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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17808 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d'appello di Lecce. TA la relazione svolta dal Consigliere AN NE;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo ha concluso, con requisitoria scritta, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce confermava la responsabilità di CO LE per il reato di danneggiamento previsto dall'art. 635, comma 2, n. 1) cod. pen. consumato tagliando la gomma dell'automobile della persona offesa. Il reato è stato ritenuto aggravato dal fatto che la vettura si trovava parcheggiata in un luogo in cui doveva considerarsi esposta alla pubblica fede. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17808 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 26/03/2026 2 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di CO LE che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 635, comma 2, n. 1) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: il fatto che l'autovettura si trovasse nel parcheggio di un supermercato sottoposto alla videosorveglianza escluderebbe che potesse essere riconosciuta la circostanza contestata;
si allegava che il parcheggio era munito di un sistema di videosorveglianza “a circuito chiuso” che ne consentirebbe il continuo monitoraggio;
2.2. violazione di legge (artt. 99, 131-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; la causa di non punibilità avrebbe dovuto essere riconosciuta tenuto conto che l'offesa arrecata sarebbe particolarmente tenue e che i precedenti penali dell'LE non sarebbero ostativi;
si deduceva, infine, l’illegittimità sia del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – anche con giudizio di prevalenza - sia della conferma della sussistenza della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l’illegittimità del riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è manifestamente infondato. Il Collegio ribadisce che sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. qualora l’azione delittuosa sia commessa in un luogo avente un sistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate, non costituisce di per sé una difesa idonea ad impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo (in caso di furto: Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, [...], Rv. 239095 – 01). Invero soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265808 – 01, nello stesso senso, autorevolmente, Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02, § 19). Si ritiene infatti che il controllo della res esposta al pubblico con un sistema di videosorveglianza non elida l’esposizione alla pubblica fede, ovvero il presupposto fattuale per il riconoscimento dell’aggravante. 3 È stato, infatti, affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la ragione dell’aggravamento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per “necessità” o per “consuetudine” (nei sensi sopra indicati) e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte (Sez. 4, 07 novembre 2007, n. 5113). La vulnerabilità delle res esposte alla pubblica fede non risulta attenuata dall’apposizione di sistemi di videosorveglianza;
questi predispongono infatti una forma di controllo che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa e, dunque, non elide il presupposto dell’aggravante, ovvero l’affidamento alla pubblica fede conseguente alla esposizione del bene in un luogo raggiungibile da un numero indeterminato di persone. L’inidoneità di tale sistema di protezione ad ostacolare la consumazione dei delitti legittima, pertanto, la protezione aggravata che costituisce la ratio della circostanza prevista dall’art. 625, n. 7), cod. pen. Nel caso in esame, nel rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva che la sussistenza del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso non fosse idoneo ad escludere l’aggravante contestata. 1.2. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le doglianze relative alla definizione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. 1.2.1. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01). Nel caso in esame la Corte d'appello, con motivazione che non si presta a nessuna censura, rilevava che l'atto vandalico avesse una connotazione “reattiva” in quanto risultava collegato ai rimproveri patiti dall'imputato ad opera della persona offesa che lo aveva ripreso più volte mentre si appropriava di merce scaduta. Questo atteggiamento vendicativo è stato legittimamente considerato – ai sensi dell’art. 133, comma 2 n.1) cod. pen. - un indicatore negativo della personalità del ricorrente, idoneo a giustificare il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. 4 1.2.2. Infine il Collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [...], Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In coerenza con tali coordinate ermeneutiche la Corte d'appello rilevava che non era possibile riconoscere le attenuanti atipiche considerati i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'LE; riteneva pertanto che la pena in concreto inflitta fosse del tutto congrua. Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 1.2.1. Infine è ius receptum che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (tra le altre Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270419 - 01). Infatti presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali). V. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171 (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01). Nel caso un esame, in coerenza con tali coordinate ermeneutiche, la Corte d'appello rilevava come l'LE fosse gravato da due condanne irrevocabili per delitti dolosi di cui una per ricettazione, il che, unitamente alla valutazione della modalità della condotta oggetto di giudizio indicava un atteggiamento ostile e 5 vendicativo e l’ingravescenza della pericolosità sociale (pag. 5 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 26 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN NE IO TR
