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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 11300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11300 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IU IE, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 30/6/2025 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US AS, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Elisabetta Bobbio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/6/2025, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 22/1/2024 dal Tribunale di Verbania, con la quale IE IU era stata giudicata colpevole del delitto di cui agli artt. 70, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 282 e 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 11300 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 10/02/2026 - inosservanza ed erronea applicazione delle norme contestate;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza alcun effettivo accertamento del dolo specifico richiesto dalla contestazione, ed imponendo un'inversione dell'onere della prova evidentemente non consentita. Privi di esame, inoltre, risulterebbero oggettivi elementi di segno contrario, come il mancato occultamento degli orologi e la loro presenza in una borsa aperta, al pari della regolare documentazione di accompagnamento e della residenza abituale della IU in Germania, non in Italia. La sentenza, inoltre, avrebbe svalutato alcune dichiarazioni rese dalla ricorrente nelle immediatezze, sebbene confermate dalla documentazione di accompagnamento e dal percorso stradale seguito (da EV e Locarno, con breve transito in Italia); - inosservanza ed erronea applicazione del principio per cui il possesso vale titolo;
vizio di motivazione. La sentenza avrebbe valorizzato questo principio per attribuire gli orologi alla ricorrente, nonostante la documentazione allegata - che, per contro, riferirebbe gli stessi beni a terzi - non sia mai stata ritenuta falsa, né messa in dubbio;
- inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 34, TULD, 80, d.P.R. n. 633 del 1972. La sentenza avrebbe ritenuto che gli orologi fossero destinati alla vendita, nonostante l'assenza di ogni prova circa eventuali rapporti commerciali vantati dalla ricorrente in Italia;
anche sul punto, dunque, la condanna si fonderebbe su supposizioni e congetture;
- l'inosservanza delle norme citate ed il vizio di motivazione, ancora, sono dedotti con riguardo alla confisca, che sarebbe stata disposta nonostante la documentazione attesti che le fatture degli orologi sarebbero intestate a terzi di buona fede, e che l'imputata abbia dato spiegazione circa i passaggi di denaro;
- infine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono dedotti con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena, ritenuta eccessiva. La difesa ha depositato memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato;
al riguardo, peraltro, le prime tre censure possono essere trattate in modo unitario, coinvolgendo il giudizio di responsabilità dell'imputata sotto il profilo tanto oggettivo quanto psicologico. 4. La Corte di appello - in doppia conforme con la pronuncia di primo grado - si è espressa sulle medesime questioni sollevate in questa sede, superandole con 2 una motivazione del tutto solida, ancorata ad oggettivi esiti dibattimentali e priva di qualunque illogicità manifesta o contraddizione;
come tale, dunque, non censurabile dal Giudice di legittimità. 4.1. Entrambe le sentenze di merito, in particolare, hanno preso le mosse da elementi emersi con carattere del tutto pacifico, ossia che la ricorrente era entrata in Italia attraverso un valico di frontiera;
che, richiesta dalla Guardia di finanza, in inglese, all'ingresso nel Paese, di dichiarare eventuali merci, valori o valute, la stessa imputata, che aveva compreso perfettamente la domanda, aveva risposto in termini negativi ("No cash"); che, proceduto dunque alla perquisizione del veicolo, erano stati rinvenuti, all'interno della borsa della donna, 8 orologi Rolex autentici (dal valore complessivo di 180mila euro circa) ed oltre 100.000 euro in contanti;
