Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 40832
CASS
Sentenza 20 settembre 2004

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La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio; e avverso tale sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione. (V. Corte cost., 9 marzo 1992 n. 91)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 40832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40832
    Data del deposito : 20 settembre 2004

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