Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 2
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'inosservanza, da parte dell'autorità procedente, delle modalità e metodiche di prelievo dei campioni non produce ne' la nullità, ne' la inutilizzabilità delle operazioni compiute e degli atti che ne attestino o certifichino l'esito, dato che tale nullità non è prevista dalla legge.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la scelta del metodo di prelievo dei campioni, medio o istantaneo, è riservata alla discrezionalità degli organi che ad esso sono preposti ed è correlata non solo al tipo di ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata e durata dello scarico. Conseguentemente la indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto non è contenuta nella legge 319 del 1976, bensì nelle note in calce ad essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/1999, n. 6416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6416 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza Pubblica
Dott. PAOLO MARIA TONINI Presidente del 12.4.1999
Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere N. 1238
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere N. 38011/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AR CI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Brescia in data 8/VI/98;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. E. Scardaccione, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso, perché infondato;
Udito l'Avv. Paolo Colosimo, difensore del ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Brescia in data 8/VI/98 CI UT veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di dieci milioni di lire di ammenda in quanto colpevole del reato previsto dall'art. 21 co. 3 L. 10/V/76, n. 319, che gli era stato contestato per avere, quale direttore generale della "Gandola S.p.a.", corrente in Calcinato, provocato l'immissione, in un corpo idrico superficiale, di acque reflue derivanti dalle lavorazioni dello stabilimento che superavano, relativamente ai parametri C.O.D. e B.O.D., i limiti di tollerabilità previsti dalla tabella "A" allegata alla legge, come accertato il 30/V/96.
Affermava, fra l'altro, il Pretore:
a) che il prelievo dei campioni, poi sottoposti ad analisi, era stato effettuato nel pozzetto di ispezione, prima della confluenza dei reflui nel vaso;
b) che le acque di raffreddamento e di lavaggio degli impianti e dei locali dello stabilimento, dove si preparavano prodotti dolciari e cioccolato, confluivano in una vasca di decantazione, prima di essere scaricate nel canale ed il fatto, secondo l'assunto della difesa dell'imputato, si sarebbe verificato perché, a causa del blocco di un galleggiante, il livello dei liquidi di detta vasca si era abbassato eccessivamente facendo si che i sedimenti, i quali normalmente restavano depositati sul fondo, venissero pompati nello scarico;
c) che tale versione dei fatti, anche a volersi ritenere provata, non, esimeva da responsabilità il UT non potendo, il blocco del galleggiante, essere considerato fatto imprevedibile, ne' integrante gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, anche perché non vi erano sistemi di allarme che potessero segnalare lo svuotamento eccessivo della vasca di decantazione ed il controllo dell'impianto aveva cadenza solo settimanale, sicché non era in grado di evidenziare e segnalare tempestivamente problemi eventuali di funzionalità onde porvi sollecito rimedio;
d) che l'imputato doveva rispondere del fatto ascrittogli in quanto, in virtù di apposita delibera del Consiglio di amministrazione della società, era direttore generale di essa e responsabile della produzione.
Avverso tale decisione il UT ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto ed illogicità di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
1) che l'analisi dei campioni dovrebbe essere considerata inutilizzabile essendo, il relativo prelievo, avvenuto con metodo istantaneo senza che ne' il tecnico della A.S.L., ne' il Pretore abbiano indicato le ragioni di tale scelta;
2) che egli sarebbe stato illegittimamente ritenuto responsabile del fatto di reato ascrittogli, dato che le mansioni esercitate nell'ambito dell'impresa non lo rendevano destinatario delle norme poste a tutela delle acque dall'inquinamento e ciò perché, proprio secondo la delibera del consiglio di amministrazione citata in sentenza, egli era stato nominato direttore generale e responsabile della produzione in quanto "stretto collaboratore del Presidente della società e conoscitore delle necessità e delle caratteristiche peculiari dell'azienda con responsabilità dell'intero ciclo produttivo, compresa la fase dell'etichettatura, pesatura, imballaggio, carico e scarico dei prodotti, nonché della rispondenza delle condizioni di lavoro ai requisiti di sicurezza ed igienicità prescritti dalle leggi e regolamenti", ma non aveva avuto alcuna delega ad occuparsi degli scarichi e dello smaltimento dei reflui aziendali;
3) che il fatto avrebbe dovuto essere considerato come imprevedibile ed occasionale, con conseguente esonero da responsabilità penale, non essendo prevedibile che un galleggiante si inceppi momentaneamente, non essendo installabili sistemi di allarme idonei a denunciare l'eccessivo svuotamento della vasca di decantazione e non essendo in suo potere disporre controlli più frequenti dell'impianto di depurazione;
4) che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere escluso, in lui, l'elemento psicologico del reato, data appunto la accidentalità del fatto;
5) che la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale non è stata motivata in alcun modo.
