CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2023, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 17706-2021 proposto da: DI IA LO IO, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati FRANCESCO DI EO E AN TT
- ricorrente -
contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore
- intimato -
per la cassazione della sentenza n. 1762 del 2020 della CORTE D'APPELLO DI BARI, pronunciata il 24 novembre 2020 e pubblicata il 18 dicembre 2020 (R.G.N. 1168/2018). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Consigliere LO Cerulo. Civile Sent. Sez. L Num. 3127 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CERULO LO Data pubblicazione: 02/02/2023 Lette le conclusioni motivate formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONÀ, che ha chiesto di rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1.- Il signor LO AN Di IA ha chiesto al Tribunale di Foggia l'accredito delle giornate lavorative, prestate nell'anno 2010 come operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze di AN Consiglio. Il giudice adìto ha rigettato la domanda, con sentenza del 5 dicembre 2017. 2.- Il lavoratore soccombente ha interposto gravame, respinto dalla Corte d'appello di Bari con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2020 con il numero 1762/2020. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che: a) dal verbale ispettivo emergono «allarmanti irregolarità», che attengono, in particolare, alle discrasie sul numero dei lavoratori impiegati e al numero spropositato delle giornate denunciate;
b) quando l'Istituto previdenziale disconosca il rapporto di lavoro, spetta al lavoratore provarne l'esistenza, la durata e l'onerosità e il giudice non può risolvere la controversia solo sulla base del riscontro dell'iscrizione, che si configura come un mero meccanismo di agevolazione probatoria;
c) le annotazioni del sedicente datore di lavoro, cui non corrisponde il regolare versamento dei contributi, hanno un labile «grado di efficienza probatoria»; d) la prova testimoniale, richiesta in primo grado, non è stata ammessa, in quanto generica e valutativa, oltre che inidonea a dar conto dei tratti distintivi di un rapporto di lavoro subordinato: nel ricorso introduttivo, gli elementi costitutivi della subordinazione sono stati allegati in modo carente, con riguardo «all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, al suo assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al suo dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla percezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro»; e) le argomentazioni del Tribunale sono state confutate «in termini del tutto inadeguati e, in quanto tali, affatto inidonei ad investire efficacemente questo giudice di gravame delle corrispondenti censure, in parte del tutto generiche ed in parte addirittura non conferenti con il contenuto del ricorso di primo grado»; f) ad ogni modo, la valutazione di genericità delle prove sfugge a censure, in quanto nessun ragguaglio la parte appellante ha fornito in ordine a dettagli essenziali sullo svolgimento della prestazione lavorativa;
g) l'innegabile specialità della materia rende inapplicabili le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3.- LO AN Di IA impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari, con ricorso notificato il 18 giugno 2021, che affida a quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. 4.- L'INPS non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva. 5.- La causa, fissata alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 (art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata trattata in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, in quanto nessuno degl'interessati ha formulato istanza di discussione orale (art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15). 6.- Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni motivate e ha chiesto di dichiarare tanto inammissibili quanto infondate la prima, la seconda e la terza censura, e inammissibile il quarto motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il ricorso per cassazione del signor LO AN Di IA si articola in quattro motivi. 1.1.- Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e lamenta che il provvedimento di disconoscimento adottato dall'INPS sia carente di ogni motivazione 1.2.- Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il lavoratore prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell'omessa valutazione circa la sussistenza o sufficienza della motivazione del provvedimento adottato dall'INPS. 1.3.- Con il terzo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2697 cod. civ. e imputa alla sentenza d'appello di aver attribuito valore di piena prova al provvedimento di cancellazione e di aver fatto gravare sul lavoratore cancellato dagli elenchi l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro. Spetterebbe all'INPS la prova delle ragioni che hanno giustificato la cancellazione. 1.4.- Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 244, 420 e 421 cod. proc. civ., sul presupposto che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere non adeguatamente censurata la valutazione d'inammissibilità delle prove e non abbia assegnato alla parte un termine per sanare le irregolarità nell'articolazione dei mezzi istruttori, così pregiudicando il "diritto alla prova". 4 2.- Il primo e il secondo motivo sottendono il medesimo tema dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli. 3.- Il secondo motivo, che denuncia omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. 3.1.- La sentenza d'appello ha respinto il gravame del lavoratore e ha confermato la decisione di primo grado. 3.2.- Nell'ipotesi di "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (art. 54, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), il ricorso per cassazione «può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360». Al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, e applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (fra le molte, Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). 3.3.- A tale onere la parte ricorrente non ha ottemperato, con la conseguente inammissibilità della censura. Tale ragione d'inammissibilità è dirimente e priva di rilievo la verifica sulla possibilità stessa di ricondurre all'omesso esame di un fatto decisivo, secondo il paradigma del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della sussistenza o della sufficienza della motivazione. 4.- Infondata è la prima censura, che s'incentra sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. 5.- Anche a prescindere dall'applicabilità di tale disciplina, negata dalla Corte d'appello e propugnata dalla parte ricorrente, si deve ribadire che la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge n. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37971, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante). Allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza n. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2804). Tali principi, richiamati nelle conclusioni motivate del Pubblico Ministero (pagina 2), si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2019, n. 31954; nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20604). Quel che rileva, dunque, è l'accertamento dei presupposti delle prestazioni dedotte in causa. 6.- Tali enunciazioni di principio introducono all'esame della terza doglianza, rubricata come violazione di legge e, in particolare, come violazione dell'art. 2697 cod. civ. 7.- Il motivo dev'essere disatteso. Esso è in parte infondato e in parte inammissibile. 8.- La censura è infondata, nella parte in cui assume che gravi sull'INPS l'onere di dimostrare le ragioni della cancellazione che ha disposto. 6 L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell'Istituto, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17). 9.- Il motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza d'appello di aver conferito valore di piena prova al provvedimento di cancellazione, senza cogliere la ratio decidendi della pronuncia d'appello. 10.- La sentenza impugnata, lungi dall'annettere al provvedimento amministrativo un valore probatorio privilegiato, ha evidenziato che, in seguito alla contestazione dell'INPS, spetta al giudice valutare con prudente apprezzamento tutti gli elementi probatori acquisiti (pagine 3 e 4). Tali affermazioni sono conformi a diritto e sono coerenti con i principi enunciati da questa Corte sin dalla richiamata sentenza n. 1133 del 2000. La Corte territoriale ha poi compiuto una complessiva disamina del materiale probatorio, senza conferire alcuna preminenza al provvedimento di cancellazione. 11.- Il terzo mezzo è inammissibile anche sotto un diverso profilo, segnalato dalle conclusioni motivate del Pubblico Ministero (pagine 2 e 3). 11.1.- La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395). La violazione dell'art. 2697 cod. civ. non può essere utilmente denunciata in sede di legittimità quando, in virtù di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere: in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). 11.2.