Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
Il permesso ordinario va distinto dal permesso premio che rappresenta un incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria in funzione del premio previsto nonché, al tempo stesso, uno strumento di rieducazione, consentendo un iniziale reinserimento del condannato in società. (Fattispecie relativa a rigetto dell'istanza di permesso ordinario avanzata dal detenuto per "consumare" il matrimonio contratto in carcere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2013, n. 11581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11581 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/02/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 470
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 25556/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AR N. IL 02/03/1977;
avverso l'ordinanza n. 1018/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA, del 27/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 27 marzo 2012 il Tribunale di sorveglianza di Messina rigettava il reclamo presentato da IO IL avverso il provvedimento col quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di permesso dallo stesso avanzata ai sensi dell'art. 30 ord. pen. allo scopo di potere "consumare il matrimonio" contratto, in costanza di detenzione, il 26 novembre 2009.
Il Tribunale osservava che il provvedimento di rigetto si fondava sull'impossibilità di ricondurre la ragione addotta a sostegno della richiesta alla categoria degli eventi familiari di particolare gravità, cui l'art. 30, comma 2, subordina la concessione del beneficio invocato.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IL, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché con vizio della motivazione con riferimento alle ragioni poste a base del diniego del beneficio invocato, considerato il quadro di riferimento dei diritti costituzionalmente garantiti (artt. 29, 30, 31) in cui si colloca la richiesta di permesso, funzionale a garantire anche il diritto alla procreazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. L'art. 30 ord. pen. contempla due distinte ipotesi, in presenza delle quali è possibile concedere il permesso. La prima, disciplinata dal comma 1, riguarda l'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente. La seconda, disciplinata dal comma 2, è definita con riferimento a tre elementi: il carattere eccezionale della concessione;
la particolare gravità dell'evento; l'attinenza del medesimo alla vita familiare, l'eccezionalità delle concessioni e la particolare gravità dell'evento si confermano e rafforzano vicendevolmente, concorrendo a definire un fatto del tutto al di fuori della quotidianità sia per il suo intrinseco rilievo sia per la non frequenza del suo verificarsi.
Quanto all'attinenza alla vita familiare, sebbene la disposizione faccia uso soltanto di questo aggettivo, è da ritenere che il legislatore abbia inteso contemplare, come ha espressamente fatto per l'analogo permesso premio previsto per l'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, eventi legati alla vita della famiglia sia legale che di fatto.
2.L'istituto del permesso ex art. 30 ord. pen. si connota, quindi, come rimedio eccezionale diretto a evitare, per finalità di umanizzazione della pena, che all'afflizione propria della detenzione si assommi inutilmente quella derivabile all'interessato dall'impossibilità di essere vicino ai congiunti o di adoperarsi in favore degli stessi in occasione di vicende particolarmente avverse della vita familiare. Sotto tale profilo, dunque, l'istituto di cui all'art. 30 ord. pen. si caratterizza in modo tale da non consentirne l'utilizzazione come strumento del trattamento (cfr. sul punto anche Corte Cost. n. 84 del 1977).
3. il permesso ordinario deve essere tenuto distinto dal permesso premio (art. 30 ter ord. pen.) che ha, invece, una valenza premiale, come suggerisce, del resto, la stessa denominazione dell'istituto. La relativa esperienza costituisce parte integrante del programma di trattamento (art. 30-ter, comma 1).
Il permesso premio è un incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria in funzione del premio previsto e, al tempo stesso, rappresenta uno strumento di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato in società. (Corte Cost. sent. n. 90 del 1988). Il beneficio diviene, altresì, attraverso l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà, strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa (Corte Cost. n. 227 e 504 del 1995).
4.Nel caso in esame IO IL ha avanzato l'istanza di permesso ai sensi dell'art. 30, comma 2, e non - come astrattamente possibile - dell'art. 30 ter ord. pen. Correttamente, quindi, il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta e il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo avverso il citato provvedimento, atteso che l'analogia delle situazioni disciplinate nell'art. 30, comma 2 con quelle previste dal comma 1 della medesima disposizione rende evidente che la concessione del permesso ai sensi dell'art. 30 ord. pen. presuppone la sussistenza di situazioni di pericolo o di emergenza familiare, connotate da eccezionalità e da particolare gravità. Sotto tutti questi profili, quindi, la necessità di consumare il matrimonio anche in vista della procreazione di figli non può costituire un evento suscettibile di essere ricondotto alla categoria degli eventi eccezionali, caratterizzati da particolare gravità, idoneo a giustificare il ricorso alla previsione contenuta nell'art. 30 ord. pen. (Sez. 1, n. 48165 del 26 novembre 2008). Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013