Con memoria del 26/III/99 il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha insistito, ulteriormente specificandoli, nei motivi di impugnazione proposti e ne ha chiesto l'accoglimento. Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
La normativa applicabile al prelievo dei campioni è quella specifica del settore, che consente pure il campionamento istantaneo, con la conseguenza che anche un solo campione può essere idoneo per affermare la responsabilità dell'imputato, se poi dalle analisi di esso risultino superati gli "standards" legali.
La scelta del metodo di prelievo dei campioni - medio o istantaneo - è riservata alla discrezionalità degli organi che ad esso sono preposti ed è correlata non solo al tipo di ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata e durata dello scarico, sicché la indicazione di effettuare analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo in quanto non è contenuta nella L. 10/V/76. n. 319, bensì nelle note in calce ad essa (conf. Cass. sez. III, 24/VI/'89, Ripamonti;
18/V/'88, Fogarelli).
Del resto, nel precetto normativo di cui all'art. 25 L. 319/76, poiché esso impone di adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, rientrano pure le punte massime inquinanti e non si richiede che il prelevamento dei campioni avvenga, come indicato nelle tabelle annesse alla legge, con prelievi ripetuti nel periodo di almeno tre ore, onde ottenere un campione rappresentativo medio (conf. Cass. 13/XII/78, Citarella). L'inosservanza, da parte dell'Autorità procedente, delle prescritte modalità e metodiche di prelievo non produce ne' la nullità, ne' la inutilizzabilità delle operazioni compiute e degli atti che ne attestino o certifichino l'esito, dato che tale nullità non è prevista dalla legge (conf. Cass. Sez. III, 21/IV/95, Santi e sez. I, 29/III/89, Gandoli).
Nel caso in specie, dunque, nessun obbligo aveva il Pretore di motivare le ragioni per le quali riteneva utilizzabile l'analisi di campioni prelevati con metodo istantaneo.
Gli artt. 21, 22 e 23 L. 10/V/76, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, sanciscono condotte criminose a carico di "chiunque" effettui uno scarico non conforme a legge. Vero è che la responsabilità penale posta dall'ordinamento a carico di coloro che hanno poteri di rappresentanza, gestione e/o spesa nell'ambito della impresa inquinante non ha carattere oggettivo ed automatico, in quanto deve essere sempre e comunque collegata alla colpa, intesa in senso ampio come negligenza, imprudenza o imperizia per comportamenti commissivi o anche semplicemente omissivi del dovere di adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione di danni ambientali, ma è anche vero che, nel caso in specie, per espressa delibera del Consiglio di amministrazione - il cui contenuto è stato riportato testualmente dal ricorrente - costui non solo era stato nominato "direttore generale della società e responsabile della produzione", il che gli conferiva la responsabilità di tutto quanto a quest'ultima era inerente, ivi compreso certamente anche lo scarico delle acque reflue della lavorazione e della pulizia degli impianti e dei locali, ma era stato specificato che gli veniva conferita la responsabilità, quale esperto del settore, dello "intero ciclo produttivo" e "della rispondenza delle condizioni di lavoro ai requisiti di sicurezza e igienicità prescritti dalle leggi e dai regolamenti", il che gli imponeva l'obbligo di sovrintendere anche alla fase di scarico dei detti reflui.
La accidentalità del fatto è stata legittimamente esclusa dal Giudice di merito in quanto, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, attesa la struttura del precetto contenuto nell'art. 21 co. 3 L. 319/76 - che vieta il fatto oggettivo dei superamento dei "limiti di accettabilità, di cui alle tabelle allegate" alla legge - grava sul destinatario del precetto la scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento del risultato di conformità dei reflui alla previsione normativa.
Da ciò deriva che, come è stato costantemente affermato da questa Corte Suprema, il guasto o il momentaneo inceppamento dell'impianto di depurazione non escludono la responsabilità di colui che deve sovrintendere al regolare funzionamento di esso ed, anzi, comprovano la insufficienza delle misure al riguardo predisposte (v. conf. Cass. Sez. III, 2/02/94, n. 1218). Nel caso in esame il Pretore ha evidenziato che il controllo dell'impianto avveniva con frequenza solo settimanale, e dalla sentenza impugnata non si evince esservi prova in atti che l'imputato avesse disposto o chiesto al Presidente della società o al Consiglio di amministrazione di essa, controlli più frequenti ed, inoltre, che non era stato neppure predisposto alcun sistema di allarme che evidenziasse l'eccessivo svuotamento della vasca di decantazione. L'elemento psicologico del reato è stato legittimamente ravvisato nel ricorrente, trattandosi di reato contravvenzionale ed essendo stata individuata la colpa a lui ascrivibile. L'ultima delle censure mosse alla decisione impugnata è inammissibile, non potendosi l'imputato dolere del mancato esercizio, da parte del Giudice di merito, di un potere discrezionale, quello della concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p., non espressamente sollecitatogli.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da CI UT avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Brescia in data 8/VI/98 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999