- Ad avviso del ricorrente, il verbale ispettivo sarebbe «assolutamente generico e laconico, in quanto non circostanziato, non specifico, non direttamente pertinente alla posizione del ricorrente» (pagina 17) e sarebbero preponderanti gli elementi di prova forniti sulla base della documentazione prodotta (pagina 18). Dietro lo schermo della violazione di legge, il motivo di ricorso, nella sua essenza, si appunta sulla valutazione delle risultanze istruttorie, compiuta dai giudici d'appello in modo approfondito, e sul peso che la sentenza impugnata ha attribuito ad alcuni dati, anteponendoli ad altri. La Corte territoriale ha ponderato gli elementi probatori acquisiti, ha passato in rassegna la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, per affermare l'insufficienza delle annotazioni del datore di lavoro (pagina 5), contraddette dalle risultanze dell'accertamento ispettivo (pagine 2 e 3): sono macroscopiche le irregolarità riscontrate e molteplici le incongruenze, con riguardo al numero dei lavoratori impiegati e alle giornate denunciate (pagina 3 della sentenza d'appello). A fronte di una pronuncia d'appello, che conferma la decisione di primo grado e vaglia il materiale probatorio agli atti, le critiche tendono a sollecitare a questa Corte un riesame dei fatti di causa e una rilettura delle risultanze processuali e sono, da quest'angolo visuale, inammissibili. 12.- Con il quarto mezzo, la parte ricorrente chiede di «esperire l'istruttoria a mezzo dei testimoni indicati, mai ammessa né in primo grado né nel giudizio d'appello» (pagina 2 della memoria illustrativa), al fine di smentire le inferenze che i giudici d'appello hanno tratto dal verbale ispettivo e dalle anomalie riscontrate. 13.- La quarta censura è inammissibile, nella parte in cui evoca il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., senza neppure adombrare la diversità delle ragioni di fatto che sorreggono le due pronunce di merito, al fine di superare la preclusione sancita dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. 14.- Inammissibili sono le doglianze del ricorrente, anche nella parte in cui lamentano che la Corte di merito, in violazione dell'art. 2697 cod. civ., abbia equiparato l'onere della prova delle controversie previdenziali a quello che presiede alle controversie di lavoro (pagine 26 e 27 del ricorso). Tali deduzioni sono avulse dalla decisione, che ha richiamato i principi a più riprese enunciati da questa Corte, senza alcun aggravio degli oneri probatori. 15.- Nel suo nucleo essenziale, il quarto mezzo verte sulla genericità delle istanze istruttorie, erroneamente affermata nella sentenza d'appello in contrasto con l'art. 244 cod. proc. civ., e sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi, che la Corte territoriale avrebbe trascurato, in spregio agli artt. 420 e 421 cod. proc. civ. La genericità dovrebbe essere valutata alla stregua del complesso delle allegazioni e alla parte comunque dovrebbe essere assegnato un termine per sanare l'irregolarità che inficia l'articolazione della prova. 16.- Le critiche non colgono nel segno. 17.- Questa Corte è costante nell'affermare che la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando essi, sebbene non siano definiti in tutti i loro minuti dettagli, siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria. La verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va dunque condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti e tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, primo comma, cod. proc. civ. chiarimenti e precisazioni ai testi (Cass., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22254, e 28 agosto 2003, n. 12642; in termini analoghi, anche Cass., sez. III, 29 gennaio 2021, n. 2149 e Cass., sez. H, 6 maggio 2019, n. 11765). 18.- La pronuncia d'appello s'incardina, a tale riguardo, su una duplice ratio decidendi: l'appellante non ha confutato in maniera idonea la motivazione della sentenza di primo grado (pagina 6, 7 e 8) e comunque tale motivazione è ineccepibile, in ragione della genericità delle istanze istruttorie e delle allegazioni (pagine 8, 9, 10 e 11). Le critiche del ricorrente non infirmano le argomentazioni della sentenza d'appello. 19.- Quanto all'inadeguata confutazione delle statuizioni della sentenza di primo grado in ordine all'inammissibilità delle prove, la parte ricorrente riproduce nel ricorso (pagina 8) i motivi di gravame, che non attingono la necessaria specificità imposta dall'art. 434 cod. proc. civ. - 1 0 - Il ricorrente sostiene che i testi avrebbero potuto confermare lo svolgimento della prestazione lavorativa e la natura subordinata del rapporto di lavoro, senza indirizzare, tuttavia, rilievi puntuali contro la carenza delle allegazioni posta a fondamento della mancata ammissione delle prove. Corretto è dunque l'apprezzamento della Corte territoriale, che resiste alle censure del ricorrente. 20.- La sentenza impugnata, a prescindere dall'inammissibilità dei motivi di gravame, ha confermato con autonoma ed esaustiva motivazione la valutazione di genericità delle prove. Anche con riguardo a tale profilo, le doglianze non meritano di essere accolte. 20.1.- La Corte d'appello di Bari non ha esaminato in maniera irrelata e atomistica le prove capitolate, ma le ha inquadrate nel contesto delle deduzioni difensive complessivamente svolte dal lavoratore e degli altri elementi di prova acquisiti. All'esito di tale vaglio, i giudici d'appello hanno confermato le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, ritenendo generici i mezzi istruttori richiesti nel ricorso introduttivo. 20.2.- La sentenza impugnata ha osservato che del tutto insufficienti sono le allegazioni «in ordine all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, al suo assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al suo dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla percezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro» (pagina 6). La motivazione della sentenza dà conto in modo esaustivo delle carenze delle allegazioni e indugia sulla «insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione». L'approssimazione si riscontra sul versante dell'indicazione delle mansioni in concreto ricoperte, sul luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (pagina 8) e su altre peculiarità, minuziosamente descritte alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata: l'orizzonte temporale delle prestazioni lavorative, l'orario di lavoro, le colture praticate, i compiti svolti dai braccianti, la collocazione dei fondi coltivati, l'ammontare delle retribuzioni e le modalità di versamento, i tratti caratteristici del potere direttivo del datore di lavoro, la presenza di preposti o intermediari. All'insufficienza delle allegazioni, per la gravità che la connota, non potrebbe sopperire il potere del giudice e delle parti di chiedere chiarimenti, in applicazione dell'art. 253 cod. proc. civ. (pagine 8 e 9). I chiarimenti non possono rivestire valenza meramente esplorativa e presuppongono pur sempre un fatto allegato ritualmente e specificato nelle sue coordinate oggettive. Dev'essere condiviso anche il risalto che la sentenza impugnata, alla stregua delle peculiarità del processo del lavoro, conferisce alla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova (pagina 10). L'onere di corredare la domanda con allegazioni circostanziate si coglie in termini ancor più pregnanti anche alla luce della necessità di scardinare i puntuali elementi elementi oggettivi e logici che la sentenza impugnata ha tratto dal verbale ispettivo (pagine 2 e 3) e dalle lacune della documentazione di formazione unilaterale prodotta in causa (registrazioni e denunce aziendali, concernenti la manodopera, pagina 5 della sentenza impugnata). 20.3.- Non si tratta, pertanto, di una mera irregolarità formale nella capitolazione della prova, suscettibile di essere emendata nel termine assegnato dal giudice, ma di una valutazione d'inammissibilità delle prove, in quanto radicalmente generiche, al pari delle allegazioni che rappresentano l'ineludibile termine di raffronto nello scrutinio di ammissibilità dei mezzi istruttori (in termini analoghi, con riguardo a una controversia in larga parte sovrapponibile a quella odierna, la già richiamata ordinanza n. 35548 del 2022, che esamina e reputa irrilevante un argomento svolto anche nella presente controversia, nella memoria illustrativa depositata in vista dell'adunanza in camera di consiglio). Quanto all'esercizio dei poteri istruttori officiosi, questa Corte, nel disattendere censure formulate in termini non dissimili, ha richiesto la sussistenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (Cass., sez. VI-L, 10 novembre 2022, n. 33113), presupposti incompatibili con la genericità delle allegazioni, evidenziata dai giudici di merito e sorretta da un'argomentazione analitica e aderente alla concreta dialettica processuale. 21.- La parte ricorrente si limita a invocare i precedenti di questa Corte, senza additare, tuttavia, l'erroneità dei principi giuridici o le contraddizioni che minano la valutazione di genericità delle prove (Cass., sez. lav., 21 novembre 2022, n. 34189), compiuta dalla sentenza impugnata con dovizia di argomenti, alla luce di tutte le deduzioni svolte e del dibattito processuale, in coerenza con i principi affermati da questa Corte e in maniera scevra dal formalismo che il motivo di ricorso stigmatizza. 22.- Il ricorso, pertanto, dev'essere, nel suo complesso, rigettato. 23.- Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in quanto l'INPS non ha svolto in questa sede attività difensiva. 24.- Il rigetto del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 9 novembre 2022.
