con sentenza del Tribunale Militare di Roma in data 22.6.2007, per il reato di abbandono di posto e violata consegna commesso in Asmara (Eritrea) il 4.10.2004.
Gli imputati hanno proposto impugnazione avverso la suddetta sentenza e la Corte Militare di Appello, con sentenza in data 16.1.2008, ha dichiarato la nullità della sentenza del primo giudice ed ha trasmesso gli atti, per giurisdizione e competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dopo avere preso atto che in data 19.5.2006 era stato disposto nei confronti dei suddetti imputati giudizio per il delitto di cui all'art. 479 c.p., commesso in Asmara (Eritrea) il 4.10.2004, connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. al suddetto reato militare. La Corte Militare d'Appello ha motivato la decisione, ai sensi degli artt. 13 e 20 c.p.p., rilevando che la competenza spettava al giudice ordinario, essendo il reato di falso ideologico il reato più grave.
IC TT e CE UN sono stati chiamati davanti al Tribunale di Roma per rispondere del reato militare sopra menzionato. Il Tribunale, all'udienza del 10.11.2010, ha sollevato conflitto di competenza ex art. 30 c.p.p., rimettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, rilevando che il procedimento n. 19843/05, nel quale i suddetti imputati dovevano rispondere del delitto di falso, era stato dichiarato improcedibile in data 2.2.2009 per mancata richiesta del Ministro della Giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste un conflitto negativo di competenza, in quanto sia la Corte Militare di appello che il Tribunale di Roma si sono dichiarati incompetenti a giudicare il processo nei confronti di IC TT e CE UN.
Tale conflitto deve essere risolto attribuendo la competenza alla Corte Militare di Appello per i seguenti motivi.
Sussiste la connessione di cui all'art. 12 c.p.p., lett. c tra il delitto di abbandono di posto e violata consegna commesso dai suddetti imputati, di competenza del giudice militare, e il delitto di falso ideologico, di competenza del giudice ordinario, commesso dagli stessi, poiché quest'ultimo reato è stato eseguito per occultare il primo.
Astrattamente la competenza dovrebbe spettare al giudice ordinario, per il disposto dell'art. 13 c.p.p., comma 2 essendo il reato di falso ideologico più grave ed essendo la connessione, nel sistema del vigente codice di procedura penale, criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza.
Il caso di specie, però, è caratterizzato da due aspetti peculiari. Il primo, che per il delitto di falso ideologico, commesso all'estero, il Ministro di giustizia non ha ritenuto di presentare richiesta di procedere nei confronti degli imputati, e quindi vi era obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità per il predetto reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., per difetto di una condizione di procedibilità dell'azione penale.
Il secondo, che il procedimento per falso ideologico era ancora nella fase delle indagini preliminari quando era già avvenuta la devoluzione alla fase del giudizio per il reato militare. Nel caso in esame non può essere applicato il principio della perpetuatio jurisdictionis sia perché non potevano essere trattati unitariamente, fin dall'origine, i suddetti reati, mancando per uno di essi la condizione di procedibilità, sia perché vi era stato già il rinvio a giudizio per il reato militare, e quindi il relativo processo non poteva regredire nella fase precedente in dipendenza di un reato che non solo non era ancora passato attraverso il vaglio giurisdizionale, ma era anche improcedibile.
Pertanto, il conflitto deve essere risolto attribuendo la competenza alla Corte d'appello Militare che procederà al giudizio di secondo grado nei confronti degli imputati in ordine al reato per il quale hanno già subito condanna in primo grado.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte Militare di appello cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011