Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Aula B IN NOME DEL04084 / 02 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N.8652/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Consigliere 9549 Cron. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI LAMORGESE Cons. Rel. Ud. 19/12/01 Dott. Antonio ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
ricorrente contro 5245 MILLI Maurizio, nella qualità di tutore provvisorio e rappresentante legale della interdicenda Latina OS, elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna n. 50, presso l'avv. Serenella Paggi, e rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Crescimbeni, giusta delega in atti;
-- controricorrente 1 avversO la sentenza n. 205 del Tribunale di Perugia depositata il 28 dicembre 1998 (R.G. n. 489/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'Interno ricorre, sulla base di otto motivi, avverso la sentenza 16 ottobre/28 dicembre 1998, con la quale il Tribunale di Perugia, in riforma della decisione in data 11 ottobre 1996 del Pretore di Terni, ha accolto la domanda proposta dalla sig.ra Latina OS, diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento, previo riconoscimento della sua totale inabilità. Il Tribunale, all'esito della rinnovata consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto che l'assistibile per la entità della malattia da cui era affetta (morbo di Alzheimer) la quale già dal novembre del 1995 si presentava con "deficit della memoria in tutte le sue componenti, disorientamento temporo-spaziale, anomia, aprassia costruttiva ed 2 ideomotoria, irritabilità, stato depressivo ansioso" - non era in grado di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita e necessitava di assistenza continuativa. L'altra parte resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la connessione delle argomentazioni dedotte, il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18 e del D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, nonché vizio di motivazione. Addebita al Tribunale di non avere, malgrado le divergenti conclusioni cui erano pervenuti i due consulenti nominati nei giudizi di primo e secondo grado, motivato sul contrasto emerso tra i diversi pareri e sulle ragioni che lo avevano indotto a preferire le conclusioni del secondo ausiliare. Le censure sono infondate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "quando, in presenza di due successive consulenze tecniche di ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per 3 ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio deducibile in n. 5 cassazione di cui all'art. 360, primo comma, se tale adesione non sia cod. proc. civ. pur-1 specificamente giustificata, ove il secondo parere fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili" (cfr. Cass. 18 giugno 1998 n. 6106 e v. pure nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 17 gennaio 1998 n. 418). Nella specie il giudice di appello, richiamando quanto riscontrato dal consulente tecnico nominato in quel grado del giudizio, ha evidenziato che la sig.ra OS, affetta dal morbo di Alzheimer di grado medio-grave, già nel novembre 1995 presentava tutte quelle manifestazioni della malattia riportate nella esposizione in fatto, da cui poi ha tratto la conclusione, condividendo il parere dell'ausiliare, che l'assistibile non era in grado, sin dal novembre 1995, da quando la malattia aveva raggiunto lo stadio accennato, di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando quindi di assistenza continuativa. 4 La ragionata accettazione da parte del Tribunale delle conclusioni del secondo consulente di ufficio comporta che lo stesso giudice ha implicitamente disatteso il diverso parere espresso dall'ausiliare nominato nel precedente grado del giudizio e deve escludersi la necessità di una analitica confutazione degli argomenti esposti nella relazione del primo consulente, in quanto lo stadio della malattia accertato in atti, e, come s'è detto, risalente al novembre 1995 - sul quale del resto l'Amministrazione ricorrente non sembra -che abbia proposto in appello specifiche censure porta inevitabilmente ad affermare da un lato l'incapacità della richiedente il beneficio, di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, e dall'altro lato il suo bisogno di assistenza continua. Pure prive di fondamento sono le altre censure che, raggruppate come proposte dal Ministero, possono essere quindi congiuntamente appresso, violazione e/o falsa applicazione degli trattate: artt. 75 e 83 cod. proc. civ. (terzo motivo), nullità della sentenza о del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (quarto motivo), vizio di motivazione (quinto motivo), in 5 quanto l'assistibile per lo stato d'incapacità assoluta da lei dedotto non era certamente in grado di agire personalmente in giudizio;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 295 cod. proc. civ. (sesto motivo), nullità della sentenza о del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (settimo motivo), nonché ancora una volta vizio di motivazione (ottavo motivo), poiché il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto della accertata patologia psichica (costituita da stato demenziale) si risolve in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, che avrebbe dovuto, invece, essere oggetto di apposito accertamento in sede di autonomo procedimento camerale ai sensi degli artt. 712 e SS. cod. proc. civ. sufficiente richiamare, quanto al primo gruppo di doglianze, la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza 26 maggio 1999 n. 5152 e numerose altre successive), secondo cui l'art. 75 cod. proc. civ. nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della 6 capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisiorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale. Quanto al secondo gruppo, va evidenziata la assoluta diversità dei presupposti sostanziali dell'indennità di accompagnamento rispetto a quelli relativi alla interdizione o alla inabilitazione e il differente oggetto dei due distinti e autonomi procedimenti. Infatti, l'indennità in questione è concessa, secondo la previsione dell'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o pschiche di cui agli artt. 2 e 12 legge 30 marzo 1971 n. quali siano nell'impossibilità di deambulare 118, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, intesa come esigenza di un aiuto permanente nell'espletamento di attività fisiche. Mentre per l'incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi, presupposto previsto dall'art. 414 cod. civ. per l'interdizione, se è pur vero che deve essere valutata con riguardo non solo agli 7 affari di indole patrimoniale ma anche a tutti gli necessario però che atti della vita civile, questi si riferiscano sempre ad interessi suscettibili di essere pregiudicati attraverso atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (Cass 21 ottobre 1991 n. 11131). Così si è ritenuto che l'esigenza di aiuto permanente, presupposto dell'indennità di accompagnamento, possa essere configurata anche per i bambini affetti da particolari patologie, atteso che la legge non pone limiti di età (Cass. sezioni unite 24 gennaio 1991 n. 11329), a nulla rilevando la mancanza di capacità di agire in conseguenza della minore età. Di contro si è escluso che la grave malattia psichica - che pure per la sua entità potrebbe costituire presupposto dell'interdizione in quanto determina l'incapacità di chi ne è affetto di provvedere ai propri - ancorché determini la necessità di interessi sorveglianza dell'infermo di mente, al fine di evitare che costui sia di pericolo per sé e per gli altri, non consente la concessione dell'indennità in questione, se l'incapace possa comunque provvedere, seppure in modo limitato, agli atti 8 quotidiani di vita (v. Cass. 20 luglio 2001 n. 9878: nella fattispecie esaminata dalla Corte era stato accertato che l'infermo di mente era in grado di sbrigare alcune faccende domestiche e di provvedere autonomamente alla cura del diabete da cui pure era affetto). Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. L'Amministrazione ricorrente, in quanto soccombente, è tenuta al pagamento nei confronti dell'altra parte delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. - N 3 1 1 - 7 . 8 G E 8 5 3 E - D E A L G L L
P.Q.M.
0 . T R 1 L ' N E I A I A L D T S I T E O O S I D R S A , E S G T I P A G A N R R E D S S T , O S A I O E La Corte rigetta il ricorso e condanna il S E E I O D S A L O , N M T I P E T L B D D A I O Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 12,50 oltre a euro 1.800,00=(milleottocento) per onorar Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Anton นง уи Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 MAR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE E T R FO