- ricorrente -
contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore
- intimato -
per la cassazione della sentenza n. 1762 del 2020 della CORTE D'APPELLO DI BARI, pronunciata il 24 novembre 2020 e pubblicata il 18 dicembre 2020 (R.G.N. 1168/2018). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Consigliere LO Cerulo. Civile Sent. Sez. L Num. 3127 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CERULO LO Data pubblicazione: 02/02/2023 Lette le conclusioni motivate formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONÀ, che ha chiesto di rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1.- Il signor LO AN Di IA ha chiesto al Tribunale di Foggia l'accredito delle giornate lavorative, prestate nell'anno 2010 come operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze di AN Consiglio. Il giudice adìto ha rigettato la domanda, con sentenza del 5 dicembre 2017. 2.- Il lavoratore soccombente ha interposto gravame, respinto dalla Corte d'appello di Bari con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2020 con il numero 1762/2020. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che: a) dal verbale ispettivo emergono «allarmanti irregolarità», che attengono, in particolare, alle discrasie sul numero dei lavoratori impiegati e al numero spropositato delle giornate denunciate;
b) quando l'Istituto previdenziale disconosca il rapporto di lavoro, spetta al lavoratore provarne l'esistenza, la durata e l'onerosità e il giudice non può risolvere la controversia solo sulla base del riscontro dell'iscrizione, che si configura come un mero meccanismo di agevolazione probatoria;
c) le annotazioni del sedicente datore di lavoro, cui non corrisponde il regolare versamento dei contributi, hanno un labile «grado di efficienza probatoria»; d) la prova testimoniale, richiesta in primo grado, non è stata ammessa, in quanto generica e valutativa, oltre che inidonea a dar conto dei tratti distintivi di un rapporto di lavoro subordinato: nel ricorso introduttivo, gli elementi costitutivi della subordinazione sono stati allegati in modo carente, con riguardo «all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, al suo assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al suo dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla percezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro»; e) le argomentazioni del Tribunale sono state confutate «in termini del tutto inadeguati e, in quanto tali, affatto inidonei ad investire efficacemente questo giudice di gravame delle corrispondenti censure, in parte del tutto generiche ed in parte addirittura non conferenti con il contenuto del ricorso di primo grado»; f) ad ogni modo, la valutazione di genericità delle prove sfugge a censure, in quanto nessun ragguaglio la parte appellante ha fornito in ordine a dettagli essenziali sullo svolgimento della prestazione lavorativa;
g) l'innegabile specialità della materia rende inapplicabili le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3.- LO AN Di IA impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari, con ricorso notificato il 18 giugno 2021, che affida a quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. 4.- L'INPS non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva. 5.- La causa, fissata alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 (art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata trattata in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, in quanto nessuno degl'interessati ha formulato istanza di discussione orale (art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15). 6.- Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni motivate e ha chiesto di dichiarare tanto inammissibili quanto infondate la prima, la seconda e la terza censura, e inammissibile il quarto motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il ricorso per cassazione del signor LO AN Di IA si articola in quattro motivi. 1.1.- Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e lamenta che il provvedimento di disconoscimento adottato dall'INPS sia carente di ogni motivazione 1.2.- Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il lavoratore prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell'omessa valutazione circa la sussistenza o sufficienza della motivazione del provvedimento adottato dall'INPS. 1.3.- Con il terzo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2697 cod. civ. e imputa alla sentenza d'appello di aver attribuito valore di piena prova al provvedimento di cancellazione e di aver fatto gravare sul lavoratore cancellato dagli elenchi l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro. Spetterebbe all'INPS la prova delle ragioni che hanno giustificato la cancellazione. 