che, contestualmente, erano state rinvenute le fatture di acquisto relative ai medesimi beni, recanti l'indicazione degli importi e le generalità degli apparenti acquirenti, tutti di nazionalità cinese. 4.2. Muovendo da questi dati mai contestati, la Corte di appello ha quindi precisato che i vari argomenti proposti dalla difesa costituivano tutti asserzioni indimostrate, tali pertanto da risultare irrilevanti. Con particolare riferimento alla circostanza per cui gli orologi sarebbero stati effettivamente di proprietà di terzi, peraltro, la sentenza ha valorizzato non solo l'assenza di una effettiva documentazione, ma anche il fatto che l'IVA all'importazione avrebbe dovuto comunque essere versata dalla ricorrente, ossia da colei che aveva introdotto gli orologi in Italia, peraltro senza dichiararlo alle autorità. Ancora, privo di qualunque riscontro era risultato l'asserito errore del navigatore satellitare della vettura, che L l'avrebbe condotta erroneamente in Italia, quando sua intenzione sarebbe stata quella di recarsi da EV (dove gli orologi erano stati acquistati) a RI (dove gli stessi orologi sarebbero stati consegnati agli acquirenti, che sarebbero poi rientrati in Cina); la circostanza, infatti, era stata taciuta ai finanzieri, e l'imputata non aveva giustificato in alcun modo questo silenzio. Quanto, infine, al fatto che la donna non avrebbe compreso il significato delle domande ricevute, i Giudici del merito hanno adeguatamente evidenziato che queste erano state poste in lingua inglese, ben conosciuta dalla ricorrente, definitasi guida turistica, al punto che la stessa aveva fornito una risposta del tutto pertinente ("No cash"). 4.3. Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di appello ha dunque confermato il giudizio di colpevolezza, in termini oggettivi e psicologici, con solido esame dei dati acquisiti, adeguata verifica degli stessi ed approfondita analisi delle censure sollevate con il gravame. In senso contrario, peraltro, non risultano consentite le questioni poste con il ricorso, in quanto relative ad elementi in fatto (l'effettiva titolarità degli orologi) che la sentenza impugnata ha adeguatamente trattato, o evidentemente inammissibili in questa sede, perché propri della sola 3 fase di merito e, comunque, irrilevanti in forza delle stesse considerazioni svolte dalla Corte di appello (l'esistenza o meno di una rete di rapporti commerciali in Italia). 5. Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche sul quarto motivo, in tema di confisca, che si contesta disposta nei confronti di terzi acquirenti di buona fede. 5.1. In primo luogo, la Corte evidenzia il difetto di legittimazione, in capo alla ricorrente, sulla questione proposta, per evidente carenza di interesse: la censura, infatti, si fonda sulla tesi per cui gli orologi in esame sarebbero di proprietà di terzi, non della IU, così che non emerge - né viene dedotto - qualsivoglia concreto interesse a denunciare un eventuale difetto motivazionale sul punto. 5.2. La Corte di appello, in ogni caso, si è pronunciata sul relativo motivo di gravame, evidenziando che le fatture di vendita degli orologi erano effettivamente intestate a soggetti cinesi diversi dall'imputata, ma anche che di questa intestazione poteva esser ragionevolmente contestata la veridicità. Premesso che l'acquisto in Svizzera era pacificamente avvenuto da parte della ricorrente, la sentenza ha sottolineato che non vi era effettiva prova che questa avesse operato per conto di presunti clienti cinesi, non risultando adeguato, al riguardo, un estratto conto prodotto dalla difesa in udienza, interamente in lingua cinese, che - in ottica difensiva - attesterebbe il trasferimento dei denari necessari all'acquisto, dagli stessi presunti acquirenti alla IU. In forza di ciò, la sentenza ha dunque concluso, con argomento privo di illogicità manifesta, che la difesa non aveva fornito alcuna prova affidabile in ordine alla effettiva proprietà degli orologi in capo a terzi, né, tantomeno, la buona fede di questi in merito alla condotta tenuta dall'imputata, al fine di ottenere la restituzione dei beni. 6. Il ricorso, infine, risulta privo di specificità sul quinto motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura eccessiva della pena. Come, per un verso, la Corte di appello ha sottolineato il mancato pagamento dell'imposta dovuta, neppure in forma parziale, in uno con l'assenza di elementi positivamente valutabili (già sottolineata dal primo Giudice), così, per altro verso, il ricorso (come già l'appello) si limita a richiamare il comportamento tenuto dall'imputata che, pur risiedendo all'estero, si era presentata in udienza e si era sottoposta all'esame, senza dunque poter validamente opporre gli argomenti contrari spesi dai Giudici del merito. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 4 Il cQFigjiere estensore Il Presidente eng GA AZ Deposit.a in CaAcelieria 2 6 MAR. 2026 -0 .1 \ cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US AS, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Elisabetta Bobbio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/6/2025, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 22/1/2024 dal Tribunale di Verbania, con la quale IE IU era stata giudicata colpevole del delitto di cui agli artt. 70, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 282 e 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 11300 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 10/02/2026 - inosservanza ed erronea applicazione delle norme contestate;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza alcun effettivo accertamento del dolo specifico richiesto dalla contestazione, ed imponendo un'inversione dell'onere della prova evidentemente non consentita. Privi di esame, inoltre, risulterebbero oggettivi elementi di segno contrario, come il mancato occultamento degli orologi e la loro presenza in una borsa aperta, al pari della regolare documentazione di accompagnamento e della residenza abituale della IU in Germania, non in Italia. La sentenza, inoltre, avrebbe svalutato alcune dichiarazioni rese dalla ricorrente nelle immediatezze, sebbene confermate dalla documentazione di accompagnamento e dal percorso stradale seguito (da EV e Locarno, con breve transito in Italia); - inosservanza ed erronea applicazione del principio per cui il possesso vale titolo;
vizio di motivazione. La sentenza avrebbe valorizzato questo principio per attribuire gli orologi alla ricorrente, nonostante la documentazione allegata - che, per contro, riferirebbe gli stessi beni a terzi - non sia mai stata ritenuta falsa, né messa in dubbio;
- inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 34, TULD, 80, d.P.R. n. 633 del 1972. La sentenza avrebbe ritenuto che gli orologi fossero destinati alla vendita, nonostante l'assenza di ogni prova circa eventuali rapporti commerciali vantati dalla ricorrente in Italia;
anche sul punto, dunque, la condanna si fonderebbe su supposizioni e congetture;
- l'inosservanza delle norme citate ed il vizio di motivazione, ancora, sono dedotti con riguardo alla confisca, che sarebbe stata disposta nonostante la documentazione attesti che le fatture degli orologi sarebbero intestate a terzi di buona fede, e che l'imputata abbia dato spiegazione circa i passaggi di denaro;
- infine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono dedotti con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena, ritenuta eccessiva. La difesa ha depositato memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato;
al riguardo, peraltro, le prime tre censure possono essere trattate in modo unitario, coinvolgendo il giudizio di responsabilità dell'imputata sotto il profilo tanto oggettivo quanto psicologico. 4. La Corte di appello - in doppia conforme con la pronuncia di primo grado - si è espressa sulle medesime questioni sollevate in questa sede, superandole con 2 una motivazione del tutto solida, ancorata ad oggettivi esiti dibattimentali e priva di qualunque illogicità manifesta o contraddizione;
come tale, dunque, non censurabile dal Giudice di legittimità. 4.1. Entrambe le sentenze di merito, in particolare, hanno preso le mosse da elementi emersi con carattere del tutto pacifico, ossia che la ricorrente era entrata in Italia attraverso un valico di frontiera;
che, richiesta dalla Guardia di finanza, in inglese, all'ingresso nel Paese, di dichiarare eventuali merci, valori o valute, la stessa imputata, che aveva compreso perfettamente la domanda, aveva risposto in termini negativi ("No cash"); che, proceduto dunque alla perquisizione del veicolo, erano stati rinvenuti, all'interno della borsa della donna, 8 orologi Rolex autentici (dal valore complessivo di 180mila euro circa) ed oltre 100.000 euro in contanti;
