Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio; e avverso tale sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione. (V. Corte cost., 9 marzo 1992 n. 91)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 40832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40832 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/09/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1296
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 042556/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TRENTO;
nei confronti di:
1) AC AN, N. IL 13/06/1920;
avverso SENTENZA del 15/11/2001 TRIBUNALE di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. che ha chiesto l'annullamento della sentenza, con rinvio al Tribunale di Trento;
La Corte:
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ricorre, con impugnazione come tale qualificata con ordinanza 31.10.2003 della Corte di Appello di Trento, avverso la sentenza predibattimentale 15.11.2001 con la quale lo stesso Tribunale ha assolto AC NT - con formula "perché il fatto non costituisce reato" ma, in concreto, ravvisata l'ipotesi scriminante di cui all'art. 598 cod.pen. - dall'addebito di diffamazione in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno (in relazioni alle espressioni adottate relazione alle espressioni contenute in una richiesta indirizzata dal AC al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia perché avocasse le indagini originate da un suo precedente esposto). Il ricorrente ha premesso che la pronuncia assolutoria nel merito assolutoria è stata resa in sede predibattimentale pure in presenza di opposizione del pubblico ministero alla definizione anticipata del giudizio e, poi, risulterebbe sorretta da motivazione censurabile nel giudizio di "valenza offensiva assai ambigua" delle espressioni nonché di "pertinenza" delle medesime alla richiesta di avocazione (rilevandosi, sotto questo secondo profilo, che il AC aveva mosso al Procura della Repubblica pesanti addebiti di inerzia e condizionamento non necessariamente attinenti all'oggetto del procedimento).
Deve rilevarsi che il ricorso denuncia, sia pure nella "premessa" a quella in punto di vizio motivazionale - rappresentato in termini che impropriamente, in questa sede, conducono alla richiesta di riconoscimento della responsabilità dell'imputato - ipotesi di effettiva violazione di legge, quale ravvisabile nella emissione di sentenza di proscioglimento predibattimentale fuori dei casi consentiti.
È principio del giudice di legittimità, infatti, che la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod.proc.pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio;
ed avverso tale sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per Cassazione, (v., per tutte, Cass. Sez. Un. 19.12.2001/25.1.2002 n. 3027, P.G. in proc. Angelucci). Tale, dunque, è l'ambito di applicazione della norma, quale del resto ricavabile dalla lettera e dalla sua stessa ratio, avendo il giudice di merito già rilevato che il richiamo all'art. 129 comma secondo cod.proc. "sta solo a significare che, laddove sussiste una causa di estinzione del reato, e tuttavia emergono con evidenza delle cause di non punibilità dell'imputato, il giudice dovrà - anche in sede di atti preliminari al dibattimento pronunciare formula di proscioglimento nel merito" (Cass. Sez. 5^, 03/02/2000 n. 4386, P.M. in proc. Mancuso); ipotesi, questa, estranea alla fattispecie. Risultando dalla stessa sentenza (pag. 1) che il pubblico ministero si era opposto alla definizione anticipata del giudizio, la situazione processuale non consentiva al giudice il proscioglimento predibattimentale per ragioni di merito, riservata ormai tale statuizione al dibattimento.
Consegue che - comunque assorbito il secondo motivo di gravame - l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
La Corte:
annulla l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004