1.4.- Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 244, 420 e 421 cod. proc. civ., sul presupposto che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere non adeguatamente censurata la valutazione d'inammissibilità delle prove e non abbia assegnato alla parte un termine per sanare le irregolarità nell'articolazione dei mezzi istruttori, così pregiudicando il "diritto alla prova". 4 2.- Il primo e il secondo motivo sottendono il medesimo tema dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli. 3.- Il secondo motivo, che denuncia omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. 3.1.- La sentenza d'appello ha respinto il gravame del lavoratore e ha confermato la decisione di primo grado. 3.2.- Nell'ipotesi di "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (art. 54, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), il ricorso per cassazione «può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360». Al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, e applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (fra le molte, Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). 3.3.- A tale onere la parte ricorrente non ha ottemperato, con la conseguente inammissibilità della censura. Tale ragione d'inammissibilità è dirimente e priva di rilievo la verifica sulla possibilità stessa di ricondurre all'omesso esame di un fatto decisivo, secondo il paradigma del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della sussistenza o della sufficienza della motivazione. 4.- Infondata è la prima censura, che s'incentra sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. 5.- Anche a prescindere dall'applicabilità di tale disciplina, negata dalla Corte d'appello e propugnata dalla parte ricorrente, si deve ribadire che la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge n. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37971, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante). Allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza n. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2804). Tali principi, richiamati nelle conclusioni motivate del Pubblico Ministero (pagina 2), si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2019, n. 31954; nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20604). Quel che rileva, dunque, è l'accertamento dei presupposti delle prestazioni dedotte in causa. 6.- Tali enunciazioni di principio introducono all'esame della terza doglianza, rubricata come violazione di legge e, in particolare, come violazione dell'art. 2697 cod. civ. 7.- Il motivo dev'essere disatteso. Esso è in parte infondato e in parte inammissibile. 8.- La censura è infondata, nella parte in cui assume che gravi sull'INPS l'onere di dimostrare le ragioni della cancellazione che ha disposto. 6 L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell'Istituto, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17). 9.- Il motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza d'appello di aver conferito valore di piena prova al provvedimento di cancellazione, senza cogliere la ratio decidendi della pronuncia d'appello. 10.- La sentenza impugnata, lungi dall'annettere al provvedimento amministrativo un valore probatorio privilegiato, ha evidenziato che, in seguito alla contestazione dell'INPS, spetta al giudice valutare con prudente apprezzamento tutti gli elementi probatori acquisiti (pagine 3 e 4). Tali affermazioni sono conformi a diritto e sono coerenti con i principi enunciati da questa Corte sin dalla richiamata sentenza n. 1133 del 2000. La Corte territoriale ha poi compiuto una complessiva disamina del materiale probatorio, senza conferire alcuna preminenza al provvedimento di cancellazione. 11.- Il terzo mezzo è inammissibile anche sotto un diverso profilo, segnalato dalle conclusioni motivate del Pubblico Ministero (pagine 2 e 3). 11.1.- La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395). La violazione dell'art. 2697 cod. civ. non può essere utilmente denunciata in sede di legittimità quando, in virtù di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere: in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). 11.2.- Ad avviso del ricorrente, il verbale ispettivo sarebbe «assolutamente generico e laconico, in quanto non circostanziato, non specifico, non direttamente pertinente alla posizione del ricorrente» (pagina 17) e sarebbero preponderanti gli elementi di prova forniti sulla base della documentazione prodotta (pagina 18). Dietro lo schermo della violazione di legge, il motivo di ricorso, nella sua essenza, si appunta sulla valutazione delle risultanze istruttorie, compiuta dai giudici d'appello in modo approfondito, e sul peso che la sentenza impugnata ha attribuito ad alcuni dati, anteponendoli ad altri. La Corte territoriale ha ponderato gli elementi probatori acquisiti, ha passato in rassegna la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, per affermare l'insufficienza delle annotazioni del datore di lavoro (pagina 5), contraddette dalle risultanze dell'accertamento ispettivo (pagine 2 e 3): sono macroscopiche le irregolarità riscontrate e molteplici le incongruenze, con riguardo al numero dei lavoratori impiegati e alle giornate denunciate (pagina 3 della sentenza d'appello). A fronte di una pronuncia d'appello, che conferma la decisione di primo grado e vaglia il materiale probatorio agli atti, le critiche tendono a sollecitare a questa Corte un riesame dei fatti di causa e una rilettura delle risultanze processuali e sono, da quest'angolo visuale, inammissibili. 12.- Con il quarto mezzo, la parte ricorrente chiede di «esperire l'istruttoria a mezzo dei testimoni indicati, mai ammessa né in primo grado né nel giudizio d'appello» (pagina 2 della memoria illustrativa), al fine di smentire le inferenze che i giudici d'appello hanno tratto dal verbale ispettivo e dalle anomalie riscontrate. 13.- La quarta censura è inammissibile, nella parte in cui evoca il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., senza neppure adombrare la diversità delle ragioni di fatto che sorreggono le due pronunce di merito, al fine di superare la preclusione sancita dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. 14.- Inammissibili sono le doglianze del ricorrente, anche nella parte in cui lamentano che la Corte di merito, in violazione dell'art. 2697 cod. civ., abbia equiparato l'onere della prova delle controversie previdenziali a quello che presiede alle controversie di lavoro (pagine 26 e 27 del ricorso). Tali deduzioni sono avulse dalla decisione, che ha richiamato i principi a più riprese enunciati da questa Corte, senza alcun aggravio degli oneri probatori. 15.- Nel suo nucleo essenziale, il quarto mezzo verte sulla genericità delle istanze istruttorie, erroneamente affermata nella sentenza d'appello in contrasto con l'art. 244 cod. proc. civ., e sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi, che la Corte territoriale avrebbe trascurato, in spregio agli artt. 420 e 421 cod. proc. civ. La genericità dovrebbe essere valutata alla stregua del complesso delle allegazioni e alla parte comunque dovrebbe essere assegnato un termine per sanare l'irregolarità che inficia l'articolazione della prova. 16.- Le critiche non colgono nel segno. 17.- Questa Corte è costante nell'affermare che la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando essi, sebbene non siano definiti in tutti i loro minuti dettagli, siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria. La verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va dunque condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti e tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, primo comma, cod. proc. civ. chiarimenti e precisazioni ai testi (Cass., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22254, e 28 agosto 2003, n. 12642; in termini analoghi, anche Cass., sez. III, 29 gennaio 2021, n. 2149 e Cass., sez. H, 6 maggio 2019, n. 11765). 18.- La pronuncia d'appello s'incardina, a tale riguardo, su una duplice ratio decidendi: l'appellante non ha confutato in maniera idonea la motivazione della sentenza di primo grado (pagina 6, 7 e 8) e comunque tale motivazione è ineccepibile, in ragione della genericità delle istanze istruttorie e delle allegazioni (pagine 8, 9, 10 e 11). Le critiche del ricorrente non infirmano le argomentazioni della sentenza d'appello. 19.- Quanto all'inadeguata confutazione delle statuizioni della sentenza di primo grado in ordine all'inammissibilità delle prove, la parte ricorrente riproduce nel ricorso (pagina 8) i motivi di gravame, che non attingono la necessaria specificità imposta dall'art. 434 cod. proc. civ. - 1 0 - Il ricorrente sostiene che i testi avrebbero potuto confermare lo svolgimento della prestazione lavorativa e la natura subordinata del rapporto di lavoro, senza indirizzare, tuttavia, rilievi puntuali contro la carenza delle allegazioni posta a fondamento della mancata ammissione delle prove. Corretto è dunque l'apprezzamento della Corte territoriale, che resiste alle censure del ricorrente. 20.- La sentenza impugnata, a prescindere dall'inammissibilità dei motivi di gravame, ha confermato con autonoma ed esaustiva motivazione la valutazione di genericità delle prove. Anche con riguardo a tale profilo, le doglianze non meritano di essere accolte. 