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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/09/2023, n. 37630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37630 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE LE NG nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata_ Penale Sent. Sez. 1 Num. 37630 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo di NG IC NE - detenuto dal 2006 a fronte di una condanna alla pena complessiva di trenta anni di reclusione (così determinata in seguito all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.) in ragione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e con fine pena in data 21 giugno 2033) - avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Siena aveva rigettato l'istanza di concessione di un permesso premio, da fruire anche in località prossima all'Istituto di pena, per coltivare gli affetti familiari. Il Tribunale, a ragione della decisione, ha valorizzato, per un verso la limitata e carente riflessione critica desumibile dall'assenza di assunzione di responsabilità rispetto ai gravi delitti commessi e dalla minimizzazione delle condanne subite (giustificata adducendo difficoltà economiche); per altro verso, ha richiamato le risultanze delle note della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, della Questura di Siena e dei Carabinieri di Gioia Tauro che ne delineano un profilo di attuale elevata pericolosità. Il Giudice specializzato ha, di conseguenza, concluso nel senso che, pur dovendosi prendere atto del corretto comportamento c:arcerario, gli indici segnalati ostano, allo stato, all'avvio del percorso premiale, risultando necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. 2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso NE, a mezzo del proprio difensore di fiducia e, con l'unico motivo, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata verifica dell'attualità della pericolosità dell'istante. Il Tribunale, in contrasto con granitica giurisprudenza di legittimità, avrebbe ancorato la conferma del diniego del beneficio esclusivamente alle condanne subite, con un inaccettabile automatismo, trascurando qualsiasi valutazione sulla partecipazione del detenuto all'opera rieducativa e la relativa prognosi positiva sul suo graduale reinserimento sociale. Sarebbero stati trascurati indici positivi, quali la condotta regolare serbata nel lungo periodo trascorso in carcere e l'assenza di elementi dai quali inferire legami con la criminalità organizzata 3. Il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 novembre 2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, dev'essere rigettato. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311) Quanto al secondo requisito, si è chiarito che lo stesso dev'essere valutato con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola, Rv. 269195). 3 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. Da un canto, infatti, ha dato conto del vissuto criminale del condannato, delle risultanze investigative che lo descrivono come trafficante di stupefacenti di elevato calibro criminale, operante in stretta contiguità a cosche storiche di 'ndragheta (pur senza essere mai condannato per il reato cli cui all'art. 416-bis cod. pen.), segnalando altresì la sua latitanza in Germania e in Venezuela, ove aveva continuato a tessere contatti con i narcos sudamericani. Dall'altro ha spiegato, con argomenti di assoluta solidità, come difettassero i requisiti che condizionano il rilascio del permesso premio e che fosse necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria, a tal fine valorizzando la circostanza che NE - secondo la descrizione fattane dagli organi del trattamento - pur avendo osservato un contegno adesivo al trattamento penitenziario, avesse scarsamente riflettuto sul proprio passato deviante, minimizzando le condotte criminali (che giustificava con difficoltà economiche), negando la propria posizione di vertice del sodalizio di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 per cui è condanna. Pertinente si rivela, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso interpretativo secondo cui nel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in senso negativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti, non mass.). La motivazione dell'ordinanza impugnata, dunque - ispirandosi a una prudenza effettivamente giustificata non solo dal pesante passato criminale del condannato, ma da negativi aspetti personologici - riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato ad una misura alternativa (in ciò consistendo il requisito di legge), dopo aver individuato precisi ambiti di ulteriore approfondimento del processo di revisione critica. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primc periodo, cod. proc. pen. 4 F P.Q.IM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Presidente
lette le conclusioni del PG, VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata_ Penale Sent. Sez. 1 Num. 37630 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo di NG IC NE - detenuto dal 2006 a fronte di una condanna alla pena complessiva di trenta anni di reclusione (così determinata in seguito all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.) in ragione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e con fine pena in data 21 giugno 2033) - avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Siena aveva rigettato l'istanza di concessione di un permesso premio, da fruire anche in località prossima all'Istituto di pena, per coltivare gli affetti familiari. Il Tribunale, a ragione della decisione, ha valorizzato, per un verso la limitata e carente riflessione critica desumibile dall'assenza di assunzione di responsabilità rispetto ai gravi delitti commessi e dalla minimizzazione delle condanne subite (giustificata adducendo difficoltà economiche); per altro verso, ha richiamato le risultanze delle note della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, della Questura di Siena e dei Carabinieri di Gioia Tauro che ne delineano un profilo di attuale elevata pericolosità. Il Giudice specializzato ha, di conseguenza, concluso nel senso che, pur dovendosi prendere atto del corretto comportamento c:arcerario, gli indici segnalati ostano, allo stato, all'avvio del percorso premiale, risultando necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. 2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso NE, a mezzo del proprio difensore di fiducia e, con l'unico motivo, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata verifica dell'attualità della pericolosità dell'istante. Il Tribunale, in contrasto con granitica giurisprudenza di legittimità, avrebbe ancorato la conferma del diniego del beneficio esclusivamente alle condanne subite, con un inaccettabile automatismo, trascurando qualsiasi valutazione sulla partecipazione del detenuto all'opera rieducativa e la relativa prognosi positiva sul suo graduale reinserimento sociale. Sarebbero stati trascurati indici positivi, quali la condotta regolare serbata nel lungo periodo trascorso in carcere e l'assenza di elementi dai quali inferire legami con la criminalità organizzata 3. Il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 novembre 2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, dev'essere rigettato. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311) Quanto al secondo requisito, si è chiarito che lo stesso dev'essere valutato con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola, Rv. 269195). 3 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. Da un canto, infatti, ha dato conto del vissuto criminale del condannato, delle risultanze investigative che lo descrivono come trafficante di stupefacenti di elevato calibro criminale, operante in stretta contiguità a cosche storiche di 'ndragheta (pur senza essere mai condannato per il reato cli cui all'art. 416-bis cod. pen.), segnalando altresì la sua latitanza in Germania e in Venezuela, ove aveva continuato a tessere contatti con i narcos sudamericani. Dall'altro ha spiegato, con argomenti di assoluta solidità, come difettassero i requisiti che condizionano il rilascio del permesso premio e che fosse necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria, a tal fine valorizzando la circostanza che NE - secondo la descrizione fattane dagli organi del trattamento - pur avendo osservato un contegno adesivo al trattamento penitenziario, avesse scarsamente riflettuto sul proprio passato deviante, minimizzando le condotte criminali (che giustificava con difficoltà economiche), negando la propria posizione di vertice del sodalizio di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 per cui è condanna. Pertinente si rivela, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso interpretativo secondo cui nel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in senso negativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti, non mass.). La motivazione dell'ordinanza impugnata, dunque - ispirandosi a una prudenza effettivamente giustificata non solo dal pesante passato criminale del condannato, ma da negativi aspetti personologici - riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato ad una misura alternativa (in ciò consistendo il requisito di legge), dopo aver individuato precisi ambiti di ulteriore approfondimento del processo di revisione critica. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primc periodo, cod. proc. pen. 4 F P.Q.IM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Presidente