Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/1999, n. 6416
CASS
Sentenza 12 aprile 1999

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In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'inosservanza, da parte dell'autorità procedente, delle modalità e metodiche di prelievo dei campioni non produce ne' la nullità, ne' la inutilizzabilità delle operazioni compiute e degli atti che ne attestino o certifichino l'esito, dato che tale nullità non è prevista dalla legge.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la scelta del metodo di prelievo dei campioni, medio o istantaneo, è riservata alla discrezionalità degli organi che ad esso sono preposti ed è correlata non solo al tipo di ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata e durata dello scarico. Conseguentemente la indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto non è contenuta nella legge 319 del 1976, bensì nelle note in calce ad essa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/1999, n. 6416
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6416
    Data del deposito : 12 aprile 1999

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