Sentenza 22 giugno 2006
Massime • 1
La resistenza o la minaccia adoperata nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ma tanti reati di resistenza - che possono essere uniti dal vincolo della continuazione - quanti sono i pubblici ufficiali in azione, giacché l'azione delittuosa si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività da parte di ogni pubblico ufficiale coinvolto.
Commentario • 1
- 1. Per le Sezioni Unite sussiste concorso formale tra più reati diSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con una sentenza depositata lo scorso 24 settembre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avuto modo di chiarire il proprio orientamento in merito alla sussistenza di un unico reato o di una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta violenta o minacciosa sia utilizzata per opporsi a diversi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La risposta fornita a tale questione, per la precisione, è nel senso della pluralità di reati: e difatti dalla pronuncia in commento si ricava che “in tema di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2006, n. 35376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35376 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/06/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1387
Dott. ROTUNDO IN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 20931/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la Corte di Appello di CAMPOBASSO;
nei confronti di:
1) OI ZO, N. IL 24/02/1945;
2) OI US, N. IL 30/11/1977;
avverso SENTENZA del 22/02/2005 TRIBUNALE di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza 22/2/2005 del Tribunale di Campobasso, che applicava a AS IN e AS GI - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche - la pena concordata di mesi due e giorni venti di reclusione sostituiti con Euro 3.040,00 di multa ciascuno in relazione al reato di resistenza a p.u., ricorre per Cassazione il P.G. presso la Corte d'Appello di Campobasso, denunciando la violazione dell'art. 81 cpv. c.p., per non essersi tenuto conto, nella determinazione della misura della pena, dell'aumento per la continuazione, considerato che la resistenza era stata commessa in danno di due carabinieri.
Il ricorso è fondato.
La resistenza, nel medesimo contesto, a più pubblici ufficiali non configura un delitto unico di resistenza, ma altrettanti reati quanti sono i pubblici ufficiali, giacché la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale.
Il non avere tenuto conto, nel concordare la misura della pena nel minimo edittale previsto per il reato unico, dell'aumento per la continuazione rende illegale la pena medesima ed invalido il patto, con l'effetto che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi, per cui il giudice valuterà se recepirlo o meno, o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2006