20.1.- La Corte d'appello di Bari non ha esaminato in maniera irrelata e atomistica le prove capitolate, ma le ha inquadrate nel contesto delle deduzioni difensive complessivamente svolte dal lavoratore e degli altri elementi di prova acquisiti. All'esito di tale vaglio, i giudici d'appello hanno confermato le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, ritenendo generici i mezzi istruttori richiesti nel ricorso introduttivo. 20.2.- La sentenza impugnata ha osservato che del tutto insufficienti sono le allegazioni «in ordine all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, al suo assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al suo dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla percezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro» (pagina 6). La motivazione della sentenza dà conto in modo esaustivo delle carenze delle allegazioni e indugia sulla «insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione». L'approssimazione si riscontra sul versante dell'indicazione delle mansioni in concreto ricoperte, sul luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (pagina 8) e su altre peculiarità, minuziosamente descritte alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata: l'orizzonte temporale delle prestazioni lavorative, l'orario di lavoro, le colture praticate, i compiti svolti dai braccianti, la collocazione dei fondi coltivati, l'ammontare delle retribuzioni e le modalità di versamento, i tratti caratteristici del potere direttivo del datore di lavoro, la presenza di preposti o intermediari. All'insufficienza delle allegazioni, per la gravità che la connota, non potrebbe sopperire il potere del giudice e delle parti di chiedere chiarimenti, in applicazione dell'art. 253 cod. proc. civ. (pagine 8 e 9). I chiarimenti non possono rivestire valenza meramente esplorativa e presuppongono pur sempre un fatto allegato ritualmente e specificato nelle sue coordinate oggettive. Dev'essere condiviso anche il risalto che la sentenza impugnata, alla stregua delle peculiarità del processo del lavoro, conferisce alla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova (pagina 10). L'onere di corredare la domanda con allegazioni circostanziate si coglie in termini ancor più pregnanti anche alla luce della necessità di scardinare i puntuali elementi elementi oggettivi e logici che la sentenza impugnata ha tratto dal verbale ispettivo (pagine 2 e 3) e dalle lacune della documentazione di formazione unilaterale prodotta in causa (registrazioni e denunce aziendali, concernenti la manodopera, pagina 5 della sentenza impugnata). 20.3.- Non si tratta, pertanto, di una mera irregolarità formale nella capitolazione della prova, suscettibile di essere emendata nel termine assegnato dal giudice, ma di una valutazione d'inammissibilità delle prove, in quanto radicalmente generiche, al pari delle allegazioni che rappresentano l'ineludibile termine di raffronto nello scrutinio di ammissibilità dei mezzi istruttori (in termini analoghi, con riguardo a una controversia in larga parte sovrapponibile a quella odierna, la già richiamata ordinanza n. 35548 del 2022, che esamina e reputa irrilevante un argomento svolto anche nella presente controversia, nella memoria illustrativa depositata in vista dell'adunanza in camera di consiglio). Quanto all'esercizio dei poteri istruttori officiosi, questa Corte, nel disattendere censure formulate in termini non dissimili, ha richiesto la sussistenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (Cass., sez. VI-L, 10 novembre 2022, n. 33113), presupposti incompatibili con la genericità delle allegazioni, evidenziata dai giudici di merito e sorretta da un'argomentazione analitica e aderente alla concreta dialettica processuale. 21.- La parte ricorrente si limita a invocare i precedenti di questa Corte, senza additare, tuttavia, l'erroneità dei principi giuridici o le contraddizioni che minano la valutazione di genericità delle prove (Cass., sez. lav., 21 novembre 2022, n. 34189), compiuta dalla sentenza impugnata con dovizia di argomenti, alla luce di tutte le deduzioni svolte e del dibattito processuale, in coerenza con i principi affermati da questa Corte e in maniera scevra dal formalismo che il motivo di ricorso stigmatizza. 22.- Il ricorso, pertanto, dev'essere, nel suo complesso, rigettato. 23.- Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in quanto l'INPS non ha svolto in questa sede attività difensiva. 24.- Il rigetto del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 9 novembre 2022.