che, contestualmente, erano state rinvenute le fatture di acquisto relative ai medesimi beni, recanti l'indicazione degli importi e le generalità degli apparenti acquirenti, tutti di nazionalità cinese. 4.2. Muovendo da questi dati mai contestati, la Corte di appello ha quindi precisato che i vari argomenti proposti dalla difesa costituivano tutti asserzioni indimostrate, tali pertanto da risultare irrilevanti. Con particolare riferimento alla circostanza per cui gli orologi sarebbero stati effettivamente di proprietà di terzi, peraltro, la sentenza ha valorizzato non solo l'assenza di una effettiva documentazione, ma anche il fatto che l'IVA all'importazione avrebbe dovuto comunque essere versata dalla ricorrente, ossia da colei che aveva introdotto gli orologi in Italia, peraltro senza dichiararlo alle autorità. Ancora, privo di qualunque riscontro era risultato l'asserito errore del navigatore satellitare della vettura, che L l'avrebbe condotta erroneamente in Italia, quando sua intenzione sarebbe stata quella di recarsi da EV (dove gli orologi erano stati acquistati) a RI (dove gli stessi orologi sarebbero stati consegnati agli acquirenti, che sarebbero poi rientrati in Cina); la circostanza, infatti, era stata taciuta ai finanzieri, e l'imputata non aveva giustificato in alcun modo questo silenzio. Quanto, infine, al fatto che la donna non avrebbe compreso il significato delle domande ricevute, i Giudici del merito hanno adeguatamente evidenziato che queste erano state poste in lingua inglese, ben conosciuta dalla ricorrente, definitasi guida turistica, al punto che la stessa aveva fornito una risposta del tutto pertinente ("No cash"). 4.3. Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di appello ha dunque confermato il giudizio di colpevolezza, in termini oggettivi e psicologici, con solido esame dei dati acquisiti, adeguata verifica degli stessi ed approfondita analisi delle censure sollevate con il gravame. In senso contrario, peraltro, non risultano consentite le questioni poste con il ricorso, in quanto relative ad elementi in fatto (l'effettiva titolarità degli orologi) che la sentenza impugnata ha adeguatamente trattato, o evidentemente inammissibili in questa sede, perché propri della sola 3 fase di merito e, comunque, irrilevanti in forza delle stesse considerazioni svolte dalla Corte di appello (l'esistenza o meno di una rete di rapporti commerciali in Italia). 5. Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche sul quarto motivo, in tema di confisca, che si contesta disposta nei confronti di terzi acquirenti di buona fede. 5.1. In primo luogo, la Corte evidenzia il difetto di legittimazione, in capo alla ricorrente, sulla questione proposta, per evidente carenza di interesse: la censura, infatti, si fonda sulla tesi per cui gli orologi in esame sarebbero di proprietà di terzi, non della IU, così che non emerge - né viene dedotto - qualsivoglia concreto interesse a denunciare un eventuale difetto motivazionale sul punto. 5.2. La Corte di appello, in ogni caso, si è pronunciata sul relativo motivo di gravame, evidenziando che le fatture di vendita degli orologi erano effettivamente intestate a soggetti cinesi diversi dall'imputata, ma anche che di questa intestazione poteva esser ragionevolmente contestata la veridicità. Premesso che l'acquisto in Svizzera era pacificamente avvenuto da parte della ricorrente, la sentenza ha sottolineato che non vi era effettiva prova che questa avesse operato per conto di presunti clienti cinesi, non risultando adeguato, al riguardo, un estratto conto prodotto dalla difesa in udienza, interamente in lingua cinese, che - in ottica difensiva - attesterebbe il trasferimento dei denari necessari all'acquisto, dagli stessi presunti acquirenti alla IU. In forza di ciò, la sentenza ha dunque concluso, con argomento privo di illogicità manifesta, che la difesa non aveva fornito alcuna prova affidabile in ordine alla effettiva proprietà degli orologi in capo a terzi, né, tantomeno, la buona fede di questi in merito alla condotta tenuta dall'imputata, al fine di ottenere la restituzione dei beni. 6. Il ricorso, infine, risulta privo di specificità sul quinto motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura eccessiva della pena. Come, per un verso, la Corte di appello ha sottolineato il mancato pagamento dell'imposta dovuta, neppure in forma parziale, in uno con l'assenza di elementi positivamente valutabili (già sottolineata dal primo Giudice), così, per altro verso, il ricorso (come già l'appello) si limita a richiamare il comportamento tenuto dall'imputata che, pur risiedendo all'estero, si era presentata in udienza e si era sottoposta all'esame, senza dunque poter validamente opporre gli argomenti contrari spesi dai Giudici del merito. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 4 Il cQFigjiere estensore Il Presidente eng GA AZ Deposit.a in CaAcelieria 2 6 MAR. 2026 -0 .1 \ cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026