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo ha concluso, con requisitoria scritta, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce confermava la responsabilità di CO LE per il reato di danneggiamento previsto dall'art. 635, comma 2, n. 1) cod. pen. consumato tagliando la gomma dell'automobile della persona offesa. Il reato è stato ritenuto aggravato dal fatto che la vettura si trovava parcheggiata in un luogo in cui doveva considerarsi esposta alla pubblica fede. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17808 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 26/03/2026 2 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di CO LE che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 635, comma 2, n. 1) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: il fatto che l'autovettura si trovasse nel parcheggio di un supermercato sottoposto alla videosorveglianza escluderebbe che potesse essere riconosciuta la circostanza contestata;
si allegava che il parcheggio era munito di un sistema di videosorveglianza “a circuito chiuso” che ne consentirebbe il continuo monitoraggio;
2.2. violazione di legge (artt. 99, 131-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; la causa di non punibilità avrebbe dovuto essere riconosciuta tenuto conto che l'offesa arrecata sarebbe particolarmente tenue e che i precedenti penali dell'LE non sarebbero ostativi;
si deduceva, infine, l’illegittimità sia del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – anche con giudizio di prevalenza - sia della conferma della sussistenza della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l’illegittimità del riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è manifestamente infondato. Il Collegio ribadisce che sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. qualora l’azione delittuosa sia commessa in un luogo avente un sistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate, non costituisce di per sé una difesa idonea ad impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo (in caso di furto: Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, [...], Rv. 239095 – 01). Invero soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265808 – 01, nello stesso senso, autorevolmente, Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02, § 19). Si ritiene infatti che il controllo della res esposta al pubblico con un sistema di videosorveglianza non elida l’esposizione alla pubblica fede, ovvero il presupposto fattuale per il riconoscimento dell’aggravante. 3 È stato, infatti, affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la ragione dell’aggravamento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per “necessità” o per “consuetudine” (nei sensi sopra indicati) e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte (Sez. 4, 07 novembre 2007, n. 5113). La vulnerabilità delle res esposte alla pubblica fede non risulta attenuata dall’apposizione di sistemi di videosorveglianza;
questi predispongono infatti una forma di controllo che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa e, dunque, non elide il presupposto dell’aggravante, ovvero l’affidamento alla pubblica fede conseguente alla esposizione del bene in un luogo raggiungibile da un numero indeterminato di persone. L’inidoneità di tale sistema di protezione ad ostacolare la consumazione dei delitti legittima, pertanto, la protezione aggravata che costituisce la ratio della circostanza prevista dall’art. 625, n. 7), cod. pen. Nel caso in esame, nel rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva che la sussistenza del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso non fosse idoneo ad escludere l’aggravante contestata. 1.2. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le doglianze relative alla definizione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. 1.2.1. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01). Nel caso in esame la Corte d'appello, con motivazione che non si presta a nessuna censura, rilevava che l'atto vandalico avesse una connotazione “reattiva” in quanto risultava collegato ai rimproveri patiti dall'imputato ad opera della persona offesa che lo aveva ripreso più volte mentre si appropriava di merce scaduta. Questo atteggiamento vendicativo è stato legittimamente considerato – ai sensi dell’art. 133, comma 2 n.1) cod. pen. - un indicatore negativo della personalità del ricorrente, idoneo a giustificare il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. 4 1.2.2. Infine il Collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [...], Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In coerenza con tali coordinate ermeneutiche la Corte d'appello rilevava che non era possibile riconoscere le attenuanti atipiche considerati i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'LE; riteneva pertanto che la pena in concreto inflitta fosse del tutto congrua. Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 1.2.1. Infine è ius receptum che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (tra le altre Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270419 - 01). Infatti presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali). V. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171 (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01). Nel caso un esame, in coerenza con tali coordinate ermeneutiche, la Corte d'appello rilevava come l'LE fosse gravato da due condanne irrevocabili per delitti dolosi di cui una per ricettazione, il che, unitamente alla valutazione della modalità della condotta oggetto di giudizio indicava un atteggiamento ostile e 5 vendicativo e l’ingravescenza della pericolosità sociale (pag. 5 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 26 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN NE IO TR