Sentenza 21 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
1 Reg. gen. N° 20 2/199 Udtaza del 7 no0 2 1 /0 1 2 52 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: risarci o d ni per der mimento.ontrattuale. UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio dal Sig. 11 3187 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3000 per diritti L. * 21 FEB, 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Gron 5190 Dott. VINCENZO BALDASSARRE Presidente Rep 804 Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere Dott. CARLO CIOFFI Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RA OL, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Valesio n. 1, presso l'avv. Eugenio Pace, che la difende in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
EL MA, elettivamente domiciliata in Roma, via La Marmora Palestrina n.
8. presso l'avv. Emilio Ponticiello, che la difende in forza di mandato in atti;
controricorrente – 20102 1998 NO Asselia. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 1792/00 2 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 18 marzo 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Giovanni Di Valentino, per delega, e l'avv. Emilio Ponticiello;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell'8 maggio 1989 OL NO conveniva davanti al Tribunale di Roma Maria Asselta per sentire dichiarare la riduzione del prezzo di cessione dell'azienda commerciale sita in Roma, al viale Angelico n. 235, dalla somma di £. 180.000.000 effettivamente pagata, a quella di £. 130.000.000 o a quell'altra ritenuta giusta, per i vizi occultati dalla convenuta venditrice, con la condanna di quest'ultima a restituire ad essa attrice l'importo n U corrispondente alla riduzione del prezzo determinata dal tribunale ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in corso di causa ovvero in separata sede, con rivalutazione monetaria. In particolare la NO deduceva la mancanza dell'autorizzazione amministrativa per la vendita dei prodotti inclusi nella tabella XIV, cioè gli articoli per fumatori, la cartoleria e la profumeria di cui, invece, nell'atto di cessione la venditrice si era dichiarata in possesso. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo in via preliminare la decadenza e la prescrizione del diritto di controparte e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda;
proponeva inoltre domanda riconvenzionale per sentire 20102 1998 NO Asselta. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 3 condannare l'attrice al risarcimento dei danni e, comunque, al pagamento della somma di L. 30.000.000 quale residuo prezzo della cessione d'azienda. Il tribunale, con sentenza n. 2813 del 1994 rigettava entrambe le domande e compensava le spese. La decisione veniva impugnata in via principale dalla Asselta ed in via incidentale dalla NO e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 marzo 1998, in parziale riforma condannava la NO a pagare alla Asselta la somma di L. 30.000.000, con gli interessi legali dal 13 aprile 1989 al saldo, ponendo a suo carico i due terzi delle spese di entrambi i gradi, che per il resto compensava. Il giudice di appello rilevava che la mancanza dell'autorizzazione и л amministrativa per la vendita dei generi della tabella merceologica XIV non costituiva vizio occulto ma mancanza di qualità promessa. inquadrabile nella previsione dell'art. 1497 c.c.. e tale disposizione non attribuiva all'attrice il diritto alla riduzione del prezzo del bene, sibbene quello alla risoluzione del contratto, ma solo se la qualità promessa era essenziale o il difetto comunque eccedente i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Condizione che nella specie non ricorreva, poiché l'azienda manteneva l'attitudine all'esercizio delle altre attività contemplate nell'atto di cessione, e comunque l'attrice non aveva invocato la risoluzione del contratto. Inoltre, alla data della citazione l'autorizzazione in questione era stata rilasciata, senza che il ritardo avesse comportato danno per l'acquirente, poiché l'attività di rivendita non era stata mai sospesa, per cui la domanda attorea era infondata anche sotto il profilo 20102 1998 NO Asselta. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. __ _ 4 dell'azione generale di risarcimento dei danni da inadempimento, peraltro non provati. Tali considerazioni determinavano, secondo la corte di merito, il rigetto dell'appello principale, mentre andava accolto quello incidentale, essendo pacifico che la quota di prezzo di £. 30.000.000, essendo sorte contestazioni sull'esistenza dell'autorizzazione di cui si è detto e relativamente a debiti non dichiarati dell'azienda ceduta, era stata accantonata dalle parti in deposito fiduciario e richiesta dalla venditrice allorché erano state superate le contestazioni. и Chiede la cassazione di tale sentenza la NO, illustrando tre л motivi di ricorso contrastati dalla Asselta con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata la NO rileva che la corte di appello, pur riconoscendo l'inadempimento della Asselta. ha negato il suo diritto al risarcimento del danno sul presupposto, dato apoditticamente per pacifico, che l'attività di rivendita non era stata sospesa. Così opinando la corte non aveva considerato che per un certo lasso di tempo le era stato impossibile vendere i prodotti della tabella merceologica XIV. e che per ottenere la nuova licenza ad essi relativa aveva dovuto affrontare delle spese. Il motivo è fondato. La corte di appello ha infatti ingiustamente ed immotivatamente negato il diritto della NO ad ottenere il risarcimento dei danni. ritenendoli non provati, pur avendo dato atto che vi era stato un considerevole 20102/1998 NO Asselia. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 0 1 arco di tempo durante il quale costei non aveva potuto procedere alla vendita dei generi compresi nella tabella merceologica XIV per l'inesistenza della relativa autorizzazione, che pure era stata promessa dalla venditrice. In tal modo la corte non ha considerato che la mancata possibilità di vendere tutta una serie di articoli commerciali era di per sé potenzialmente produttiva di danno, indipendentemente dalla mancanza di una prova specifica, che poteva semmai riguardare il quantum, ma non certamente l'esistenza del danno. In tal modo la corte d'appello, che non ha tenuto alcun conto di tale allegato elemento presuntivo, al fine dell'accertamento sia dell'an che dell'eventuale quantum del danno, (scegliendo quindi il criterio per procedere alla sua ы т liquidazione, in via equitativa o mediante acquisizione del parere di un consulente tecnico o in altro modo) è incorsa nel vizio di motivazione denunziato. Con il successivo motivo, denunciando l'omissione di motivazione, la ricorrente lamenta la mancata condanna della controparte al risarcimento del danno nei suoi confronti, da liquidare almeno in via equitativa. Comunque la corte territoriale aveva a disposizione anche dei parametri per quantificare tale danno, come l'ammontare del deposito di £. 30.000.000 costituito a garanzia della volturazione della licenza, o avrebbe potuto accogliere la richiesta di nomina di un c.t.u. da lei avanzata a tale fine. Il motivo di cui innanzi deve ritenersi assorbito, per effetto dell'accoglimento di quello precedente. Infine la NO denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218. 1223, 1490 e 1497 C.C.. sostenendo che la mancanza 20102 1998 NO Asselta. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 6 dell'autorizzazione comunale all'esercizio del commercio rendeva impossibile il godimento dell'impresa ceduta, e quindi la stessa inidonea all'uso per mancanza di un requisito essenziale. Inoltre la ricorrente sostiene che in merito all'azione generale di risarcimento del danno la corte di appello avrebbe dovuto innanzi tutto indagare su quale fosse l'obbligazione della venditrice, e quindi concludere che era quella di porre in essere tutti i necessari adempimenti burocratici al fine di favorire la voltura della autorizzazione amministrativa in capo alla acquirente. Da ciò la corte avrebbe dovuto dedurre che discendeva un danno in re ipsa consistente nell'impossibilità di esercitare l'attività con la programmata immediatezza e coincidente con i mancati guadagni dal 23 gennaio 1987 al 20 ottobre 1988 (data non dell'adempimento, ma del rilascio di una nuova autorizzazione direttamente in capo alla ricorrente). Per la quantificazione di tale danno la corte avrebbe quindi potuto rinviare ad un successivo giudizio. Il motivo non è fondato. Dalla sentenza impugnata risulta infatti (e la ricorrente non ha denunciato nessun errore in proposito) che l'azienda commerciale acquistata dalla NO non era del tutto priva della licenza commerciale, ma solo di quella relativa alla commercializzazione dei prodotti compresi nella tabella merceologica XIV, per cui il godimento dell'impresa da parte dell'acquirente non era affatto impedito, ma solo limitato. Della intrinseca dannosità di tale - ove ve ne fosse bisogno - situazione si è già detto, ma occorre qui chiarire che si tratta di un danno limitato alla impossibilità di vendere solo determinati articoli, e non certo di un danno connesso ad una totale impossibilità di 20102 1998 NO Asselta. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 7 svolgere l'attività commerciale, come sembra volere fare intendere la ricorrente. In definitiva deve essere accolto il primo motivo del ricorso. dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che deciderà la controversia tenendo conto dei principi sopra enunciati e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese 40000 del giudizio di cassazione. 290000
P. Q. M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile НадоDe Vriggio est. della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2000. Vinay Boldman, pes. IL CANCELLIERE C1 Valeria NeriValeria FEB. 2001 21 20102 1998 NO Asselta. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio.